TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-06-18, n. 201801533

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-06-18, n. 201801533
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201801533
Data del deposito : 18 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2018

N. 01533/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02464/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2464 del 2014, proposto da
- Milanofiori 2000 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti R I ed E G ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Monti n. 41;



contro

- il Comune di Assago, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. G B P ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Visconti di Modrone n. 6;



per l’accertamento e la declaratoria

- della nullità ex artt. 23 e 42 Cost., art. 28 della legge n. 1150 del 1942, art. 46 della legge regionale n. 12 del 2005 e art. 11 della legge n. 241 del 1990, pure in relazione agli artt. 1418, 1325, comma 1, n. 2, 1343 e 1244 c.c., degli atti unilaterali d’impegno sottoscritti dalla ricorrente l’1 ottobre 2001 e 22 novembre 2002, nonché con riferimento alla pattuizione sottoscritta con il Comune in data 21 dicembre 2010, quanto agli elementi denominati “Primo contributo MM” e “Contributo straordinario MM” e con riferimento alla pattuizione speciale sub art. 9 della Convenzione del PPD4, sottoscritta a margine della seconda variante ad esso, giacché afferenti all’assunzione di obblighi privi di causa secondo la legge urbanistica e sulla contrattualistica pubblica, oltre che nulli per non essere stati formalizzati nelle forme ex art. 48 della legge n. 89 del 1913;

- e per la conseguente condanna del Comune di Assago alla restituzione di quanto già prestato dalla ricorrente, oltre rivalutazione ed interessi, sino al pagamento;

- nonché per il risarcimento del maggior danno finanziario derivante dalla mancata disponibilità delle somme in questione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Assago;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere A D V;

Uditi, all’udienza pubblica del 15 marzo 2018, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato in data 4 agosto 2014 e depositato il 5 settembre successivo, la società ricorrente ha chiesto la declaratoria della nullità ex artt. 23 e 42 Cost., art. 28 della legge n. 1150 del 1942, art. 46 della legge regionale n. 12 del 2005 e art. 11 della legge n. 241 del 1990, pure in relazione agli artt. 1418, 1325, comma 1, n. 2, 1343 e 1244 c.c., degli atti unilaterali d’impegno sottoscritti da essa ricorrente l’1 ottobre 2001 e 22 novembre 2002, nonché con riferimento alla pattuizione sottoscritta con il Comune in data 21 dicembre 2010, quanto agli elementi denominati “Primo contributo MM” e “Contributo straordinario MM” e con riferimento alla pattuizione speciale sub art. 9 della Convenzione del PPD4, sottoscritta a margine della seconda variante ad esso, giacché afferenti all’assunzione di obblighi privi di causa secondo la legge urbanistica e sulla contrattualistica pubblica, oltre che nulli per non essere stati formalizzati nelle forme ex art. 48 della legge n. 89 del 1913; sono stati altresì chiesti la condanna del Comune di Assago alla restituzione di quanto già versato, oltre rivalutazione ed interessi, sino al pagamento, e il risarcimento del danno.

La ricorrente è proprietaria nel Comune di Assago di alcune aree il cui sviluppo edilizio è stato assoggettato ad un Piano particolareggiato, denominato PPD4, previa stipula di una Convenzione urbanistica; negli anni 2001-2002, in vista dell’attuazione di tale Piano, il Comune di Assago ha ottenuto la disponibilità della ricorrente, tramite atti unilaterali formati da quest’ultima, a contribuire alla realizzazione di un’opera pubblica infrastrutturale sovracomunale, consistente nel prolungamento della Linea metropolitana M2 appunto fino ad Assago. Nel complesso, la ricorrente ha nel corso del tempo – dal 31 marzo 2005 al dicembre 2010 – corrisposto al Comune di Assago la somma complessiva di € 13.445.410,21; una parte di tale somma, pari ad € 800.000, è stata corrisposta sulla base di una pattuizione speciale sub art. 9 della Convenzione del PPD4, sottoscritta a margine della seconda variante ad esso, e non sul presupposto di atti unilaterali come la restante cifra.

Assumendo la non debenza di tali somme per assenza di qualsiasi causa giuridica, la ricorrente ha proposto ricorso per ottenere la declaratoria di accertamento dell’illegittimo trasferimento delle stesse in favore del Comune ed ottenerne la restituzione, unitamente al risarcimento del danno.

Si è costituito in giudizio il Comune di Assago, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare la difesa del Comune di Assago ha evidenziato che gli atti unilaterali d’impegno oggetto del presente giudizio sono obbligazioni accessorie al rapporto principale costituito dalla Convenzione urbanistica sottoscritta tra il Comune e la parte ricorrente in data 18 aprile 2005 e successive varianti, di cui alla sentenza di questa Sezione n. 45 dell’11 gennaio 2018, che ha respinto il ricorso della ricorrente; ha replicato la difesa di quest’ultima, sottolineando come le vicende oggetto della sentenza n. 45/2018 non siano sovrapponibili a quelle di cui al presente contenzioso, aventi ad oggetto una contribuzione finalizzata alla realizzazione di un’opera pubblica non oggetto del PPD4.

Alla pubblica udienza del 15 marzo 2018, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. In via preliminare, va ribadito, aderendo alla puntualizzazione effettuata dalla difesa comunale, che gli atti unilaterali d’impegno oggetto del presente giudizio sono obbligazioni accessorie al rapporto principale costituito dalla Convenzione urbanistica sottoscritta tra il Comune e

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