TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-11-11, n. 202201127

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-11-11, n. 202201127
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202201127
Data del deposito : 11 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2022

N. 01127/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00453/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 453 del 2019, proposto da
E Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R M e C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R M in Brescia, via Luigi Einaudi n.26;

contro

Comune di Bovegno, non costituito in giudizio;

per la condanna

del Comune di Bovegno a corrispondere alla ricorrente, a titolo di arricchimento senza causa, la somma di € 15.363,64 – oltre interessi legali – versata al Comune di Bovegno per la pratica edilizia di cui alle D.I.A. 226 prot. 6505 del 20.12.2003;
D.I.A. 232 prot. 398 del 26.01.2004 ed integrazione D.I.A. 226 e 232 prot. 01 del 3.01.2005.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 ottobre 2022 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) La società E Costruzioni S.r.l. (d’ora in poi semplicemente: E, o ricorrente o Società) è stata costituita il 18 gennaio 2006 ed iscritta nel Registro delle imprese il 31.1.2006, al dichiarato fine di realizzare il nuovo immobile residenziale nell’area sita nel Comune di Bovegno, di proprietà del sig. S Roli, fratello del dott. Giuseppe Roli che da sempre è socio ed amministratore unico della citata Società.

2) In tale contesto S Roli ed E hanno così coordinato le rispettive attività.

3) Il sig. S Roli:

a) dapprima si è procurato i titoli abilitativi edilizi per l’intervento de quo avendo presentato a proprio nome le seguenti D.I.A.:

- n. 226 prot. 6505 del 20.12.2003;

- n. 232 prot. 398 del 26.1.2004;

- n 226 e 232 prot. 01 del 3.1.2005.

b) quindi ha affidato ad E la realizzazione del nuovo immobile, dandone comunicazione al Comune con nota del 31.1.2006 (doc. 2).

4) Sempre lo stesso 31.1.2006 il sig. Giuseppe Roli (anticipando la somma per conto di E che non era ancora operativa dal punto di vista bancario perché iscritta nel Registro delle imprese quello stesso giorno) ha consegnato al sig. Roli S l’assegno circolare di € 12.906,00 in favore del Comune di Bovegno che il sig. S ha materialmente versato alla tesoreria comunale con la causale “ Dia prot. 01 del 03.01.05 ” (ossia l’ultima DIA presentata).

Successivamente il medesimo importo è stato inserito come debito nel libro giornale della Società con causale di pagamento di “ oneri di urbanizzazione ” (doc. 4).

5) Inoltre, in seguito alla richiesta comunale di integrare l’importo suddetto, E ha versato al Comune l’ulteriore somma di € 2.457,64, con bonifico bancario avente la causale di “ contributo costruzione Roli S ”.

Complessivamente E ha quindi versato per conto del sig. Roli S la somma di € 15.363,64 a titolo di oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione (d’ora in poi anche: oneri edilizi).

6) E evidente, pertanto, che tra il sig. Roli S ed E vi fosse un rapporto negoziale per cui ad E erano state affidate sia le operazioni edilizie, sia gli adempimenti ed esse connessi, tra cui anche i pagamenti degli oneri edilizi, con la conseguenza che i pagamenti di questi ultimi sono sempre stati imputati al sig. Roli S e non alla Società.

7) L’intervento edilizio in questione, per sopravvenute problematiche, non è stato neppure iniziato e i titoli abilitativi edilizi sono decaduti, sicché il sig. S Roli, con lettera al Comune del luglio 2008 (doc. 6), ha chiesto la restituzione degli oneri edilizi versati, ma il Comune è rimasto inerte.

8) Si è quindi attivato il sig. Giuseppe Roli (peraltro a livello personale e non per conto di E) che, con lettera al Comune del 6.10.2011, ha sollecitato al Comune la restituzione degli oneri edilizi. In difetto di riscontro comunale sono seguite ulteriori richieste di restituzione da parte del dott. Giuseppe Roli.

È ignoto se la prescrizione sia stata ulteriormente interrotta dal sig. Roli S.

9) In difetto della restituzione degli oneri suddetti, nel 2019 E ha presentato un ricorso per decreto ingiuntivo a questo T.A.R. (Rg. n. 312/2019) per ottenere l’ingiunzione di pagamento a carico del Comune dell’importo versato per i citati oneri edilizi.

10) Con il Decreto di questo Tribunale n. 95 del 4.5.2019 è stata dichiarata l’inammissibilità della domanda “ non risultando definita la posizione del soggetto realmente creditore (ed in quale misura) nei confronti dell’ente per le somme versate e meglio descritte in ricorso ” atteso che “ non è adeguatamente comprovata l’avvenuta cessione del credito a favore della società ”.

11) E Costruzioni, con successiva raccomandata in data 7.5.2019 (doc. 10), ha chiesto al sig. S Roli di cederle il credito relativo agli oneri edilizi pagati da E per conto dello stesso S Roli.

Tale comunicazione ha confermato che l’unico creditore della somma in questione è il sig. S Roli il quale non risulta neppure che abbia ceduto il credito alla ricorrente.

12) Con il ricorso di cui in epigrafe la ricorrente ha chiesto la condanna del Comune intimato (unicamente) ai sensi dell’art. 2041 CC a “ restituire e/o pagare alla E Costruzioni S.r.l. a titolo di indennizzo la somma di € 15.363,64, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo ”.

Il Comune non si è costituito in giudizio.

13) All’udienza di smaltimento del 21 ottobre 2022 la ricorrente non è comparsa e il giudizio è stato trattenuto in decisione.

14) Il ricorso è inammissibile.

15) Premesso che non vi sono dubbi in merito all’obbligo del Comune di restituire al privato le somme versate a titolo di oneri edilizi quando l’intervento non sia stato realizzato e il titolo abilitativo sia scaduto, la questione pregiudiziale da affrontare nel presente giudizio attiene alla sussistenza o meno della legittimazione attiva della soc. E a richiedere al Comune l’indennizzo a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 CC.

15.1) Nel caso di specie E afferma di avere pagato gli oneri secondo lo schema del “ pagamento del terzo ” ex art. 1180 CC che, secondo quanto sarebbe affermato da una pronuncia di legittimità “ il terzo, non surrogato dal creditore ed a cui favore non opera alcuna ipotesi di surrogazione legale, non potendo, pertanto, agire in surrogazione nei confronti del debitore originario, ha a sua disposizione soltanto l’azione generale ex 2041 c.c. per evitare che il creditore (il Comune, nel caso de quo) si arricchisca in suo danno di quanto corrisposto in adempimento dell’obbligazione altrui, obbligazione che, nella circostanza in esame, è venuta meno stante la decadenza del titolo edilizio ” (Cass. Civ. n. 11417/2002).

In particolare la suprema Corte avrebbe ammesso l’azione ex art. 2041 CC promossa dal terzo che aveva pagato ai sensi dell’art. 1180 CC una parte del prezzo di una compravendita (poi annullata), al fine di recuperare dal venditore la parte di somme versate.

Secondo la ricorrente tale schema sarebbe applicabile anche al caso di specie, legittimando E a richiedere al Comune l’indennizzo ex art. 2041 CC per il recupero delle somme versate a titolo di oneri edilizi per conto del sig. S Roli.

15.2) L’assunto è infondato perché si basa sulla ipotesi, non sussistente nel caso di specie, che la ricorrente abbia agito come mero terzo pagatore ex art. 1180, in assenza di un rapporto negoziale intercorso con il sig. S Roli.

Senonché da quanto affermato in ricorso e da quanto risulta dai documenti versati in giudizio, si evince come, in realtà, tra E e il sig. S Roli vi fosse – quantomeno - un rapporto di “ delegatio solvendi ” “titolata” in ragione dell’indicazione del rapporto di valuta (gli oneri edilizi).

In presenza della “ delegatio solvendi ” il pagamento da parte del “delegato” comporta l’estinzione dell’obbligazione (come avviene anche per il pagamento del terzo ex art. 1180 CC), ma non incide sull’imputazione del pagamento che rimane riferito al solo delegante (il sig. S Roli) nei confronti del delegatario (il Comune), con la conseguenza che la richiesta di restituzione degli oneri potrà essere avanzata unicamente dal delegante sig. S e non dal delegato E.

Ovviamente il delegato E non rimarrà sfornito di tutela ma potrà far valere le proprie pretese derivanti dal rapporto di provvista nei confronti del solo sig. S Roli mediante un’azione restitutoria connessa alla natura del rapporto di provvista (presumibilmente un mandato).

E, invece, non è legittimata ad agire ai sensi dell’art. 2041 nei confronti del Comune per due ragioni:

- in primo luogo essa, in quanto “delegato” non può agire nei confronti del Comune “delegatario”;

- in ogni caso, siccome essa è titolare di un’azione specifica nei confronti del “delegante” Roli S, non può agire ai sensi dell’art. 2041 CC giacché tale azione ha carattere sussidiario, nel senso che “ non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito ” (nel caso di specie l’azione verso il sig. S Roli).

16) Conclusivamente il ricorso è inammissibile.

17) Nulla viene statuito in punto di addebito delle spese del giudizio in ragione della mancata costituzione del Comune intimato.

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