TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-05-14, n. 202401442
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Testo completo
Pubblicato il 14/05/2024
N. 01442/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02193/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2193 del 2019, proposto da
Immobiliare San Giovanni di Gallo Angelo e Gallo Giovanna e C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati C G S, M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. C G S in Milano, via Massena n. 17;
contro
Comune di Pogliano Milanese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, via San Damiano 9;
per l'annullamento
- del provvedimento di cui alla comunicazione a mezzo p.e.c. del 15 luglio 2019 (all. 1) a firma del Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Pogliano M.se (Mi), Arch. Ferruccio Migani, recante il diniego alla restituzione della somma di euro 91.107,85 versata dalla Immobiliare San Giovanni di Gallo Angelo e Gallo Giovanna e C. S.a.s. a titolo di oneri di urbanizzazione primaria – come da convenzione inter partes stipulata il 15 luglio 2009 a ministero del Notaio Dr.ssa Maria Gentile di Rho (Mi), via Conciliazione, n. 1, Rep. 87577 - Racc. 19261, Reg. presso l’Agenzia delle Entrate di Rho il 27 luglio 2009 al n. 2703 – a fronte di pedissequa istanza di restituzione formulata dalla ricorrente con propria istanza del 2 luglio 2019;
- in parte qua , per quanto occorrer possa, dei punti 3 e 4 della convenzione suindicata, nella parte in cui prevedono che la ricorrente debba corrispondere somma di euro 91.107,85, già versata dalla Immobiliare San Giovanni di Gallo Angelo e Gallo Giovanna e C. Sas al Comune di Pogliano Milanese a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, prima della richiesta e del rilascio di qualsivoglia titolo a edificare nell’area oggetto del piano esecutivo di che trattasi;
nonché per la condanna
del Comune alla restituzione alla ricorrente Immobiliare della somma pari ad euro 91.107,85, previo accertamento del relativo diritto;
nonché per l’accertamento
della non debenza dell’importo indicato in convenzione
dell’indebito arricchimento del Comune di Pogliano ai sensi dell’art. 2041 c.c.
e per la condanna
del Comune alla restituzione della somma percepita;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pogliano Milanese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 aprile 2024 la dott.ssa L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dalla convenzione di piano particolareggiato e cessione d’area stipulata nel 2009 a seguito della definitiva approvazione del piano particolareggiato di iniziativa comunale di via A. Moroni (adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29 settembre 2003 e approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 13 febbraio 2004).
2. Nel dettaglio, l’Immobiliare San Giovanni Sas è proprietaria di un’area di 7.542 mq sita in Pogliano Milanese e distinta al Catasto Terreni al foglio 1, mappale 1216, inclusa – unitamente ad altre aree – nel piano predetto.
Il Piano particolareggiato prevedeva lo sviluppo edilizio-urbanistico del compendio mediante la realizzazione di edifici privati ad uso residenziale (della tipologia villette a schiera e condomini) e di correlate opere pubbliche (fognature e sottoservizi, strade, pista ciclabile, parcheggi e aree a verde attrezzato). L’area considerata dal piano è distinta in cinque diversi sub-comparti edificatori, tra i quali pure quello della ricorrente, con la superficie più estesa.
Con specifico riferimento alle opere di urbanizzazione primaria, il Piano prevedeva la correlazione tra le stesse e lo sviluppo edificatorio privato complessivamente considerato, l’esecuzione delle opere a cura del Comune di Pogliano Milanese e il versamento da parte del privato della quota di contributo per l’urbanizzazione primaria entro 6 mesi dalla stipula della convenzione «indipendentemente dalla richiesta o meno dei Titoli Abilitativi […] al fine di garantire in maniera ineccepibile il rispetto della programmazione comunale».
Successivamente, in data 15 luglio 2009, l’odierna ricorrente stipulava con il Comune di Pogliano Milanese la Convenzione di Piano particolareggiato e cessione d’area, con cui veniva definita la disciplina di dettaglio per lo sviluppo edificatorio del sub-comparto n. 6 (di integrale proprietà della società) e la cessione di parte dell’area di proprietà quale area a standard.
In particolare, mediante tale accordo convenzionale, le parti concordavano, tra l’altro, che il contributo dovuto dalla Immobiliare San Giovanni a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, a fronte della volumetria residenziale realizzabile nel sub-comparto n. 6, fosse di euro 101.930,20;si dava atto che la Società versava contestualmente la somma di Euro 91.107,85 a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, già detratta la somma dovuta al Comune di Pogliano Milanese per euro 10.822,35 in ragione della maggiore cessione di aree per urbanizzazione secondaria.
3. Negli anni successivi, veniva dato avvio allo sviluppo edificatorio del piano;per il sub-comparto 6 la società non presentava alcuna istanza per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi.
Nelle more e stante la persistente validità del piano, le opere pubbliche previste nel piano medesimo venivano pure inserite nel programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20 febbraio 2019.
4. In data 2 luglio 2019, l’Immobiliare San Giovanni trasmetteva al Comune una comunicazione con la quale, dopo aver segnalato la ritenuta proroga della validità della Convenzione sino al 15 luglio 2022 ex art. 30, comma 3- bis del d.l. n. 69/2013 e aver dichiarato di riservarsi di attuare la stessa entro tale termine, richiedeva la restituzione della somma di Euro 91.107,85, già corrisposta a titolo di oneri di urbanizzazione primaria.
Il Comune replicava con nota prot. n. 7826 del 15 luglio 2019, affermando di non poter procedere alla restituzione di somme destinate, secondo la convenzione, «alla realizzazione diretta da parte del Comune di Pogliano Milanese delle infrastrutture di interesse pubblico interne al comparto di cui al progetto di massima (tav. 8 e 9 del Piano Particolareggiato)».