TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-09-24, n. 202100684
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Testo completo
Pubblicato il 24/09/2021
N. 00684/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00126/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 126 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l’ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- sezione Lavoro, pubblicata il -OMISSIS- e passata in giudicato in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2021 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti del c.p.a., il ricorrente denuncia l’inottemperanza al titolo in oggetto che condannava, il Ministero della Salute, a corrispondere al ricorrente la somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria sulla componente indennità integrativa speciale dell’indennità percepita a far data dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali secondo la disciplina di cui all’art. 16, c. 6, L. 412/1991, nonché le spese di lite che liquidate in complessivi € -OMISSIS-. La sentenza, munita di formula esecutiva in data -OMISSIS-, è stata notificata in data -OMISSIS-;
Questo Tribunale ha disposto istruttoria per acquisire relazione sui fatti di causa. L’Amministrazione, con relazione depositata il 2 luglio 2021, ha fatto presente il carico di lavoro del competente, ufficio, causato anche da recenti incrementi nella competenza del medesimo.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione nell’odierna camera di consiglio.
1 Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.