TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-03-24, n. 202100497

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-03-24, n. 202100497
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202100497
Data del deposito : 24 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/03/2021

N. 00497/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01458/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1458 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Medtronic Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P F, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Azienda sanitaria locale Barletta Andria Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato V T, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

nei confronti

Qure s.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva adottato con Deliberazione del Direttore generale n. 1996 del 7.11.2020, pubblicata sul sito dell'Ente in data 9.11.2020 della “procedura aperta per la fornitura quinquennale di trattamenti per dialisi necessarie ai centri dialisi della ASL BT. Aggiudicazione lotti all'offerta economicamente più vantaggiosa”;

- ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ivi compresa la lex specialis tutta (bando, disciplinare, lettera d'invito, capitolato tecnico, schema di convenzione e relativi allegati e rettifiche);
l'atto indittivo della procedura ed ogni altro atto alla stessa relativo, ivi compresi i chiarimenti resi;
nonché ogni ulteriore atto successivamente adottato, ivi compresi la nomina della commissione giudicatrice e del seggio di gara, i verbali di gara (e in particolare i verbali di gara con cui è stata esaminata e valutata l'offerta della ricorrente e della controinteressata, e ammessa quest'ultima in graduatoria), le graduatorie provvisorie e definitive;
nonché la proposta di aggiudicazione;
ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente, ivi compresa la valutazione di anomalia dell'offerta, e ogni altro atto confermativo dell'ammissione e della posizione delle concorrenti alla procedura in graduatoria anche non noto;

- per l'effetto, in ogni caso, per la declaratoria di inefficacia del contratto/convenzione nelle more eventualmente stipulato/a, con richiesta di subentro;

nonché

con richiesta di condanna al risarcimento del danno, in forma specifica o, in ipotesi, per equivalente.

Tutto quanto precede con riferimento al lotto (con numerazione Empulia) n. 89 (n. 87 con numerazione del capitolato di gara), avente ad oggetto “kit completo per cateteri a lunga permanenza a doppio lume per vena giugulare (con approccio lato dx e sx) e per vena femorale, a tunnellizzazione retrograda”;

sui motivi aggiunti presentati da Medtronic Italia s.p.a. il 28.1.2021

per l’annullamento

- del provvedimento di aggiudicazione, adottato con deliberazione n. 33 del 16.1.2021 del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale BT, avente ad oggetto “Procedura aperta per la fornitura quinquennale di trattamenti per dialisi necessarie ai centri dialisi della ASL BT. Lotti 89 e 90. Determinazioni”, con cui è stata confermata a seguito del riesame condotto dalla Commissione di gara, l'aggiudicazione alla società Qure s.r.l. dei lotti 89 e 90 disposta dalla deliberazione n. 1996 del 7.11.2020;

- del provvedimento del Dirigente Responsabile U.O.S.V.D. Appalti contratti e logistica e del Direttore dell'Area, avente ad oggetto “Procedura aperta per la fornitura quinquennale di trattamenti per dialisi necessarie ai centri dialisi della ASL BT. Ricorso Medtronic RIF.F.270-271/2020. RELAZIONE” che espone le ragioni con cui la Commissione tecnica ha operato la rivalutazione del lotto 89 (n. 87 con numerazione del capitolato di gara) con riformulazione motivata dei punteggi;

- del verbale relativo al riesame dei punteggi da parte della commissione di gara, se adottato e di estremi non noti;

- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente e ogni altro atto confermativo dell'ammissione e della posizione delle concorrenti alla procedura in graduatoria anche non noto;

- per l'effetto, in ogni caso, per la declaratoria di inefficacia del contratto/convenzione nelle more eventualmente stipulato/a, con richiesta di subentro;

nonché

con richiesta di condanna al risarcimento del danno, in forma specifica o, in ipotesi, per equivalente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria locale Barletta Andria Trani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2021 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;

L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134;

Su istanza di parte ricorrente, la causa è chiamata per la discussione orale da remoto ai sensi dell’art. 4 decreto legge n. 28/2020 e dell’art. 25 decreto legge n. 137/2020.

Sono collegati l'avv. P F, per la ricorrente, e l'avv. V T, per l'azienda sanitaria;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso notificato in data 7.12.2020 e depositato il 17.12.2020, la società Medtronic Italia s.p.a. impugnava il provvedimento di aggiudicazione, adottato con la deliberazione del Direttore generale n. 1996 del 7.11.2020, della “procedura aperta per la fornitura quinquennale di trattamenti per dialisi necessarie ai centri dialisi della ASL BT. Aggiudicazione lotti all’offerta economicamente più vantaggiosa” (n. gara 7661915). Tale procedura era costituita da 93 lotti, alcuni dei quali aggiudicabili con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, attraverso l'applicazione del criterio qualità per 70 punti e del criterio prezzo per i restanti 30 punti;
altri con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, del codice dei contratti pubblici.

Oggetto della presente impugnativa era il lotto n. 87 (89 della numerazione Empulia), relativo alla fornitura dell’articolo “kit completo per cateteri a lunga permanenza a doppio lume per vena giugulare asl_bat - uff_protocollo_bt - reg.uff - INGRESSO - Prot. n. 0076184 del 09-12-2020 - All. 3 3 (con approccio lato dx e sx) e per vena femorale, a tunnellizzazione retrograda”, d’aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con scomposizione del punteggio totale in 70 punti massimi assegnabili all’offerta tecnica (sulla scorta del duplice criterio valutativo alternativo “Ponderale” e “On/Off”) e 30 punti all’offerta economica.

In data 7.11.2020, all’esito della procedura, aggiudicata alla concorrente Qure s.r.l. con la deliberazione n. 1996, l’odierna ricorrente, collocata al secondo posto in graduatoria, ritenendo la deliberazione de qua illegittima, l’impugnava, articolando avverso la medesima, in un unico motivo, le seguenti censure:

“Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. 241/1990, 30 e 95 ss. d.lgs. n. 50/2016, lex specialis di gara. Eccesso di potere per carente/omessa istruttoria, erroneità, travisamento. Sulla erronea valutazione dell’offerta di Medtronic e di Qure.”.

In estrema sintesi, secondo l'interessata, la commissione giudicatrice non avrebbe correttamente esaminato e giudicato le offerte tecniche delle due concorrenti al lotto sotto svariati profili.

Più nello specifico, la commissione avrebbe omesso immotivatamente il riconoscimento di punteggi dovuti in favore della parte ricorrente per l’offerta tecnica, così come avrebbe riconosciuto punteggi indebiti in vantaggio dell’aggiudicataria Qure s.r.l.

Invero, il divario tra i punteggi tecnici (63 punti per la Medtronic s.p.a., a fronte dei 60 punti per la Qure s.r.l.) avrebbe dovuto essere maggiore, tanto da compensare il minor punteggio conseguito sul prezzo (23,32 ottenuti da Medtronic s.p.a., a fronte di 30 ottenuti da Qure s.r.l.) e di assicurarle l’aggiudicazione della fornitura.

Con nota mail del 22-23.12.2020, nelle more del giudizio, la Stazione appaltante rinnovava la valutazione delle offerte in competizione sui lotti 89 e 90 (numerazione Empulia) alla luce dei rilievi avanzati dalla società Medtronic s.p.a. e, pur rivalutando e riattribuendo i punteggi assegnati, manteneva inalterata la graduatoria finale.

In data 5.1.2021 si costituiva in giudizio l’ASL BAT chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.

In data 12.1.2021 l'istante rinunciava alla domanda cautelare.

In data 27.1.2021, i nuovi atti della procedura di gara erano impugnati tramite ricorso per motivi aggiunti, con il quale la società Medtronic s.p.a. insisteva per l'annullamento, previa sospensione della sua efficacia in sede cautelare, dell'aggiudicazione dell'appalto a Qure s.r.l., per la declaratoria d’inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato e per il risarcimento del danno, con preferenza al subentro rispetto all'equivalente monetario.

In data 5.2.2021, l’ASL BAT, avverso i predetti motivi aggiunti, ribadiva la legittimità del proprio operato, insistendo nel merito per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

Le parti depositavano ulteriori memorie nelle quali insistevano sulle rispettive tesi difensive.

All'udienza pubblica del 23.2.2021 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.

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