TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-05-13, n. 202000321

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-05-13, n. 202000321
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202000321
Data del deposito : 13 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/05/2020

N. 00321/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00101/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 101 del 2017, proposto da
G F, rappresentato e difeso dall'avvocato L C, domiciliato presso la Bologna Segreteria TAR in Bologna, via D'Azeglio, 54;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Forli'-Cesena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Bologna, in via A. Testoni 6;

Prefettura di Forli'-Cesena non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto del Prefetto di Forlì-Cesena del 8.11.2016 (Prot. n. 67622/2016/Area 1^), notificato il 13.11.2016, con il quale è fatto divieto al ricorrente di detenere le armi descritte in decreto ed il relativo munizionamento, nonché tutte le altre armi, munizioni e materiale

esplodente di cui possa venire in possesso, con obbligo di custodia da parte dell'Organo di Polizia incaricato, nonché con obbligo di cedere l'arma, entro 150 giorni dalla notifica del provvedimento, a persona non convivente munita di prescritta autorizzazione in corso di validità ;

- di ogni altro atto comunque connesso con i precedenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Forli'-Cesena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2020 il dott. Andrea Migliozzi

Successivamente, nelle more del giudizio , la difesa di parte ricorrente ha depositato in data 8 aprile 2020 una nota con cui dichiara di rinunciare al ricorso e comunque di no n avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

Ciò premesso, non resta al Collegio che dare atto della dichiarata sopravvenuta carenza di interesse alla decisone di merito del ricorso.

Quanto alle spese di causa , avuto riguardo all’esito del giudizio sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio

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