TAR Milano, sez. IV, decreto decisorio 2013-05-29, n. 201300934
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N. 00934/2013 REG.PROV.PRES.
N. 01251/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2012, proposto da:
A E E E S I A, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso G M in Milano, via Montevideo, 5;
contro
Ministero dell'Interno Questura della Provincia di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n 26500/2010- Imm.- Prot ID 461189 emesso in data 21.02.2012.dal Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 05.03.2012, portante rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Visto l'atto depositato il 15 maggio 2013, con il quale l’Amministrazione resistente ha dichiarato che a seguito dell’ordinanza di questo Tribunale n. 865/2009, ha riesaminato con esito negativo la posizione amministrativa del ricorrente, dandone comunicazione allo stesso in data 6/6/2009, 11/6/2009, 28/7/2009;
Non risultando impugnato nei termini di decadenza, il succitato provvedimento è divenuto inoppugnabile e, pertanto, pienamente efficace nei confronti del ricorrente il quale, dunque, non potrebbe trarre alcun vantaggio dall’eventuale annullamento del precedente diniego oggetto della presente impugnazione, superato dal successivo decreto negativo.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.