TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2023-04-12, n. 202306314
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Testo completo
Pubblicato il 12/04/2023
N. 06314/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03821/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3821 del 2023, proposto da A M, rappresentata e difesa dagli Avvocati Daniela D’Angelo e D B, con domicilio digitale come in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato A E, con domicilio digitale come in atti;
nei confronti
V B, V M, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale del 02/12/2022, prot. n. BG/92585/2022 – Rep. n. BG/2279/2022, del Dirigente del settore Dipartimento Organizzazione Risorse Umane – Dir. Programmazione e Reperimento Risorse Umane – Ufficio Concorsi - avente ad oggetto “ Procedura selettiva, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1, comma 228 quater, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Rettifica della graduatoria di merito di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 570 del 22/03/2022 ” nonché dell’allegato “A” (all. 2) all’impugnata Determinazione Dirigenziale denominato “ Graduatoria di merito rettificata ” e dell’allegato “B” (all. 3) alla predetta Determinazione Dirigenziale impugnata denominato “ Elenco nominativo dei candidati idonei ai fini dell’accesso ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato secondo l’ordine di graduatoria ”, nella misura in cui la ricorrente, in aperta violazione dell’art. 3 del Bando e con esso della mozione adottata dalla P.A. resistente , non ha ricevuto l’attribuzione del punteggio nella misura di 3 punti in base ai titoli professionali e di servizio relativo all’inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatrice di A N, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali anche non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 il dott. M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente insorge avverso la Determina Dirigenziale rep. GB/2279/2022 prot. GB/92585 del 02.12.2022, con la quale Roma Capitale ha provveduto alla rettifica della “ graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ”.
Parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento da parte di Roma Capitale dei 3 punti aggiuntivi previsti dall’art. 3, punto n. 1, del bando di concorso, in relazione all’inserimento della candidata in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatrice di A N.
Pur articolando plurimi motivi di impugnazione, parte ricorrente si duole sostanzialmente di un’unica circostanza, e cioè del fatto che Roma Capitale – all’atto di introdurre con l’avversata D.D. n. 2279 del 2 dicembre 2022 l’ennesima rettifica della graduatoria concorsuale (graduatoria la cui pubblicazione iniziale risaliva al 5 luglio 2021 e la cui prima modifica risaliva invece al 22 marzo 2022) – avrebbe disatteso le direttive impartite dalla mozione politica dell’Assemblea Capitolina n. 76 del 5 aprile 2022.
Ad avviso della ricorrente, infatti, tale mozione politica avrebbe obbligato la Giunta e il Sindaco (nonché ogni figura gestionale operante sotto il controllo degli organi di indirizzo politico) ad intervenire in autotutela a beneficio di tutte quelle candidate che – pur non avendo barrato (nell’apposita domanda di partecipazione al concorso) la casella rappresentativa del possesso del requisito del loro previo inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatrice di A N – erano però comunque in possesso di detto requisito.
Sostiene la ricorrente, più in particolare, che con la suddetta mozione politica n. 76 del 5 aprile 2022 l’Assemblea Capitolina - anche a seguito di un importante contenzioso amministrativo instaurato innanzi a questo TAR e già sfociato in numerose pronunzie sfavorevoli per Roma Capitale - avrebbe obbligato gli organi dirigenziali ad assegnare in autotutela (a tutte le candidate che risultavano essere comunque inserite in precedenti graduatorie di Roma Capitale per incarichi a termine negli asili nido comunali) i 3 punti previsti dal bando di concorso per il requisito in questione.
Sempre in base alla prospettazione attorea, Roma Capitale avrebbe dovuto esercitare questa forma di autotutela “doverosa” non soltanto in favore di quelle candidate – come quelle già risultate vittoriose in giudizio – che avevano inserito nelle rispettive domande di partecipazione al concorso alcuni dati o informazioni da cui potesse evincersi (anche soltanto indirettamente) il possesso del requisito del loro previo inserimento in precedenti graduatorie di Roma Capitale, ma anche in favore di quelle altre candidate (come per l’appunto l’odierna ricorrente) che non avevano mai inserito tali dati o informazioni nelle loro domande di partecipazione (purchè ovviamente esse fossero in condizione di provare ex post l’inserimento in dette graduatorie).
L’assunto di parte ricorrente è quindi che Roma Capitale – disattendendo le direttive impartite dalla summenzionata mozione politica n. 76 del 5 aprile 2022