TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 2021-11-15, n. 202111725

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 2021-11-15, n. 202111725
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202111725
Data del deposito : 15 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2021

N. 08257/2021 REG.RIC.

N. 11725/2021 REG.PROV.COLL.

N. 08257/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8257 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via Valadier, 44;


contro

Ministero della difesa e Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

quanto al ricorso introduttivo:

- del giudizio di inidoneità prot. n. 388365/2-13 del 24 giugno 2021, nell’ambito del concorso per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale indetto con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale – 4^ serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020, espresso in prima istanza dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento, nonché della visita medica di primo accertamento, il cui giudizio è stato consegnato per la notifica in data 24 giugno 2021, e della successiva graduatoria finale di merito;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 31 ottobre 2021:

- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio;

- della graduatoria finale di merito approvata in data 7 luglio 2021;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli articoli 19, 55, 65 e 66 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 la dott.ssa F V D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che:

- con la proposizione del ricorso è stato contestato il giudizio di non idoneità reso nei confronti del ricorrente – nell’ambito del concorso pubblico per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale indetto con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale, IV^ serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2020 – poiché il candidato “ ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto ha riportato-OMISSIS-poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: -OMISSIS- (cod. 229) ”;

- con ordinanza n. 9723 del 13 settembre 2021, è stata disposta una verificazione, volta ad accertare le “ -OMISSIS-del ricorrente, specificando conclusivamente se il candidato sia affetto da quanto indicato nel provvedimento impugnato e quale sia il coefficiente attribuibile al medesimo ”, incaricando del predetto incombente la Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma, operante nell’ambito del Comando sanità e veterinaria del Comando logistico dell’Esercito, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all’Amministrazione;

Considerato che:

- la “ Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ”, approvata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, prevede quale causa di non idoneità al servizio militare “ -OMISSIS- ” (lett. V, punto 3);

- la “ Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ”, approvata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, prevede l’attribuzione del -OMISSIS-nel caso di “ -OMISSIS- ” (codice 228) e l’attribuzione del -OMISSIS-nel caso di “ -OMISSIS- ” (codice 229);

- il giudizio reso in sede concorsuale si è basato sul -OMISSIS-successiva produzione da parte del candidato-OMISSIS-(v. relazione tecnica dell’Arma dei carabinieri, depositata il 2 settembre 2021);

- dalla relazione conclusiva della verificazione, acquisita agli atti del giudizio il 2 novembre 2021, emerge il riscontro di -OMISSIS-;

Ritenuto necessario, ai fini del decidere, incaricare la medesima Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma di un supplemento di verificazione, al fine di stabilire, sulla base degli accertamenti ritenuti utili e tenendo conto dell’eventuale documentazione prodotta dall’interessato:

(i) come debba essere valutato l’asse meccanico dell’apparato locomotore inferiore del ricorrente;

(ii) se, ed eventualmente in che -OMISSIS-;

Ritenuto che il supplemento di verificazione debba svolgersi secondo le seguenti modalità:

a. la Commissione potrà avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all’Amministrazione;

b. le parti saranno avvisate con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo del luogo e del giorno in cui si svolgeranno le operazioni di verificazione e potranno avvalersi della presenza del proprio difensore, nonché di un proprio consulente tecnico, i cui eventuali rilievi dovranno essere riportati a verbale;

c. la relazione sulla verificazione compiuta, unitamente al verbale eventualmente redatto, saranno depositati, in via telematica, nella Segreteria di questa Sezione entro il 1° febbraio 2022;

Ritenuto di onerare la parte ricorrente della notifica della presente ordinanza all’Organo incaricato della verificazione;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 7 febbraio 2022;

Ritenuto che la decisione sulle spese – incluse quelle relative alla verificazione, sulla base dell’eventuale documentata richiesta dell’Organo verificatore – debba essere differita alla conclusione della presente fase cautelare;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi