TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-05-08, n. 201404810

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-05-08, n. 201404810
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201404810
Data del deposito : 8 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01406/2014 REG.RIC.

N. 04810/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01406/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1406 del 2014, proposto da:
SOC BIORISTORO ITALIA S.R.L., SOC PASTORE S.R.L., SOC LADISA S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in proprio e nelle rispettive qualità di mandataria e mandanti del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese Bioristoro Italia s.r.l. – Pastore s.r.l. - Ladisa s.p.a., rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso lo Studio dell’Avv. Arnaldo Del Vecchio sito in Roma, Viale Mazzini, 73 Sc B Int 2;

contro

ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avv. Luigi D'Ottavi, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

- SOC VIVENDA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso lo Studio dell’Avv. Massimiliano Brugnoletti sito in Roma, via Antonio Bertoloni, 26/B;
- SOC LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Avv. Pagliarulo, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi Dott. in Roma, via Cosseria, 2;
- SOCIETA’ COOPERATIVA C.N.S. - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Annibali, con domicilio eletto presso lo Studio dell’Avv. Angelo Annibali sito in Roma, via Antonio Bertoloni, 26/B;
- SOCIETA’COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE - CIR FOOD S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio eletto presso Arturo Cancrini in Roma, via G. Mercalli, 13;
- SOC DUSSMANN SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Ulisse Corea, Filippo Martinez, Davide Moscuzza, con domicilio eletto presso Ulisse Corea in Roma, via dei Monti Parioli, 48;
- Soc Serenissima Ristorazione Spa;
- Soc Coop Solidarieta' e Lavoro;
- Soc Coop Camst S.r.l.;

per l'annullamento

- della determinazione di Roma Capitale n. 2783 in data 27.12.2013 nella parte in cui dispone l'aggiudicazione definitiva del lotto di gara n. 5 della procedura recante l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole d'infanzia statali e comunali, comprese le sezioni ponte e primavera, le scuole primarie e secondarie di primo grado di Roma Capitale a favore di Vivenda S.p.A.;

- di tutti i verbali di gara afferenti il lotto n. 5;

- di tutti gli atti del procedimento di verifica e in particolare del verbale di contraddittorio del 19 dicembre 2013;

- della determinazione dirigenziale n. 2783 del 27 dicembre 2013 nella parte in cui dispone l’aggiudicazione definitiva del lotto di gara n. 7 a favore di Vivenda S.p.A.;

- delle determinazioni dirigenziali nn. 2779, 2780, 2781, 2782, 2784 in data 27.12.2013 con cui sono stati aggiudicati definitivamente i lotti n. 2, 1, 8, 3, 9, 4, 6, 10, 11;

- dei verbali di gara di tutti i lotti;

- del verbale rep. 12521 in data 07-08.11.2012 nella parte in cui ammette alla gara il Consorzio Nazionale Servizi, la Cascina Global Service s.r.l. e la Vivenda S.p.A.;

- del silenzio serbato dalla stazione appaltante in ordine al preavviso di ricorso;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, di Soc Vivenda S.p.a., di Soc Coop Italiana di Ristorazione - CIR Food S.C., di Soc La Cascina Global Service S.r.l., di Soc Coop CNS - Consorzio Nazionale Servizi e di Soc Dussmann Service S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti i ricorsi incidentali proposti da Vivenda S.p.a., La Cascina Global Service S.r.l.e CNS - Consorzio Nazionale Servizi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2014 il consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Espongono in fatto le società odierne ricorrenti – che agiscono sia in proprio che nella qualità di mandatarie e mandanti di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese – di aver partecipato alla gara, indetta con bando pubblicato in data 28 agosto 2012, avente ad oggetto la “procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia statali e comunali, comprese le sezioni ponte e primavera, le scuole primarie e secondarie di I grado di Roma Capitale”, suddivisa in 11 lotti, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con possibilità di aggiudicazione di un massimo di due lotti a favore di ciascuna delle imprese partecipanti singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese o in forma consortile, classificatesi prime in graduatoria, secondo l’ordine di attribuzione dei lotti stabilito in base alla loro estrazione.

In esito all’espletamento della gara sono stati aggiudicati i lotti 5 e 7 alla Vivenda S.p.A., il lotto 2 alla società La Cascina Global Service a r.l., i lotti 3 e 9 al Consorzio Nazionale Servizi – CNS.

In relazione all’aggiudicazione di tali lotti afferma parte ricorrente che la società Vivenda S.p.A. e la società La Cascina Global Service a r.l. avrebbero dovuto essere escluse dalla gara per aver presentato offerte riconducibili ad un unico centro decisionale, in tal modo eludendo la previsione relativa all’aggiudicazione massima di 2 lotti per ciascun concorrente, così come avrebbe dovuto essere escluso dalla gara – sostiene in via subordinata parte ricorrente - il Consorzio Nazionale Servizi stante l’inefficacia del contratto di avvalimento dallo stesso presentato e del collegamento sostanziale intercorrente tra la consorziata Cooperativa Solidarietà e Lavoro con le società Vivenda e La Cascina Global Service.

Avverso l’aggiudicazione di tali lotti deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

I – In limine litis. Sull’interesse al ricorso.

Con riferimento al lotto 5 afferma parte ricorrente che, in caso di esclusione dalla gara della società Vivenda S.p.A., stante la cristallizzazione delle graduatorie relative ai singoli lotti, la stessa risulterebbe aggiudicataria di tale lotto essendo i concorrenti che la precedono in graduatoria già aggiudicatari di due lotti.

In via gradata, per il caso, invece, in cui si dovesse ritenere necessaria la rielaborazione della graduatorie dei vari lotti, l’interesse al ricorso viene da parte ricorrente ricondotto alla possibilità di aggiudicazione del lotto n. 9 a seguito dell’esclusione dalla gara delle società Vivenda S.p.A., La Cascina Global Service e il Consorzio Nazionale Servizi.

II – Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera m quater, del D.Lgs. n. 163 del 2006. Violazione della lex specialis. Violazione del punto II.

1.8 del bando di gara. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Erroneo presupposto di fatto. Illogicità. Irragionevolezza.

Denuncia parte ricorrente l’illegittima ammissione alla gara delle società Vivenda S.p.A. e La Cascina Global Service, le quali avrebbero dovuto essere escluse ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m quater, del D.Lgs. n. 163 del 2006, in quanto, contrariamente a quanto dichiarato, non avrebbero formulato la propria offerta in modo autonomo, così eludendo la disciplina di gara che stabilisce nel numero di 2 il massimo dei lotti aggiudicabili.

A sostegno dell’affermata riconducibilità dell’offerta presentata da tali società ad un unico centro decisionale, adduce parte ricorrente i seguenti elementi:

A – L’identicità ovvero la sostanziale sovrapponibilità del progetto tecnico presentato dalla Vivenda S.p.A. per il lotto di gara n. 5 e quello presentato dalla società La Cascina Global Service s.r.l. per il lotto n. 2.

Evidenzia parte ricorrente le parti dei progetti tecnici presentati dalle due società che risultano identiche e sovrapponibili - e segnatamente l’incipit dei due progetti, le proposte migliorative e le schede tecniche allegate - sulla cui base afferma come gli stessi siano stati redatti dal medesimo soggetto.

B – La produzione su supporto informatico da parte della Vivenda S.p.A. del progetto tecnico della società La Cascina Global Service r.l.

Evidenzia parte ricorrente come la Vivenda S.p.A. abbia depositato per il lotto 5 un cd con firma digitale del proprio rappresentante legale contenente il file del progetto tecnico presentato dalla società La Cascina Global Service s.r.l. per il lotto 2, il che costituisce causa di esclusione anche in quanto sintomatico della conoscibilità delle reciproche proposte e del comune intento di partecipare alla procedura di gara al fine di conseguire più di 2 lotti in denunciata violazione delle previsioni dettate dalla lex specialis.

C – Sulla compilazione da parte di un unico soggetto dei modelli A contenenti l’offerta economica presentata per il lotto 2 dalla Cascina e per il lotto 5 dalla Vivenda S.p.A.

Afferma parte ricorrente, anche sulla scorta delle risultanze emergenti dalla perizia calligrafica, che i modelli contenenti le offerte economiche delle società Vivenda e La Cascina Global Service sarebbero stati redatti dal medesimo soggetto, il che attesterebbe la conoscenza reciproca dei ribassi offerti.

D – Sulla corrispondenza tra gli oneri della sicurezza aziendale indicati.

Evidenzia parte ricorrente come le società Vivenda e La Cascina Global Service, sebbene abbiano partecipato a lotti diversi, abbiano indicato la stessa percentuale di oneri della sicurezza aziendale, quantificata nello 0,40% del valore contrattuale, il che testimonierebbe la sussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera m quater del D.Lgg. n. 163 del 2006.

§ - Alla luce degli indicati elementi gravi, univoci e concordanti, che acclarerebbero la riconducibilità delle offerte delle società Vivenda e La Cascina Global Service ad un unico centro decisionale, denuncia parte ricorrente l’illegittimità, in particolare, del sub-procedimento di verifica condotto dall’Amministrazione, affermando come la conseguenza di tale verifica avrebbe dovuto essere l’esclusione della Vivenda dal lotto 5- stante la mancata formulazione delle offerte in modo autonomo e la conseguente violazione dei principi di segretezza e serietà delle offerte e della par condicio - il quale avrebbe dovuto essere aggiudicato a favore di parte ricorrente.

Inoltre, le società Vivenda e La Cascina Global Service avrebbero dovuto essere escluse, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m quater del D.Lgg. n. 163 del 2006, anche per omessa dichiarazione del collegamento con la Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che risulta essere tra le imprese designate dal Consorzio Nazionale Servizi – che ha tra i propri fondatori la Vivenda S.p.A. - essendo la Cooperativa di Lavoro La Cascina – socio unico di La Cascina Global Service e proprietaria del 70% del capitale sociale di Vivenda S.p.A. – consorziata con la Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

III – Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163 del 2006. Violazione della lex specialis. Violazione dell’art.

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