TAR Milano, sez. I, gratuito patrocinio 2018-12-13, n. 201800266
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 13/12/2018
N. 00266/2018 REG.PATR.
N. 0031694/2018 Prot.Ag.ID
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, proposta da:
J A P M, rappresentato e difeso dall'avvocato D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Milano;
Silenzio su domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari;
visto il T.U. sulle spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
visto l'art. 1, comma 1308, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
vista la predetta istanza e la relativa documentazione, diretta ad ottenere l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
considerato:
che la Commissione con il decreto n. 251/18 invitava l’istante a produrre l’istanza in relazione alla quale chiedeva l’accertamento del silenzio;
che l’istante in data 7/12/2018 ha ottemperato;
che l'istante ha dichiarato che ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata (art. 126, I° comma, D.P.R. 115/02);
che le pretese che intende far valere in giudizio appaiono manifestamente infondate (art. 126, I° comma, D.P.R. 115/02) in relazione ai motivi di ricorso astrattamente prospettati per difetto di giurisdizione del giudice adito;