TAR Catania, sez. III, sentenza 2019-10-31, n. 201902617
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Pubblicato il 31/10/2019
N. 02617/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2019, proposto da
Comune di Aci Castello, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, Ufficio Territoriale dell'Ambiente di Catania, Consorzio Area Marina Protetta Isole Ciclopi, non costituiti in giudizio;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
- Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppina C C e A D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
per l'annullamento
a) della determinazione dell’Ufficio Territoriale Ambiente di Catania n. 74405 in data 5 dicembre 2018, comunicata con nota n. 75546 dell’11 dicembre 2018, “di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria” per il rilascio all’Università degli Studi di Catania di una concessione demaniale marittima “per realizzare un pontile sull’isola Lachea in località Acitrezza del Comune di Aci Castello”;b) del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Area Marina Protetta Isole Ciclopi assunto nella seduta del 19 luglio 2018 e comunicato con nota del Presidente del Consorzio n. 600/18 del 10 settembre 2018: c) della nota del Presidente del menzionato Consorzio n. 900/18 del 20 novembre 2018;d) della nota del Rettore dell’Università degli Studi di Catania n. 169386 del 5 dicembre 2018;e) della nota del Presidente del Consorzio Area Marina Protetta Isole Ciclopi n. 965/18 del 10 dicembre 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2019 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame il Comune di Aci Castello ha impugnato: a) la determinazione dell’Ufficio Territoriale Ambiente di Catania n. 74405 in data 5 dicembre 2018, comunicata con nota n. 75546 dell’11 dicembre 2018, “di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria” per il rilascio all’Università degli Studi di Catania di una concessione demaniale marittima “per realizzare un pontile sull’isola Lachea in località Acitrezza del Comune di Aci Castello”;b) il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Area Marina Protetta Isole Ciclopi assunto nella seduta del 19 luglio 2018 e comunicato con nota del Presidente del Consorzio n. 600/18 del 10 settembre 2018: c) la nota del Presidente del menzionato Consorzio n. 900/18 del 20 novembre 2018;d) la nota del Rettore dell’Università degli Studi di Catania n. 169386 del 5 dicembre 2018;e) la nota del Presidente del Consorzio Area Marina Protetta Isole Ciclopi n. 965/18 del 10 dicembre 2018.
Deve precisarsi che l’Università degli Studi di Catania, nella qualità di usufruttuaria dell’isola Lachea, in data 9 agosto 2018 ha presentato istanza all’Ufficio Territoriale Ambiente di Catania per il rilascio di una concessione demaniale marittima al fine di realizzare “una banchina in muratura per l’approdo e l’accosto di piccole imbarcazioni”.
In particolare, l’opera di cui trattasi prevede la realizzazione di una piazzola a terra di metri quadri 122,00 e di un pontile in acqua avente un’estensione di metri quadri 82,00.
Con nota n. 63877 del 13 settembre 2017 l’Ufficio Territoriale Ambiente di Catania ha comunicato al Comune di Aci Castello la convocazione di una conferenza dei servizi per la data del 29 settembre 2017.
Con nota n. 101549 del 19 settembre 2017 l’Università degli Studi di Catania ha trasmesso al Comune lo studio di incidenza ambientale.
L’Area Marina Protetta Isole Ciclopi, quale ente gestore della Riserva Naturale Marina Isole Ciclopi, ricadendo l’opera da realizzare in zona Z di riserva integrale, con nota del 28 settembre 2017 ha chiesto all’Ufficio Territoriale Ambiente un rinvio della seduta prevista per il 29 settembre, avendo rappresentato all’Università degli Studi, con nota in pari data, la necessità di un’integrazione della documentazione, con la produzione dello studio di valutazione di incidenza.
Il Comune di Aci Castello, con nota n. 35268 del 28 settembre 2017, ha comunicato all’Ufficio Territoriale dell’Ambiente che non avrebbe partecipato alla conferenza dei servizi, non essendo pervenuti i pareri propedeutici da parte degli enti gestori.
L’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento dell’Ambiente, Gestione Tecnico-Amministrativa e Interventi Ambientali, con nota n. 67710 del 28 settembre 2017 ha espresso parere favorevole “per le sole opere ricadenti su terra e pari a 122 metri quadri”, mentre, in relazione al pontile da realizzare in mare, con successiva nota n. 68177 del 29 settembre 2017 ha precisato che la competenza in ordine alla valutazione di incidenza spettava al Comune di Aci Castello.
L’Ufficio Territoriale Ambiente di Catania, con verbale n. 68231 del 29 settembre 2017 ha precisato il carattere interlocutorio della conferenza dei servizi e ha rinviato la decisione definitiva all’esito di una nuova conferenza convocata per il 5 ottobre 2017.
Il Comune di Aci Castello, assente nella seduta del 29 settembre 2017, ha ricevuto la convocazione per la seduta del 5 ottobre 2017 da parte dell’Ufficio Territoriale Ambiente di Catania con PEC del 4 ottobre 2017, ore 15,46, registrata al protocollo informatico dell’ente in data 5 ottobre 2017 al numero 36443.
L’Ufficio Territoriale Ambiente di Catania, nel verbale n. 69393 del 5 ottobre 2017, riscontrata la presenza del solo Consorzio Area Marina Protetta Isole Ciclopi e dell’Università degli Studi di Catania, ha preso atto che il Consorzio aveva evidenziato che il pontile in progetto ricadeva in parte in Zona A della Riserva e che nella seduta del 3 ottobre 2017 era stata, quindi, richiesta dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio medesimo una deroga al Ministero dell’Ambiente in relazione ai vincoli apposti con il decreto istitutivo.
Il Comune di Aci Castello, con nota n. 36582 del 5 ottobre 2017 (e successiva rettifica con nota n. 36964 del 5 ottobre 2017), ha precisato che la propria mancata partecipazione alla seduta in pari data era dipesa esclusivamente dal ritardo nella convocazione e che comunque permaneva l’impossibilità di rendere il parere di competenza in quanto non era stato reso il preventivo avviso del Consorzio Area Marina Protetta Isole dei Ciclopi.
Il Presidente del Consorzio Area Marina Protetta Isole Ciclopi con nota n. 6190/17 del 6 ottobre 2017, ha comunicato all’Università degli Studi di Catania che la posizione del Consorzio in merito alla richiesta di cui si tratta era quella assunta nella conferenza dei servizi in data 5 ottobre 2017 (in occasione della quale era stata affermata la necessità di acquisire una specifica deroga da parte del Ministero dell’Ambiente in ordine alla realizzazione del pontile).
Lo stesso Presidente, con nota del 3 gennaio 2018, ha comunicato all’Università degli Studi di Catania ed al Comune di Aci Castello che il Ministero dell’Ambiente con nota n. 0027532 del 20 dicembre 2017 aveva riscontrato la richiesta di deroga, reputando necessario uno screening di incidenza ambientale, con una stima percentuale, in particolare, della sottrazione di habitat di interesse comunitario cod. 1170 (scogliere) generata dalla realizzazione dell’approdo e sua presentazione, ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. n. 357/1997, all’autorità regionale (nella specie il Comune di Aci Castello) delegata alla valutazione di incidenza.
L’Università degli Studi di Catania, con nota in data 19 gennaio 2018, ha presentato al Comune di Aci Castello lo studio di incidenza ambientale, con le integrazioni richieste dal Ministero.
Il Presidente del Consorzio Area Marina Protetta Isole Ciclopi con nota del 19 febbraio 2018 ha comunicato all’Università degli Studi di Catania che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, nella seduta del 14 febbraio 2018, aveva deliberato di richiedere integrazioni ed ulteriori accertamenti tecnici in merito agli aspetti ambientali del progetto.
Con nota n. 600/18 del 10 settembre 2019 il Presidente del Consorzio dell’Area Marina Protetta Isole Ciclopi ha comunicato al Comune di Acicastello che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio nella seduta del 19 luglio 2018 aveva espresso, per quanto di competenza, parere favorevole (con prescrizioni) sull’intervento, precisando che occorreva, peraltro, il nulla-osta del Ministero dell’Ambiente e che l’Università degli Studi di Catania era tenuta ad integrare la documentazione prodotta con la ricevuta della tariffa regionale per il rilascio dei pareri ai sensi dell’art. 91 della legge regionale n. 9/2015.
Il Comune di Aci Castello, con note in data 8 ottobre 2018 e 23 ottobre 2018, ha sollecitato il pagamento della menzionata tariffa ai sensi dell’art. 91 della legge regionale n. 9/2015 e l’Università di Catania, con nota n. 150631 del 7 novembre 2018, ha trasmesso al Comune l’attestazione del pagamento relativo ai diritti di istruttoria per la valutazione di incidenza ambientale.
Il Comune di Aci Castello, con nota del Sindaco in data 19 novembre 2018, ha invitato il Consorzio Area Marina Protetta Isole Ciclope ad annullare in autotutela il parere in data 10 settembre 2018.
Il Rettore dell’Università di Catania, con nota del 5 dicembre 2018, ha comunicato al Sindaco del Comune di Aci Castello che il progetto di realizzazione della banchina di approdo sull’isola Lachea doveva considerarsi approvato ed che il parere del Comune doveva considerarsi acquisito decorsi i termini di legge a mente del comma 7 dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990.
L’Ufficio Territoriale Ambiente di Catania, con determina n. 74495 del 5 dicembre 2018, comunicata a tutti gli enti coinvolti con successiva nota dell’11 dicembre 2018, ha osservato che doveva ritenersi acquisito il parere favorevole del Comune di Aci Castello e ha ritenuto conclusa positivamente la conferenza dei servizi.
Il Presidente del Consorzio Area Marina Protetta Isole Ciclopi, con nota n. 965/18 del 10 dicembre 2018, riscontrando la relativa richiesta in autotutela formulata dal Comune di Aci Castello, ha evidenziato che non sussistevano ragioni per disporre l’annullamento dell’avviso favorevole che era stato espresso.
Con comunicazione inoltrata con nota n. 75546 dell’11 dicembre 2018, l’Ufficio Territoriale dell’Ambiente di Catania ha rappresentato che, giusta determinazione n. 75507 del 5 dicembre 2018, la conferenza dei servizi si era positivamente conclusa.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) il termine per la determinazione di competenza del Comune sulla valutazione di incidenza ambientale non è mai decorso;b) la determinazione del Comune, ricadendo l’intervento in zona SIC ITA 070028 posta all’interno dell’Area Marina Protetta Isole Ciclopi zona A, va resa ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del D.P.R. n. 357/1997 e, cioè, “sentito l’ente di gestione dell’area stessa” e specificatamente il Consorzio Area Marina Protetta Isole Ciclopi;c) il Consorzio ha espresso parere favorevole con atto n. 600/18 in data 10 settembre 2018, subordinando tale avviso al nulla-osta del Ministero dell’Ambiente (il quale, però, non si era ancora espresso al riguardo);d) in ogni caso, al fine di esprimere la propria determinazione il Comune necessitava della certificazione dell’intervenuto pagamento della relativa tariffa di istruttoria che l’Università di Catania ha fornito solo con comunicazione del 7 novembre 2018 (protocollata con il n. 42805), sicché il termine di cui trattasi sarebbe scaduto solo in data 7 gennaio 2019 (mentre l’atto conclusivo della conferenza dei servizi è stato assunto in data 5 dicembre 2018);e) ad ogni buon conto, poiché la materia della valutazione di incidenza ambientale ha natura comunitaria, non si è mai formato al riguardo il silenzio-assenso (cfr. l’art. 14-bis della legge n. 241/1990);f) l’Ufficio Territoriale Ambiente, inoltre, ha omesso di avviare l’intervento sostitutivo di cui all’art. 1, comma 3, della legge regionale n. 13/2007;g) la conferenza dei servizi non poteva considerarsi conclusa, in quanto: - non risultavano acquisiti tutti gli atti di assenso, con particolare riferimento, oltre a quanto già indicato, al mancato rilascio del nulla-osta da parte del Ministero dell’Ambiente;- il silenzio sulla questione dell’incidenza ambientale deve intendersi come rigetto;- la determina di conclusione è stata comunque adottata oltre il termine di cinque giorni lavorativi e senza alcuna motivazione sugli assensi condizionati e sui dissensi in violazione dell’articolo 14-bis, comma 5, della legge 241/1990;h) nel merito, deve ritenersi che l’intervento di cui trattasi non sia consentito;i) il parere del Consorzio è stato, altresì, assunto da un organo incompetente (cioè dal Consiglio di Amministrazione) e in conflitto di interesse per la componente costituita dal delegato del Rettore dell’Università di Catania e dai due soggetti nominati dal Rettore medesimo;l) difetta la verbalizzazione della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio nella seduta del 19 luglio 2018.
L’Amministrazione Regionale si è costituita in giudizio in data 7 febbraio 2019 per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, chiedendo di essere sentita in camera di consiglio.
L’Università degli Studi di Catania, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del gravame, chiedendo in subordine il suo rigetto nel merito e osservando, in sintesi, quanto segue: a) il Comune di Aci Castello difetta di interesse ad agire, ovvero risulta privo della relativa legittimazione, in quanto, seppure in forma tacita, ha prestato il proprio assenso in sede di conferenza dei servizi (e tale conclusione varrebbe anche nel caso in cui si ritenesse che, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 13/2007, sarebbe dovuto intervenire in via sostitutiva l’intervento dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente);b) risulta, altresì, inammissibile l’impugnazione dei provvedimenti indicati dal Comune ricorrente come presupposti o consequenziali, trattandosi di atti endoprocedimentali;c) l’ente gestore ha reso il proprio parere, il quale non può ritenersi subordinato ad un assenso ministeriale (come anche dimostrato dal fatto che il Comune ha insistentemente chiesto il pagamento della tariffa di istruttoria), con l’ulteriore precisazione che il Ministero dell’Ambiente ha prestato il sui avviso favorevole in ordine alla realizzazione del pontile, limitandosi a richiedere uno screening di incidenza ambientale (prontamente eseguito);d) la sottrazione alla regola del silenzio-assenso vale solo per i procedimenti direttamente disciplinati dalla normativa comunitaria;e) quanto alla previsione di cui all’art. 1, comma 3, della legge regionale n. 13/2007 (ove essa si ritenga applicabile), l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente ha partecipato alla conferenza dei servizi, valendo anche per tale Amministrazione il principio del silenzio-assenso;e) il Ministero è stato coinvolto nel procedimento e non ha mai mosso alcuna eccezione o dissenso verso l’operato dell’ente gestore e verso la relazione dell’approdo in pietra lavica da parte dell’Università di Catania;f) il conflitto di interessi può essere riconosciuto solo ove sia dimostrata una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali proprie di singoli Consiglieri, il cui voto poi concorra a determinare la maggioranza consiliare, e un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del Consorzio;g) quanto alla presunta incompetenza del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, risulta risolutiva la circostanza che il relativo parere sia stato fatto proprio dal Presidente dell’ente attraverso la sottoscrizione della nota n. 600 del 13 settembre 2018.
Con atto depositato in data 6 giugno 2019 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania ha rinunciato al patrocinio in favore dell’Assessorato Regionale, sussistendo un’ipotesi di conflitto di interessi con l’Amministrazione statale (e, segnatamente, con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).
Con memoria in data 11 giugno 2019 l’Amministrazione statale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, osservando, in particolare, quanto segue: a) l’isola Lachea ricade, per la parte a terra, nella Riserva Naturale Integrale “Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi” (area protetta regionale) e, per la parte a mare, nell’Area Marina Protetta “Isole Ciclopi” (area protetta di rilievo nazionale);b) si tratta, inoltre, di area “Natura 2000”, in quanto l’isola ricade all’interno del SIC “Isole dei Ciclopi” per la porzione a terra e dei “Fondali di Aci Castello” per la parte a mare;c) l’intervento per il quale è stata rilasciata all’Università degli Studi di Catania l’impugnata concessione demaniale ricade in zona A dell’Area Marina Protetta “Isole Ciclopi”;d) nella zona A (riserva integrale) non è consentito alcun intervento o attività, con l'eccezione di quanto espressamente indicato all'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale in data 9 novembre 2004;e) in ragione di ciò, il Consorzio di gestione dell’area non poteva esprimere alcun avviso in relazione all’intervento ai sensi dell’art. 13 della legge n. 394/1991 (posto che tale norma contempla una verifica della compatibilità dell’intervento con le disposizioni del piano e del regolamento, il quale non è mai stato approvato);f) in ragione di ciò il Consorzio ha correttamente richiesto al Ministero di consentire, in deroga al decreto istitutivo, la realizzazione del pontile;g) il Ministero, con nota n. 27532 del 20 dicembre 2017, ha ritenuto necessaria un'integrazione della documentazione presentata dall'Università, con puntuali precisazioni inerenti alla valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 e specificando che le integrazioni richieste avrebbero dovuto essere presentate all'autorità competente per la valutazione di incidenza (nel caso di specie, a seguito di delega regionale, il Comune di Aci Castello) e i relativi esiti avrebbero dovuto essere successivamente comunicati al Ministero;h) la richiesta comunicazione al Ministero non è mai pervenuta, nonostante il sollecito effettuato con nota n. 23230 del 5 ottobre 2018, per cui non è stato possibile per tale Amministrazione valutare la sussistenza delle condizioni per consentire una eventuale deroga alle vigenti misure di salvaguardia dell'area;i) nel consegue che il procedimento per il rilascio del necessario nulla-osta da parte del soggetto gestore dell'Area Marina Protetta non può ritenersi concluso e che l’avviso espresso dal Consorzio deve ritenersi privo di efficacia;l) la valutazione di incidenza ambientale costituisce materia disciplinata dal diritto europeo (direttiva “Habitat” 92/43/CEE, recepita con D.P.R. n. 357/1997), di talché risulta applicabile la previsione di cui all’art. 14-bis, comma 4, della legge n. 241/1990.
Con memoria in data 13 giugno 2019 l’Università degli Studi di Catania ha ribadito e ulteriormente articolato le difese già svolte.
Con memoria in data 15 giugno 2019 anche il Comune di Aci Castello ha ribadito e ulteriormente articolato le difese già svolte.
Con memoria di replica in data 24 giugno 2019 l’Università degli Studi di Catania ha precisato, in particolare, quanto segue: a) diversamente da quanto sostenuto dal Ministero, non è vero che la nota ministeriale n. 27532 del 20 dicembre 2017, con cui sono state richieste integrazioni documentali in merito all’impatto ambientale dell’opera in questione, sia rimasta senza risposta;b) l’Università degli Studi di Catania ha, invero, trasmesso all’ente apposita integrazione documentale in data 19 gennaio 2018 ed essa è stata prontamente esaminata dal Consorzio, il quale in data 17 luglio 2018 ha trasmesso le risultanze di tale valutazione al Ministero, che non hai mai contestato o in alcun modo confutato le ragioni dettagliatamente indicate dall’ente nel parere favorevole reso in data 10 settembre 2018.
Con memoria di replica in data 24 giugno 2019 il Comune di Aci Castello ha osservato che il Ministero aveva inequivocabilmente riferito di non essersi pronunciato sulla richiesta di deroga e ha affermato che la valutazione di incidenza deve concludersi con un provvedimento espresso.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
A giudizio del Collegio, il ricorso è fondato, risultando parzialmente condivisibili le censure sollevate dalla parte ricorrente, e ciò per le ragioni di seguito indicate.
Ai sensi dell’art. 5, settimo comma, del D.P.R. n. 357/1997, “la valutazione di incidenza… è effettuata sentito l’ente di gestione dell’area stessa”.
Nel caso in esame, il Consorzio Area Marina Protetta Isole Ciclopi, in occasione della conferenza dei servizi in data 5 ottobre 2017, ha manifestato l’impossibilità di rendere il proprio avviso dovendo previamente richiedersi al Ministero dell’Ambiente una deroga sui vincoli apposti dal decreto istitutivo.
Come già indicato, il Ministero, con nota n. 0027532 del 20 dicembre 2017, ha riscontrato la richiesta di deroga, specificando la necessità di uno screening di incidenza ambientale con una stima percentuale, in particolare, della sottrazione di habitat di interesse comunitario cod. 1170 (scogliere) generata dalla realizzazione dell’approdo e rappresentando che lo screening, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, avrebbe dovuto essere presentato all’autorità regionale (nella specie il Comune di Aci Castello) delegata alla valutazione di incidenza, con comunicazione degli esiti al Ministero dell’Ambiente.
Con successiva nota n. U.0023230 in data 5 ottobre 2018, il Ministero ha sollecitato l’invio della comunicazione relativa agli esiti dello screening di incidenza ambientale, come espressamente richiesto con la precedente nota n. 0027532 del 20 dicembre 2017, e ciò ai fini del rilascio del propedeutico nulla-osta da parte di tale Amministrazione.
Ne consegue che risulta erronea la tesi dell’Università di Catania secondo cui il Ministero avrebbe valutato positivamente l’intervento di cui si tratta, giacché la richiesta di comunicazione degli esiti dello screening di incidenza ambientale di cui alla nota n. 0027532 del 20 dicembre 2017, come emerge inequivocabilmente dalla successiva n. U.0023230 in data 5 ottobre 2018, risultava propedeutico al rilascio del nulla-osta in ordine alla richiesta di deroga che era stata inoltrata dal Consorzio.
Pertanto, appare condivisibile la censura con cui parte ricorrente ha lamentato che, in difetto della piena ed esaustiva consultazione del Ministero, la conferenza dei servizi non poteva considerarsi conclusa, poiché l’avviso espresso dal Consorzio risultava illegittimo in quanto reso senza l’acquisizione della preliminare valutazione ministeriale in ordine alla richiesta di deroga sui vincoli apposti con il decreto istitutivo o, comunque, subordinato al - mai intervenuto - rilascio del nulla-osta da parte del Ministero dell’Ambiente.
Per quanto concerne, poi, la decorrenza del termine di sessanta giorni (art. 1, terzo comma, della legge regionale n. 13/2007) per le determinazioni di competenza del Comune di Aci Castello sulla valutazione d’incidenza, ovvero in via sostitutiva da parte dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (artt. (art. 1, terzo comma, della legge regionale n. 13/2007 e 1, comma 60, della legge regionale n. 60/2009), esso va computato a far data dalla certificazione del pagamento della relativa tariffa, come stabilito dall’art. 91, quarto comma, della legge regionale n. 9/2015.
Poiché la certificazione dell’intervenuto pagamento della tariffa di istruttoria è stata attestata dall’Università di Catania con nota n. 150631 del 7 novembre 2018 (allegato 029 al ricorso introduttivo), il termine in questione sarebbe venuto in scadenza solo in data 7 gennaio 2019, cioè in epoca successiva rispetto alla conclusione della conferenza dei servizi.
Ne consegue che deve essere condivisa anche la censura con cui parte ricorrente ha lamentato che l’Ufficio Territoriale Ambiente avesse ritenuto conclusa la conferenza dei servizi a dispetto della mancata acquisizione dell’avviso del Comune di Aci Castello.
Né può ritenersi applicabile nel caso in esame l’art. 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990, secondo cui “si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni” - della conferenza dei servizi - “ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del terzo comma la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”, prevalendo la previsione speciale di cui al citato art. 91, quarto comma, della legge regionale n. 9/2015, poiché, se è vero che in materia ambientale la competenza spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla cura esclusiva dello Stato (sul punto, cfr. Corte Costituzionale, 23 luglio 2018, n. 172), non può negarsi il potere dell’Amministrazione Regionale di introdurre una particolare disciplina procedimentale, che non leda le prerogative attribuite allo Stato, nell’esercizio della propria competenza esclusiva in materia di ordinamento (e, quindi, anche di funzionamento) degli uffici.
Appare, quindi, irrilevante l’ulteriore questione, dibattuta fra le parti, se nella specie il citato art. 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990 risulti inapplicabile venendo in rilievo un procedimento disciplinato da norme di diritto comunitario.
Quale conseguenza delle considerazioni svolte, va, quindi, rigettata l’eccezione con cui l’Università resistente ha affermato che il Comune di Aci Castello difettava di interesse ad agire, ovvero risultava privo della relativa legittimazione.
Quanto alla questione relativa alla competenza del Consiglio di Amministrazione del Consorzio che ha espresso il proprio parere in data 19 luglio 2019, è sufficiente osservare che tale avviso è stato comunque sostanzialmente ratificato dal Presidente, il quale ha sottoscritto la nota n. 600 del 13 settembre 2018 (con la conseguenza che risulta anche superata la censura, in disparte ogni altro rilievo, relativa alla mancata la verbalizzazione della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio nella seduta del 19 luglio 2018).
Per quanto attiene, infine, alla presunta incompatibilità della componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio in rappresentanza dell’Università, la censura appare manifestamente infondata, in quanto nella specie non sussistevano ragioni di natura personale che avrebbero imposto l’astensione del delegato del Rettore e dei due membri nominati dal Rettore medesimo, dovendo precisarci che lo svolgimento di funzioni istituzionali può ordinariamente condurre all’assunzione di posizioni che, in linea astratta, possono apparire non perfettamente omogenee (basti pensare all’ipotesi del Ministro che sia anche parlamentare o a quella dell’Assessore Comunale che sia anche membro del Consiglio).
In conclusione, il ricorso, assorbita ogni altra questione, va in parte accolto, disponendosi per l’effetto l’annullamento della determinazione dell’Ufficio Territoriale Ambiente di Catania n. 74405 in data 5 dicembre 2018, mentre non occorre annullare gli altri atti impugnati in ragione del loro mero rilievo endoprocedimentale (e risultando, quindi, “in parte qua” inammissibile la relativa impugnazione).
Tenuto conto del complessivo andamento della vicenda, con particolare riferimento al significato non immediatamente percepibile della nota ministeriale n. 0027532 del 20 dicembre 2017, nonché del fatto che le censure di parte ricorrente sono risultate parzialmente infondate e che è stata dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione relativa agli atti endoprocedimentali, le spese di lite possono essere compensate.