TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2018-05-03, n. 201804913

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2018-05-03, n. 201804913
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201804913
Data del deposito : 3 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2018

N. 04913/2018 REG.PROV.COLL.

N. 09984/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9984 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L I Z, rappresentata e difesa dagli avvocati C P Q, L F, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Roma, viale Carso n. 57;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto del 24.05.2016 nella parte in cui è stato riconosciuto al ricorrente il titolo di "odontologa" rilasciato dall'Unviesidad de Buenos Aires (Argentina) solo subordinatamente al superamento di una prova attitudinale su quattro materie.

Con atto di motivi aggiunti

Del provvedimento pubblicato in data 7 giugno 2017 recante esito prova attitudinale


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2018 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente, nata in Argentina e divenuta cittadina italiana nel 1998, ha conseguito nel 2006, presso l’Università della città di Buenos Aires, il titolo di Odontologa. Nel 2009 otteneva poi la specializzazione in Ortognatodonzia.

Nel 2013 chiedeva l’omologazione dei suddetti titoli alle autorità spagnole. Nel 2014 anche a quelle italiane. Queste ultime, con provvedimento in data 26 giugno 2014, subordinavano il predetto riconoscimento al superamento di una prova attitudinale (misura compensativa) su 4 materie: a) endodonzia;
b) protesi dentale;
c) parodontologia;
d) medicina legale.

Successivamente, la ricorrente sosteneva comunque una prova attitudinale in Spagna e, avendola superata (in data 13 agosto 2015), inoltrava in data 28 dicembre 2015 al Ministero della salute (italiano) una nuova domanda di riconoscimento. Nuova domanda basata proprio sulla omologazione del suddetto titolo nelle more ottenuta presso le medesime autorità spagnole.

Il Ministero, con provvedimento in data 24 maggio 2016, subordinava allora il richiesto riconoscimento al superamento di un esame concernente, tuttavia, le stesse 4 materie già indicate nel provvedimento in data 26 giugno 2014.

Tale provvedimento veniva impugnato per i motivi di seguito indicati:

a) violazione di plurime disposizioni del decreto legislativo n. 206 del 2007, e in particolare dell’art. 31, nella parte in cui l’intimata amministrazione statale non si sarebbe avveduta della presenza di tutti i requisiti per addivenire ad un riconoscimento automatico dei suddetti titoli argentini (poi omologati in Spagna);

b) violazione dell’art. 22, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 206 del 2007, nonché dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 (obbligo di motivazione), nella parte in cui l’amministrazione non ha comunque debitamente motivato le ragioni per cui, pur in presenza di un titolo di riconoscimento ottenuto nelle more in Spagna, si è ritenuto di sottoporre la ricorrente alla medesima misura compensativa indicata sin dal 2014 (prima ossia della suddetta omologazione spagnola).

Con successivo atto di motivi aggiunti veniva impugnato, in sostanza per le stesse ragioni contenute nel ricorso originario, anche l’esito negativo delle suddette prove attitudinali cui la ricorrente si era comunque nel frattempo sottoposta.

Si costituiva in giudizio l’intimata amministrazione statale per chiedere il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 23 aprile 2018 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.

Tutto ciò premesso osserva il collegio che:

1. Il motivo sub a) deve essere rigettato in quanto l’art. 3, paragrafo 3, della direttiva 36/2005/CE (relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali) stabilisce che “È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un’esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 certificata dal medesimo” . In altre parole: ai fini del “riconoscimento automatico” non basta la omologazione del titolo da parte di un qualsivoglia Stato Membro ma è altresì necessario che, in seguito a detta omologazione, l’interessato abbia svolto quella determinata professione per almeno tre anni e in quello stesso Stato Membro (nel caso di specie, la Spagna). Ora, il titolo di riconoscimento di cui si controverte è stato sì acquisito in uno Stato membro dell’Unione Europea ( id est , Spagna) ma, dopo il suo conseguimento, la ricorrente si è trasferita in Italia (né sarebbe comunque trascorso il predetto periodo minimo di tre anni dal rilascio): di qui la chiara insussistenza dei necessari requisiti (triennio professionale trascorso nello Stato ove è stata acquisita la omologazione del titolo) per ottenere l’invocato riconoscimento automatico di cui al richiamato art. 31 del decreto legislativo n. 206 del 2007. Di qui ancora il rigetto della specifica censura;

2. Il motivo sub b) è invece fondato e deve essere accolto sulla base delle ragioni di seguito indicate:

a) il verbale della conferenza di servizi richiamato nel provvedimento impugnato rammenta in primo luogo le misure compensative adottate nel 2014 (prima ossia dell’esame in Spagna). In secondo luogo richiama la omologazione successivamente acquisita in Spagna il 13 agosto 2015, elencando anche le materie ivi sostenute e superate. In terzo luogo si dilunga sui motivi per cui non sarebbe consentito il riconoscimento automatico di cui all’art. 31 del decreto legislativo n. 206 del 2007. In quarto ed ultimo luogo, vista l’impossibilità di applicare il riconoscimento automatico ritiene di confermare le 4 materie già individuate nel 2014 ai fini del riconoscimento del suddetto titolo di odontoiatra;

b) tanto premesso va rammentato che l’art. 22 (Misure compensative) del decreto legislativo n. 206 del 2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali) stabilisce al comma 8-bis che “La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni: … b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 ( id est : tra le materie sostenute all’estero e quelle da sostenere secondo l’ordinamento italiano) e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente” ;

c) ferma la discrezionalità tecnica esercitata dall’amministrazione in questo delicato settore delle professioni, è dunque evidente come un siffatto ampio potere trovi pur sempre un preciso e determinato limite allorché risulti del tutto assente una congrua motivazione sulle misure compensative adottate e, in particolare, sulle differenze sostanziali tra il percorso formativo seguito all’estero dai singoli interessati e quello che, ordinariamente, viene osservato all’interno degli atenei italiani;

d) ebbene, da un esame del provvedimento impugnato è oltremodo evidente come lo stesso si riveli inficiato sia da un palese vizio di istruttoria sia dalla mancanza di un benché minimo substrato motivazionale. E ciò tanto più ove soltanto si consideri che, pur a fronte di una situazione di partenza del tutto diversa tra le due domande del 2014 (prima dell’esame in Spagna) e del 2015 (dopo il suddetto esame spagnolo), l’amministrazione ha sempre e comunque previsto, senza mai specificarne le ragioni, le stesse identiche materie da superare in funzione di misura compensativa;
il nuovo percorso formativo svolto in Spagna ai fini della suddetta omologazione, in altre parole, non è stato preso in alcun modo nella debita considerazione ad opera della intimata amministrazione statale. E ciò con ogni conseguenza in ordine alla sussistenza del richiamato difetto di istruttoria e di motivazione;

e) a ciò si aggiunga che, in aperto dispregio alla citata disposizione di cui all’art. 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007, l’amministrazione non ha effettuato il benché minimo confronto e la benché minima comparazione tra le materie affrontate in Spagna per il suddetto esame di omologazione e quelle che, già nel 2014, erano state individuate dal Ministero della salute alla stregua di misure compensative;
e tanto al precipuo fine di valutare se, medio tempore , il gap formativo rilevato nel 2014 poteva se del caso considerarsi azzerato o quanto meno ridotto alla fine del 2015 (ossia dopo l’esame in Spagna). Di qui la palese violazione delle richiamate disposizioni di cui ai commi 5 e 8-bis dell’art. 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007.

Da quanto detto deriva l’accoglimento del ricorso originario, sebbene nei limiti del difetto di motivazione e del mancato confronto da effettuare sulle materie oggetto di misura compensativa.

Per le stesse ragioni vanno dunque accolti anche i motivi aggiunti con i quali si intende in particolare porre nel nulla, per illegittimità derivata, gli esiti di prove sostenute in ordine a materie sulla cui consistenza e congruità l’amministrazione, come ampiamente detto in precedenza, non ha effettuato sufficienti valutazioni e comparazioni.

In conclusione il ricorso ed i motivi aggiunti, nei sensi e nei limiti sopra specificati, sono fondati e debbono essere accolti, con conseguente annullamento degli atti in epigrafe indicati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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