TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2010-05-04, n. 201009502
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N. 09502/2010 REG.SEN.
N. 10417/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 10417 del 1999, proposto da:
M A, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Azienda Agricola M A Enea, rappresentato e difeso dagli avv. M A, E E, A T, con domicilio eletto presso A T in Roma, via di Villa Grazioli, 5;
contro
Azienda di Stato Interventi nel Mercato Agricolo – AIMA (ora AGEA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro in carica;
nei confronti di
Soc Saviola Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
delle comunicazioni del giugno 1999 con cui AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. “quote latte” per le annate 1995/96 e 1996/97.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda di Stato Interventi nel Mercato Agricolo - AIMA;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2010 il Primo Ref. D D e uditi, per la parte ricorrente, gli avv.ti Aldegheri ed Ermondi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui l’AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. “quote latte” per le annate 1995/96 e 1996/97;
che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale in data 29 luglio 1999, è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA, pervenuta agli interessati nel mese di ottobre 1999, peraltro impugnata con altro ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio;
che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dai difensori all’odierna udienza pubblica del 12 aprile 2010, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con il gravame in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare richiesto all’interessato, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999;
che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.