TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-02-18, n. 201100295

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-02-18, n. 201100295
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201100295
Data del deposito : 18 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01176/2009 REG.RIC.

N. 00295/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01176/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2009, proposto da:
G F, rappresentato e difeso dall'avv. V C Jbrenghi, con domicilio eletto presso V C Jbrenghi in Bari-Mar.S.Giorgio, via Abate Eustasio, 5;

contro

Comune di T, in Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F G L G, con domicilio eletto presso F G L G in Bari, via Abate Gimma, 94;

Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti S O D Lecce, Anna Bucci, con domicilio eletto presso S O D Lecce in Bari, via Dalmazia, 70;

per l'annullamento

- del piano urbanistico generale del Comune di T nella parte nella quale impone un vincolo architettonico sull’immobile in proprietà della ricorrente denominato nel PUG “Villa Tolomeo”, villa isolata sita lungo la ex s.s. n. 378 in contrada Capirro del Comune di T;
inoltre individuando un’area di pertinenza e soprattutto un’area annessa al suddetto fabbricato di ampiezza spropositata, in contrasto con la precedente determinazione, con illegittima incisione del jus aedificandi;
infine prevedendo la traslazione dei volumi espressi dalle aree di pertinenza e annesse nei fondi “contigui”;

- pertanto: delle delibere del Consiglio comunale di T 31 marzo 2009, n. 8 di approvazione del PUG, pubblicata in BUR n. 68 del 7 maggio 2009;
nonché, per quanto d’interesse, delle delibere consiliari 26 luglio 2006 n. 29 e 21 dicembre 2007, n. 109;
della delibera di Giunta regionale 17 febbraio 2009, n. 184 che attesta la compatibilità del PUG del Comune di T al PUTT/P e che è stata ritenuta “condivisibile e legittima” nelle sue motivazioni dal Consiglio comunale con la citata deliberazione di approvazione finale n. 8/2009 insieme alle <<decisioni assunte nella predetta conferenza di servizio>>;
nonché, per quanto d’ interesse, della delibera di Giunta regionale 1 agosto 2008, n. 1480 e dei verbali della conferenza di servizi del 17 settembre, 29 settembre, 2 ottobre, 13 ottobre, 15 ottobre e 16 ottobre dell’anno 2008;
della norma tecnica di attuazione del PUG di cui all’art. 4.09.08 “Beni architettonici”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di T e della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2010 il dott. R R e uditi per le parti i difensori avv.ti V. Caputi Jambrenghi, F. Gagliardi La Gala, A. Bucci e S. Minucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso passato alla notifica il 2 luglio 2009 la ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere proprietaria in Comune di T dell’edificio denominato “Villa Tolomeo” e dell’annesso terreno di oltre 8.000 mq., censito al catasto del Comune di T al Foglio 58, mapp. 101, 102, 725, 728, 806 e 807;
che detta proprietà risulta tipizzata, dal PUG approvato con delibera del Consiglio Comunale del Comune di T n. 8 del 31 marzo 2009, in zona ES/40, “zona residenziale estensiva”, con possibilità di realizzare sia edifici con destinazione residenziale che edifici con destinazione alberghiera;
tanto premesso impugna le previsioni del menzionato PUG a mezzo delle quali è stato imposto un vincolo architettonico diretto sulla Villa Tolomeo nonché sulla quasi totalità della superficie del terreno circostante, con conseguente preclusione alla realizzazione di nuove costruzioni.

A sostegno del ricorso la signora F ha dedotto le seguenti doglianze:

I) violazione della L.R. 20/01 ed eccesso di potere per illogicità e contrasto con precedenti valutazioni e determinazioni, carenza di istruttoria, difetto di determinazione dei parametri per la valutazione della tutelabilità architettonica, travisamento di fatti e difetto assoluto di motivazione: sulla Villa Tolomeo non è mai stato imposto alcun tipo di vincolo architettonico, né da parte della Soprintendenza, né da parte del PUTT/p, e tanto nonostante il fatto che nella Città di T 47 ville siano state individuate come beni architettonici da uno specifico decreto ministeriale, ed altre 12 siano state ulteriormente individuate in sede di approvazione del PUTT/p, in esito ad un procedimento di copianificazione che ha coinvolto anche il Comune di T;
la individuazione anche della Villa Tolomeo quale bene architettonico appare dunque contraddittoria con tali precedenti determinazioni ed è comunque sostanzialmente immotivata, non indicando gli elaborati del PUG - segnatamente l’Atlante dei beni architettonici sottoposti a tutela dal PUG - gli elementi specifici che hanno indotto l’estensore del Piano ad imporre anche su tale edificio una tutela di tipo architettonico fortemente penalizzante;
la carenza di tale motivazione appare tanto più significativa ove si consideri che altri edifici di epoca e caratteristiche simili non sono stati assoggettati al medesimo regime vincolistico ancorché situati in prossimità alla Villa Tolomeo;
è dunque impossibile individuare i criteri che hanno assistito l’estensore del Piano nella individuazione dei beni architettonici da sottoporre a tutela nel PUG.;

II) in via subordinata, eccesso di potere per contrasto immotivato con le previsioni contenute nel PUG adottato, illogicità, violazione del principio base dell’azione amministrativa di proporzionalità e ragionevolezza della azione amministrativa: sulla proprietà della ricorrente è stato imposto un vincolo che riguarda non solo l’edificio che costituisce la Villa Tolomeo ed il terreno sul quale essa insiste, ma anche la pressoché totalità del terreno circostante, che si estende per una superficie di oltre 8.000 mq.: rimangono esclusi dal regime vincolistico, infatti, poco meno di 600 mq.: a tutela di un bene architettonico viene normalmente imposto anche un vincolo indiretto che grava su una certa area circostante il bene stesso, area che normalmente si estende per un raggio di qualche metro intorno all’edificio oggetto di tutela;
in effetti nel PUG adottato l’area “annessa” si estendeva per 20 metri intorno alla villa, vincolo questo compatibile con la realizzazione di due villette basse;
è stato solo in sede di approvazione definitiva del PUG che detta “area annessa” è stata estesa sino a comprendere la quasi totalità del terreno circostante, con l’effetto di precludere lo sfruttamento della volumetria rinveniente da detto suolo;

III) in subordine, violazione dell’art. 7 L.R. 20/01, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento in ordine alla estensione della zona da sottoporre a vincolo, travisamento, difetto di presupposto legittimante e di motivazione, nullità della disposizione per difetto del soggetto, finalità e dell’art. 24 Cost.: le ragioni della determinazione che hanno portato ad individuare l’area “annessa” alla Villa Tolomeo su una superficie così vasta non emergono in modo chiaro dalla D.G.R. 1480/08, con la quale la Regione ha espresso il giudizio di non compatibilità del PUG: infatti in tale sede la Regione si è limitata ad evidenziare la necessità di distinguere, nella cartografia, le aree “pertinenziali” dalle aree “annesse” ai beni architettonici, senza fornire alcuna indicazione in ordine alla estensione delle stesse;
solo nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi il Comune ha prodotto il nuovo elaborato, che è confluito tra gli atti del PUG, nel quale la dilatazione dell’area annessa è evidenziata;
non si rinviene negli atti del procedimento la ratio della “produzione” di questo nuovo Atlante, le cui previsioni debbono pertanto considerarsi nulle, in quanto introdotte nel PUG in maniera sostanzialmente surrettizia, per difetto di finalità, di riferibilità della stesse a volontà del Comune o di qualsivoglia altro soggetto, e comunque per assenza di qualsivoglia motivazione;

IV) in subordine, eccesso di potere per illogicità e difetto di finalità: il suolo di proprietà della ricorrente non è soggetto a pianificazione attuativa né a regime di comparto, e pertanto la volumetria rinveniente da esso, che a causa del vincolo architettonico non può essere utilizzata sul fondo stesso, non può neppure essere traslata su altro fondo: ciò penalizza fortemente la ricorrente così come i proprietari dei fondi contigui, essendo che la possibilità di sfruttare concretamente la volumetria relativa a tali fondi passa attraverso la riunione di essi sotto unico proprietario;
la imposizione di un vincolo architettonico indiretto sulla quasi totalità del fondo di proprietà della ricorrente appare dunque penalizzante in maniera assolutamente sproporzionata, in quanto non giustificabile alla luce di un interesse pubblico concreto.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, la Regione Puglia ed il Comune di T.

Alla pubblica udienza del 18 novembre 2010 il ricorso è stato introitato a decisione.

DIRITTO



1. Non essendo stato il ricorso notificato alla Provincia di Bari il Collegio si deve preliminarmente affrontare l’eccezione di inammissibilità che la Regione Puglia ha sollevato in numerosi ricorsi.

Sostiene in particolare la Regione Puglia che la L.R. 20/01, disciplinando l’iter di formazione del P.U.G., lo configura come l’atto conclusivo di una complessa fase di copianificazione alla quale partecipano Comune, Regione e Provincia.

1.1. “ La Giunta regionale e la Giunta provinciale ” – osserva la Regione nella sua comparsa di costituzione in giudizio – “ entro 150 giorni dalla ricezione del PUG approvato dal Comune, effettuano il controllo di compatibilità. Ove questo dia esito negativo, si apre una fase di concertazione attraverso una Conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Provincia e il Sindaco del Comune interessato. La Conferen-za di servizi assume la determinazione di adeguamento del PUG alle modifiche proposte e tale determinazione deve es-sere, alla fine, recepita dal Comune mediante l’approvazione definitiva del Piano ”: ed a sostegno della tesi invoca la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4821 del 12 settembre 2007.

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