TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2024-03-19, n. 202400221
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Pubblicato il 19/03/2024
N. 00221/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00852/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 852 del 2023, proposto da:
A A, A D, R G L, M O, F M P, D G S, R S, rappresentati e difesi dagli avvocati M B, S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea – Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento e la dichiarazione di illegittimità
del provvedimento tacito di diniego formatosi sull'istanza di accesso dei ricorrenti del 18.09.2023;
e per il conseguente accertamento
del diritto dei ricorrenti di prendere visione e di estrarre copia della documentazione indicata nell'istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 la dott.ssa J B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno agito in giudizio per la dichiarazione di illegittimità del provvedimento tacito di diniego formatosi sull’istanza di accesso presentata ad AGEA in data 18 settembre 2023, con conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione dei documenti richiesti.
In fatto hanno allegato che in data 20 gennaio 2024, per il tramite del proprio difensore, hanno inviato ad AGEA due atti di diffida e messa in mora per la liquidazione della c.d. “domanda unica” della politica agricola comunitaria in ordine a due gruppi di agricoltori, per uno dei quali le somme richieste non erano state liquidate senza alcuna ragione plausibile, mentre per l’altro gli importi non erano stati erogati per l’asserita presenza di un’anomalia t99.
Nelle schede allegate alle diffide i ricorrenti hanno indicato il nominativo e i dati del produttore o dell’azienda richiedente, il numero della domanda unica e le somme liquidabili, ma AGEA non ha provveduto al versamento del dovuto, né ha risposto specificando eventuali ragioni ostative.
Tramite ulteriore diffida del 3.03.2023, i ricorrenti hanno quindi chiesto ad AGEA di applicare l’art. 2 commi 9, 9bis e 9ter della Legge n. 241/1990 secondo cui: “