TAR Firenze, sez. II, sentenza 2022-03-04, n. 202200276

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2022-03-04, n. 202200276
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202200276
Data del deposito : 4 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2022

N. 00276/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00052/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 52 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A R e J P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Azienda USL Toscana Centro in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C R e F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della nota dell'Azienda USL Toscana Centro del -OMISSIS-, comunicata in pari data, a firma del Direttore Generale Dott. Paolo Morello Marchese, con cui è stata denegata la richiesta di esibizione della documentazione oggetto di istanza di accesso agli atti della Sig.ra -OMISSIS- in data 25.10.2021, della successiva integrazione documentale dell'08.11.2021 e del sollecito del 17.11.2021, e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché sconosciuto.

e per la declaratoria

- del diritto della ricorrente ad acquisire l'eventuale denuncia di sinistro all'assicurazione, la perizia medico legale eventualmente espletata in relazione al decesso del Sig. -OMISSIS-, la copia del contratto di assicurazione, il verbale (o verbali) di valutazione del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) ed ogni altra documentazione e/o informativa relativa alla vicenda in questione, come richiesto nell'istanza di accesso agli atti e successiva integrazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda USL Toscana Centro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il fratello dell’odierna ricorrente è stato ricoverato dal 10 al 22 gennaio 2019 presso l’ospedale -OMISSIS-ed è successivamente deceduto il 5 febbraio 2019 all’Ospedale -OMISSIS-. Ritiene la ricorrente che il decesso sia stato causato da uno shock settico ascrivibile ad una cattiva gestione della pericardite che aveva colpito il fratello, in conseguenza di un intervento presso il nosocomio -OMISSIS- per la sostituzione delle batterie del defibrillatore. Un esposto presentato presso la Procura della Repubblica di Firenze è stato archiviato.

La ricorrente ha inviato istanza di accesso all’Azienda USL Toscana Centro (in seguito: “Azienda”) chiedendo di ottenere copia della documentazione amministrativa relativa al fratello ivi compresa l’eventuale denuncia di sinistro all’assicurazione;
la perizia medico-legale eventualmente espletata in relazione al suo decesso;
il verbale di valutazione del Comitato Valutazione Sinistri e ogni altro documento relativo alla vicenda. Dopo un’integrazione documentale richiesta in data 8 novembre 2021 e la ricezione di un sollecito, l’Azienda, con nota 26 novembre 2021, ha comunicato di avere inviato l’istanza stessa alla “struttura competente”. La domanda è stata infine respinta con nota 1° dicembre 2021.

Il diniego è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 30 dicembre 2001 e depositato il 13 gennaio 2022.

Lamenta la ricorrente che nel caso di specie sussisterebbe un suo interesse diretto, concreto e attuale ad ottenere l’ostensione della documentazione in quanto intende valutare se sussistano gli estremi per un’azione giudiziaria civile finalizzata al risarcimento del danno, e che la disposizione richiamata dall’Azienda nell’atto di diniego si limiterebbe a stabilire che la disciplina delle indagini difensive è esclusa dall’applicazione del Testo Unico – Regolamento Aziendale. Ma questo argomento sarebbe infondato poiché la richiesta di accesso da lei formulata non ha ad oggetto indagini difensive, mentre il comma secondo della stessa norma richiamata nel diniego impone di garantire l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici.

I principi giurisprudenziali elaborati in tema di pareri legali, che vengono sottratti all’accesso laddove non siano collegati ad alcun procedimento ed elaborati per fornire all’ente elementi utili a tutelare i suoi interessi, non potrebbero essere applicati agli atti del Comitato Valutazione Sinistri poiché il loro scopo non è elaborare una strategia difensiva dell’Amministrazione, ma solo accertare se nel caso concreto siano state applicate correttamente le regole della scienza medica.

La norma poi, richiamata dal diniego, di cui all’art. 1, comma 539, l. 28 dicembre 2015 n. 208 vieta l’utilizzo nei procedimenti giudiziari di verbali e documenti relativi all’attività di gestione del rischio clinico, ma non li sottrarrebbe all’accesso. Nella fattispecie, rileva la ricorrente, la richiesta di accesso riguarda uno specifico sinistro e detti documenti non potrebbero essere sottratti all’ostensione qualificata da un preciso interesse giuridicamente tutelato. Peraltro alcuni documenti oggetto di richiesta, come la denuncia di sinistro all’assicurazione e la copia del contratto di assicurazione non rientrano certo tra la documentazione che, nemmeno potenzialmente, potrebbe comprimere il diritto di difesa dell’Azienda. La ricorrente conclude per l’annullamento del diniego e il riconoscimento del suo diritto ad accedere a tutti i documenti indicati nell’istanza ostensiva formulata.

Si è costituita l’Azienda chiedendo la reiezione del ricorso. Replica la difesa aziendale che la ricorrente ben può esercitare i propri diritti mediante la documentazione sanitaria di cui è già in possesso, come la cartella clinica e i referti ambulatoriali, ed ha già ottenuto la consulenza del proprio medico legale. Non le sarebbe quindi necessario ottenere la relazione medica dell’Azienda e i relativi verbali di valutazione. Con riferimento al contratto assicurativo e alla denuncia di sinistro, precisa la difesa aziendale che le aziende sanitarie toscane dal 1° gennaio 2010 non hanno più coperto i propri rischi avvalendosi di polizze assicurative, provvedendo direttamente a risarcire l’eventuale danno accertato. Non esiste quindi una compagnia assicuratrice né, di conseguenza, una polizza e tale circostanza sarebbe già stata comunicata alla ricorrente con nota 8 novembre 2019, prot. 118848.

La perizia medico-legale redatta per l’istruttoria del sinistro non sarebbe ostensibile poichè l’art. 4 della legge 8 marzo 2017, n. 24, richiamata dalla ricorrente a supporto della propria istanza, si riferirebbe alla documentazione sanitaria relativa al paziente e non ad una perizia medico-legale contenente una valutazione della questione. Le valutazioni del Comitato Gestione Sinistri aziendale, sostiene poi la resistente, sono un momento necessario dell’attività istruttoria relativa ad una richiesta di risarcimento danni ma non si inseriscono all’interno di un procedimento amministrativo, né sono finalizzate all’assunzione di determinazioni procedimentali avendo invece lo scopo di definire pregiudizialmente le controversie sorte a seguito della richiesta risarcitoria.

Alla camera di consiglio del 2 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’Azienda ha comunicato di non avere polizza assicurativa per responsabilità civile e pertanto la richiesta è stata correttamente respinta con riguardo a quest’ultima e alla denuncia del sinistro all’assicurazione, essendo documenti inesistenti. La controversia si concentra quindi sugli altri documenti richiesti della ricorrente e, precisamente, la perizia medico-legale eventualmente espletata in relazione al decesso del fratello e il verbale del Comitato Valutazione Sinistri.

Il diniego formulato dall’Azienda è motivato con riferimento all’articolo 13, comma 3, del Regolamento aziendale in materia di accesso documentale e accesso civico, approvato con delibera del Direttore generale dell’Azienda 26 agosto 2021, n. 1026. Trattasi di erronea applicazione della normativa. La norma infatti, come correttamente rilevato dalla ricorrente, trova il proprio ambito di applicazione nelle richieste di accesso effettuate con finalità di indagine difensiva, e non è questo il caso.

L’ipotesi in esame deve invece essere ricondotta all’allegato 2 del Regolamento che contiene l’elenco dei documenti sottratti all’accesso.

Questo, al punto 5), sottrae all’ostensione i verbali del Comitato Gestione Sinistri (CGS) “in quanto atti connessi a liti in potenza o in atto, al fine di salvaguardare il diritto costituzionalmente garantito dell’Azienda a difendere i propri diritti e interessi”.

Al punto 6) sottrae all’ostensione i “documenti e/o atti connessi a liti in potenza o in atto, in particolare i pareri, le consulenze legali, gli scritti defensionali degli avvocati, le consulenze e le relazioni tecniche interne o esterne nonché la corrispondenza inerente la fase precontenziosa o contenziosa del giudizio e ciò a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla difesa dell’Amministrazione ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 622 c.p. e 200 c.p.p.”.

E’ decisivo ai fini della soluzione della controversia qualificare i verbali del Comitato e la loro funzione, se cioè essi siano esclusivamente finalizzati a formulare le strategie difensive in relazione a controversie (in atto o potenziali) che coinvolgono l’ente o se, invece, abbiano la funzione (anche) di ricostruire il fatto storico nei suoi accadimenti.

Il Collegio ritiene che funzione dei verbali non sia esclusivamente quella di predisporre le difese dell’ente. Essi certamente possono assolvere a questo scopo ma, in uno con esso, effettuano anche una ricostruzione dei fatti accaduti e conclusi con un evento tragico, al fine di verificare se possono essere stati compiuti errori o verificate negligenze nella gestione del caso clinico. Si tratta di un’attività di audit interno finalizzata alla prevenzione del rischio che si verifichino sinistri nel corso dell’attività sanitaria, e perciò non vi sono ragioni per sottrarli tout court all’ostensione. Essi indubbiamente possono offrire alla ricorrente, che sotto questo profilo vanta una posizione legittimante, ulteriori elementi utili per valutare la proposizione di un’azione risarcitoria nei confronti dell’Azienda intimata.

I verbali del Comitato riferibili al fratello della ricorrente non possono però essere integralmente assoggettati all’accesso. Essi devono esservi sottratti in parte qua , nelle parti in cui eventualmente si riferiscano alla costruzione di una strategia difensiva in giudizio dell’ente. L’espressione “in quanto” contenuta al punto 5) dell’allegato 2 al Regolamento aziendale deve essere intesa in questo senso, di sottrarre detti verbali all’ostensione solo se, e nella parte in cui, siano connessi a liti potenziali o in atto, per salvaguardare il diritto di difesa dell’Azienda. Non vi sono però ragioni per negare l’ostensione dei verbali richiesti nelle parti in cui non contengono valutazioni di ordine difensivo e svolgono invece una funzione di carattere strettamente ricognitiva della dinamica degli eventi o valutativa dei profili medico-legali della vicenda (C.d.S. III, 31 gennaio 2020, n. 808;
conf. 13 aprile 2021, n. 3032).

La soluzione prospettata implica quindi un accoglimento parziale dell’istanza di accesso formulata dalla ricorrente, limitatamente a quelle parti dei verbali in cui le valutazioni svolte dal Comitato non assumono rilievo ai fini dell’elaborazione di una strategia difensiva dell’Azienda.

Quanto alla norma di cui all’art. 1, comma 539, l. n. 208/2015, la quale vieta l’utilizzazione in sede giudiziaria di verbali e atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico, è da dire che l’accesso soddisfa una finalità più ampia rispetto a quella connessa all’attività giudiziaria tant’è che la relativa richiesta può essere soddisfatta a prescindere dall’esistenza di un processo in atto che riguarda l’istante. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si configura infatti come posizione autonoma rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (C.d.S. V, 20 dicembre 1999 n. 2128;
T.A.R. Sicilia-Catania IV, 20 luglio 2007 n. 1277).

Gli stessi principi sopraevidenziati devono essere applicati con riguardo alla richiesta di ostensione della perizia medico-legale eventualmente espletata in relazione alla morte del fratello della ricorrente. Questa ricade nell’ambito di applicazione del punto 6) dell’allegato 2 del Regolamento aziendale in materia di accesso e, pertanto, il documento dovrà essere osteso con l’omissione di quelle parti che eventualmente siano inerenti ad una strategia difensiva dell’Azienda intimata.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti sopradescritti e l’Azienda quindi, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, dovrà consegnare in copia il materiale richiesto dalla ricorrente con le omissioni necessarie a salvaguardare il suo diritto di difesa.

Le spese processuali vengono compensate per la novità della questione e la reciproca soccombenza delle parti.

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