TAR Roma, sez. III, sentenza 2018-02-21, n. 201801978

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2018-02-21, n. 201801978
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201801978
Data del deposito : 21 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2018

N. 01978/2018 REG.PROV.COLL.

N. 10255/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10255 del 2005, proposto da
R.T.I. – RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 12 presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno che, unitamente all’avv. Giuseppe Rossi, la rappresenta e difende nel presente giudizio



contro

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio



per l'annullamento

della delibera n. 83/05/CSP del 14 luglio 2005 con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ordinato alla ricorrente di pagare la sanzione amministrativa di euro ventimila/00 per la violazione dell’art. 15 comma 10 della legge n. 223/1990;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 19 gennaio 2018 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta l’11 novembre 2005 e depositato il 18 novembre 2005 la R.T.I. – Reti Televisive Italiane s.p.a. ha impugnato la delibera n. 83/05/CSP del 14 luglio 2005 con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ordinato alla ricorrente di pagare la sanzione amministrativa di euro ventimila/00 per la violazione dell’art. 15 comma 10 l. n. 223/1990.

Con atto depositato l’8 marzo 2011 la ricorrente ha presentato la dichiarazione di persistenza di interesse ai sensi dell’art. 1 comma 1 dell’allegato 3 al d. lgs. n. 104/2010.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 09/01/18, ha chiesto il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 19 gennaio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La R.T.I. – Reti Televisive Italiane s.p.a. impugna la delibera n. 83/05/CSP del 14 luglio 2005 con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ordinato alla ricorrente di pagare la sanzione amministrativa di euro ventimila/00 per la violazione dell’art. 15 comma 10 l. n. 223/1990.

L’intimata Autorità ha applicato la gravata sanzione in quanto:

- la ricorrente, esercente l’emittente televisiva nazionale “Italia Uno”, ha diffuso, nell’ambito del programma “La Fattoria”, una bestemmia “che, oltre ad essere offensiva della sensibilità religiosa dei telespettatori, è idonea, anche in relazione all’orario di trasmissione (immediatamente contiguo alla fascia oraria della c.d. <televisione per tutti>) a suscitare nei minori in ascolto la legittimazione all’uso di un linguaggio blasfemo” (pag. 1 del provvedimento del 14 luglio 2005);

- la pronuncia della bestemmia è avvenuta nell’ambito di un “reality show” (“La Fattoria”) seguito da una larga fascia di pubblico;

- “la circostanza che l’organizzazione del programma abbia preventivamente adottato ogni cautela per evitare situazioni che possono recare nocumento ai minori e che si sia trattato di un episodio involontario non esclude la responsabilità dell’emittente giacché grava sulla stessa l’obbligo di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi” (pag. 3 del provvedimento).

Con la prima censura la ricorrente, richiamando la distinzione tra fattispecie di pericolo concreto ed astratto operata dalle sentenze nn. 6759 e 6760/2004 della Corte di IO in riferimento all’art. 15 comma 10 l. n. 223/90, prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 citato ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto la condotta contestata non sarebbe, in concreto, idonea a ledere lo sviluppo dei minori come desumibile dal messaggio complessivo trasmesso dal programma che ha immediatamente espulso il protagonista della bestemmia; inoltre, il concetto di “contiguità” dell’orario di trasmissione rispetto alla “fascia oraria della c.d. <televisione per tutti>”, presente nel provvedimento impugnato, non avrebbe alcun fondamento normativo e si presterebbe ad un utilizzo arbitrario con conseguente violazione del principio di tassatività delle condotte sanzionabili.

Per questi motivi, ad avviso della ricorrente, la motivazione del provvedimento impugnato non sarebbe idonea a rendere contezza del pericolo concreto di lesione dell’interesse tutelato dall’art. 15 l. n. 223/90.

Il motivo è infondato.

Secondo l’art. 15 comma 10 l. n. 223/90, “è vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad

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