TAR Roma, sez. 1T, decreto collegiale 2016-12-10, n. 201612287

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, decreto collegiale 2016-12-10, n. 201612287
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201612287
Data del deposito : 10 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/12/2016

N. 01571/2005 REG.RIC.

N. 12287/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01571/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato il presente

DECRETO DI PAGAMENTO

sul ricorso numero di registro generale 1571 del 2005, proposto da:


A K, rappresentato e difeso dall'avvocato L G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Bettolo, 22;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Prefettura Roma - Ufficio Territoriale del Governo di Roma;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione di lavoro irregolare di extracomunitari;


vista l’istanza per l’emissione di decreto di pagamento per onorari e spese per gratuito patrocinio avanzata dall’avv. L G per la rappresentanza e la difesa di A K, nel giudizio n. r.g. 1571/2015;

visto il decreto di ammissione provvisoria al gratuito patrocinio adottato dalla competente commissione in data 22.2.2005;

vista il decreto che ha dichiarato perento il ricorso;

considerato che la pretesa del ricorrente non può essere ritenuta manifestamente infondata;

visti gli atti del fascicolo di causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


visto l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;

visto l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002 che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;

ritenuto, in relazione alla natura della controversia, all’impegno professionale richiesto, all’art. 130, d.P.R. n. 115/2002, , che è congrua la determinazione in complessivi euro 200,00 della somma spettante all’avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio, comprensivo della fase cautelare;

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