TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-09-26, n. 202401362

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-09-26, n. 202401362
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202401362
Data del deposito : 26 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

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Pubblicato il 26/09/2024

N. 01362/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00372/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 372 del 2023, proposto da
Comune di Gioia Tauro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Sorical Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

DEI DECRETI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA N. 60 DEL 30/12/2022, N. 1 E N. 2 DEL 20/01/2023 E N. 9 DEL 22/02/2023 AVENTI AD OGGETTO L'APPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA E DELLA DECLARATORIA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RIFIUTI

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria e di Regione Calabria e di Sorical Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1- Con atto ritualmente notificato il 28.2.2023 e depositato il 21.3.2023 il Comune di Gioia Tauro ha esposto:

-) con legge regionale (l.r.) n. 10/2022, pubblicata il 20.4.2022, la Regione ha soppresso l’A.I.C. istituendo l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICAL) attribuendole la funzione di cui all’art.

3-bis, comma 1-bis del d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011 ed individuando, quali organi, il Consiglio direttivo d’ambito (composto dai rappresentanti di quaranta enti locali) il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti ed affidando infine, nelle more della costituzione dei predetti organi, la rappresentanza legale ad un Commissario Straordinario, nominato dal Presidente della Giunta Regionale, cui compete l’approvazione di tutti gli atti amministrativi dell’Autorità;

-) con l.r. n. 32/2022, pubblicata il 21.10.2022 sono state apportate modifiche alla l.r. n. 15/2017 e alla l.r. 10/2022, disponendo, tra l’altro:

[a] la cessione a titolo gratuito delle azioni di SORICAL S.p.A., società regionale fornitrice dell’acqua all’ingrosso, nella misura massima del 40% del capitale sociale, ai comuni ed agli altri enti locali ricompresi nell’ambito, demandando ad ARRICAL la definizione dei criteri di partecipazione degli enti locali al capitale sociale di SORICAL e a quest’ultima le necessarie modifiche statutarie (art. 1, comma 4– quater della l.r. 15/2017);

[b] che “ L’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, ove individui SORICAL S.p.A. quale gestore unico del Servizio idrico integrato, definisce il cronoprogramma del subentro del predetto gestore unico agli attuali gestori, fermo restando il subentro immediato nella riscossione della Tariffa ” (art. 18- bis della l.r. n. 10/2022);

-) con deliberazione n. 9 del 25.10.2022 il Commissario straordinario di ARRICAL ha individuato SORICAL quale gestore unico del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) per l’intero ambito regionale e con successiva deliberazione n. 12 del 30.12.2022 ha reso esecutivo l’affidamento del servizio dall’1.1.2023 per 30 anni;

-) con decreto n. 60 del 30.12.2022 il medesimo Commissario, richiamando la nota prot. 1435 del 22.12.2022 inviata a tutti i comuni della Regione, ha approvato il cronoprogramma di cui all’art. 18 bis con allegata “ Declaratoria riferita alla fase preliminare per l’avvio del servizio, contenuta nel cronoprogramma generale di subentro operativo del Gestore Unico d’Ambito

SORICAL

SpA”
, successivamente modificato con decreto n. 1 del 20.1.2023, cui ha fatto seguito il decreto n. 2 di pari data sulle “ modalità operative ” per “ garantire il mantenimento del servizio di gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti ”, e da ultimo integrato e modificato con decreto n. 9 del 22.2.2023;

-) detti provvedimenti prevedono che, dall’1.1.2023 SORICAL, quale gestore unico del S.I.I., subentri nella riscossione della tariffa ai gestori attuali, per conto dei Comuni stessi, i quali, nelle more del subentro nella gestione operativa della stessa SORICAL (da aversi entro il 2026) continuano a gestire il servizio affrontandone tutti i costi;

-) viene parimenti previsto che gli incassi confluiranno su un conto dedicato, per la cui ripartizione (fra quanto spettante al Comune per la copertura dei propri costi di servizio e le spettanze di SORICAL per la vendita dell’acqua all’ingrosso e con precedenza per tale voce) è prevista la stipula di accordi operativi tra SORICAL e le singole gestioni esistenti, previa approvazione di ARRICAL;

-) vengono previsti piani di rientro per i debiti pregressi dei Comuni verso SORICAL e viene altresì previsto che, nelle more della sottoscrizione degli accordi, i gestori attuali devono comunque destinare gli incassi correnti alla copertura dei costi indicati nel Piano Economico Finanziario approvato da ARRICAL, con particolare riferimento ai costi della fornitura idrica all’ingrosso;

-) in sostanza, SORICAL subentrerebbe immediatamente nella riscossione della tariffa dell’intero servizio ma solo progressivamente nelle gestioni operative e, nelle more, i gestori esistenti dovranno sobbarcarsi la gestione operativa dell’intero servizio ed i relativi costi, non più coperti dalla tariffa ma da eventuali trasferimenti di SORICAL in base alla ripartizione di cui all’accordo operativo ove stipulato;

-) la declaratoria allegata al provvedimento impone ai Comuni la predisposizione del P.E.F. per l’anno 2023 da recepire nei bilanci comunali, indicando nel dettaglio l’importo sia dei costi che delle entrate, con validazione dello stesso da parte di ARRICAL;

-) infine, l’art. 8 della declaratoria di cui al decreto n. 1/2023, poi abrogato dal decreto n. 9/2023, regolava l’ipotesi della violazione dei piani di rateizzo dei crediti verso SORICAL con l’acquisizione immediata di tutta la gestione del servizio escludendo il trasferimento di debiti e crediti pregressi nonché la predisposizione di piani di rientro con SORICAL per il pregresso;
a seguito di abrogazione, la nuova declaratoria demanda ad ARRICAL l’assunzione di provvedimenti ad hoc per anticipare, ove possibile, il subentro nella gestione operativa da parte del gestore unico d’ambito;

-) per quanto, poi, di specifico del Comune di Gioia Tauro, si osserva che la rete idrica comunale, seppur intera, è suddivisa in due zone, alta e bassa, con differenti sistemi di approvvigionamento, nel senso che nella prima zona l’acqua viene attinta da pozzi di proprietà SORICAL, cui l’Ente corrisponde il relativo canone, mentre nella zona bassa è alimentata da sorgenti e pozzi comunali, da cui viene emunta l’acqua in proprio dal Comune, mentre solo per deficit nella zona bassa il prelievo viene garantito dalla zona alta;

-) il Comune ricorrente ha predisposto un progetto di ottimizzazione ed efficientamento infrastrutture della rete idrica delle stazioni sollevamento e realizzazione e ristrutturazione pozzi di proprietà– per € 500.000,00, finanziato nel “Patti per il Sud” e inserito nei documenti di programmazione per il triennio 2021/2023, con aggiudicazione già intervenuta.

1.1- Tanto premesso, il Comune ricorrente contesta gli impugnati decreti commissariali per i seguenti motivi:

I)

VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONANE

20

APRILE

2022, N. 10, COME INTEGRATA CON L’ART. 3

DELLA LEGGE REGIONALE

21

OTTOBRE

2022, N. 32. VIOLAZIONE DEL D. Lgs. N. 152/2006 (ARTT. 143 e ss). INCOMPETENZA, ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI ED ERRATA MOTIVAZIONE.

A) Illegittimamente sarebbero stati adottati i decreti commissariali impugnati, in quanto la mancanza di un piano organizzativo del servizio e di un piano d’ambito aggiornato, nelle more del mantenimento della gestione in capo ai Comuni per l’anno 2023 violerebbe l’art. 149 d.lgs. 152/2006 e risulterebbe viziata da insufficiente istruttoria.

B) I decreti impugnati sarebbero viziati da incompetenza e violazione di legge non essendo stati coinvolti gli enti locali rientranti nell’ambito nella formazione del cronoprogramma, con violazione dell’art. 113 TUEL, dell’art. 153, co. 1 del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 3 bis comma 1-bis del d.l. 138/2001.

C) Sussisterebbe violazione degli artt. 153 e 173 del d.lgs. 152/2006 che, fissando i criteri per il trasferimento dei beni del patrimonio e del personale delle gestioni esistenti, impongono che il trasferimento avvenga nella sua totalità, “passività” comprese, atteso che il subentro del “nuovo” gestore unico” comporta che, nella “fase transitoria” della procedura, la gestione degli impianti e la fornitura dei servizi all’utenza rimangano al Comune, mentre tutti gli incassi e i crediti confluiscono integralmente in SORICAL.

II)

VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONANE

20

APRILE

2022, N. 10, COME INTEGRATA CON L’ART. 11 3

DELLA LEGGE REGIONALE

21

OTTOBRE

2022, N. 32. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 180 E SEGUENTI DEL TUEL, DELL’ART 2 BIS DEL DL. 193/2016 E DEL D. LGS. 118/2011. INCOMPETENZA, ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI ED ERRATA MOTIVAZIONE.

Richiamato l’art. 141, comma 2 del d.lgs. 152/2006, il Comune ricorrente rileva che, il subentro di SORICAL nell’incasso del ricavato senza l’assunzione della gestione dello stesso e dell’erogazione dell’acqua, per trattenere il ricavato stesso per quanto riguarda le proprie spettanze e riversare le eccedenze ai Comuni implica che il Comune ricorrente venga privato delle risorse per coprire gli altri indispensabili costi del servizio, con conseguente violazione del principio di veridicità del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio e, di conseguenza sulla veridicità del bilancio comunale e dunque violazione dei relativi principi contabili, ovvero violazione del divieto di ricorrere ad altre entrate o all’indebitamento per la copertura dei costi.

Inoltre il Comune emetterebbe bollette intestate ad un altro soggetto giuridico, con il logo di questi nonché con l’indicazione del conto su cui incassare il relativo pagamento diverso dalla tesoreria comunale e con intestazione da definire, con dubbi risvolti fiscali e possibile incertezza del creditore, da cui carenza di trasparenza e chiarezza della bolletta stessa.

Tutto ciò anche considerato che il Comune ha l’obbligo di riscuotere sul proprio conto corrente di tesoreria ovvero sui conti correnti postali ad esso intestato o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 (F24), o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal medesimo Comune o attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (piattaforma pagoPA).

III)

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