TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2013-11-19, n. 201301031

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2013-11-19, n. 201301031
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201301031
Data del deposito : 19 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01462/2012 REG.RIC.

N. 01031/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01462/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
DA AN, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Maria Laria, con domicilio eletto presso lo studio di Rosa Maria Laria in Catanzaro, Vico 3° Gelso Bianco;



contro

Comune di Drapia, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Colaci, con domicilio eletto presso lo studio di Domenico Colaci in Catanzaro Lido, via Bausan,20; Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;



per l'annullamento del provvedimento n. 4950 del 2.10.2012 e del provvedimento n. 5692 del 7.11.2012 del Comune di Drapia

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Di Drapia e di Ministero Per I Beni E Le Attivita' Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2013 il dott. Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato in data 1.12.2012, DA AN, in proprio e quale rappresentante pro-tempore della Holidays Network Srl, impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento n. 4950 del 2.10.2012 e il provvedimento n. 5692 del 7.11.2012 del Comune di Drapia.

Premetteva il ricorrente che: con ordinanza n. 6 del 18.6.2012, il Comune di Drapia gli aveva ingiunto la demolizione dei fabbricati nn. 1, 2 e 3, realizzati abusivamente presso la struttura alberghiera denominata Villagio Olivara di proprietà della società Holidays Network Srl e il ripristino dello stato dei luoghi. Successivamente, con scia presentata il 17.9.2012, il ricorrente aveva comunicato che avrebbe proceduto alla demolizione dei corpi di fabbrica nn. 2 e 3, mentre per il n. 1 avrebbe presentato istanza di sanatoria. Tuttavia, con il provvedimento n. 4950 del 2.10.2012, il Comune lo aveva diffidato a procedere alla demolizione, anche del fabbricato n. 1, entro il 30 ottobre.

Con il provvedimento n. 5692 del 7.11.2012, poi, il Comune resistente aveva accertato l’ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 6 del 2012 con riferimento ai corpi di fabbrica nn. 2 e 3 e l’inottemperanza con riferimento al corpo di fabbrica n. 1.

Tanto premesso, il ricorrente deduceva, a fondamento del proprio gravame, violazione dell’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per mancanza dei presupposti, per contraddittorietà e per illogicità manifesta, nonché difetto di istruttoria.

Lamentava, in particolare, che i provvedimenti impugnati non risultavano ritualmente comunicati al ricorrente, perché erano stati consegnati a un dipendente della società. Di conseguenza, trattandosi di provvedimenti sanzionatori, non avevano acquistato efficacia e, quindi, non era decorso il termine di 90 giorni per la demolizione dell’opera.

Parte ricorrente si doleva, con un secondo gruppo di censure, della violazione dell’art. 31 del Dpr n. 380 del 2001, degli artt. 3, 7 e 10 bis della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per mancanza dei presupposti, per travisamento dei fatti, per contraddittorietà e sviamento, nonché difetto di istruttoria e motivazione, in quanto, con riferimento al corpo di fabbrica n. 1, il provvedimento n. 4950 del 2.10.2012, aveva fissato, come termine per l’ottemperanza all’ordinanza di demolizione, quello di 30 giorni, ossia un termine inferiore a quello di legge fissato in 90 giorni. Si deduceva, inoltre, che il provvedimento n. 4950 del 2.10.2012, nel respingere la scia del ricorrente, non era stato proceduto dal preavviso di rigetto.

Con un ulteriore gruppo di censure, il ricorrente deduceva violazione degli artt. 31 e 36 del Dpr n. 380 del 2001 e dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, nonché eccesso di potere per mancanza dei presupposti, per travisamento dei fatti, per contraddittorietà e sviamento, nonché difetto di istruttoria e motivazione e, soprattutto, omessa valutazione dell’istanza di sanatoria.

Osservava, in particolare, il ricorrente che il provvedimento n. 5692 del 7.11.2012 con cui il Comune di Drapia ha verificato l’ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 6 del 2012 è stato emesso senza il previo esame dell’istanza in sanatoria presentata in data 31.10.2012 e prima dello scadere del termine di 90 giorni per la demolizione dell’opera abusiva.

Secondo la prospettazione attorea, infatti, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto prima esaminare la domanda di sanatoria e poi adottare un eventuale provvedimento sanzionatorio, in quanto la prima comporta l’inefficacia del secondo.

Con un ultimo gruppo di censure, parte ricorrente deduceva, infine, violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, oltre che i già rilevati profili di eccesso di potere, in quanto non gli è mai stato comunicato l’avvio del procedimento.

Si costituiva in giudizio il Comune di Drapia, deducendo la tardività del ricorso con riferimento alla domanda di annullamento dell’ordinanza n. 6 del 2012, nonché la sua inammissibilità con riferimento alle altre domande, in quanto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva è una conseguenza diretta e automatica della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione.

Nel merito, insisteva per l’infondatezza del ricorso.

Si costituiva altresì il Ministero dei beni ed attività culturali che, nella relazione allegata alla memoria costituiva, deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo stati impugnati con l’atto introduttivo solamente provvedimenti dell’Amministrazione comunale.

Con atto notificato in data 4.3.2013, DA AN, in proprio e quale rappresentante pro-tempore della Holidays Network Srl, impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento n. 6796/2012, con cui il Comune ha respinto la richiesta di riesame ed ha rigettato il permesso di costruire in sanatoria relativo al manufatto n. 1.

Con un primo gruppo di censure, il ricorrente lamentava violazione degli artt. 31 e 36 del Dpr n. 380 del 2001 e dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, nonché eccesso di potere per mancanza dei presupposti, per travisamento dei fatti, per contraddittorietà e sviamento, difetto di istruttoria e motivazione, perché il

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