TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-02-29, n. 202404070

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-02-29, n. 202404070
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202404070
Data del deposito : 29 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/02/2024

N. 04070/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04341/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4341 del 2018, proposto da Elemedia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C e G M, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv A C in Roma, alla via Principessa Clotilde n. 2 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico e Dipartimento delle Comunicazioni- Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise dello stesso Ministero, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

A) del provvedimento prot. 0148493 del 12 settembre 2016, con il quale l'Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise del MISE ha rigettato la domanda presentata da Elemedia S.p.a., ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 177/2005, per il trasferimento del diffusore ubicato in Martina Franca, sul Monte Trazzonara, con frequenza 105,050 MHz, presso la postazione in Porto Cesareo, località San Isidoro;

B) di ogni altro atto ancorché non noto, presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 febbraio 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. Elemedia S.p.a. è titolare di concessione ministeriale per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale con la denominazione “Radio DeeJay” e, nell’ambito della citata concessione, dispone dell’impianto ubicato in Martina Franca, sul Monte Trazzonara con frequenza 105,050 MHz.

II. Avverso gli atti in epigrafe richiamati la ricorrente ha proposto azione impugnatoria dinanzi a questo Tribunale che, con ordinanza n. 12551 del 14 dicembre 2016, ha declinato la propria competenza in favore del TAR per la Puglia- sez. di Lecce.

II.

1. In seguito a rituale riassunzione a cura della parte ricorrente, la fase cautelare del giudizio si è pertanto celebrata dinanzi al Tar Puglia - Lecce che ha respinto la domanda interinale proposta da Elemedia S.p.a. con ordinanza n. 246/2017, poi riformata in appello con ordinanza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 3356 del 4 agosto 2017.

II.

3. Sennonché in esito all’udienza pubblica fissata per il giorno 4 aprile 2018, il TAR Puglia, con ordinanza collegiale n. 619 del 10 aprile 2018, si è dichiarato, a sua volta, incompetente in favore del TAR Lazio – Roma, prendendo atto della ordinanza del Consiglio di Stato n. 3083 del 23 giugno 2017, intervenuta medio tempore , con la quale il giudice dell’appello, aveva dichiarato la competenza funzionale del TAR Lazio, ai sensi dell’art. 135 comma 1 lett. d) del cpa, a conoscere delle controversie come quella in esame.

II.

4. Di talchè Elemedia S.p.a. con il gravame all’esame del Collegio ha riassunto, ai sensi dell’art. 15 c.p.a, il predetto giudizio avanti a questo Tar esponendo che:

a) ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 3, L. 223/1990, gli operatori privati, che alla data del 24 agosto 1990 esercitavano attività di radiodiffusione, erano autorizzati a proseguirla a condizione che, entro i 60 gg successivi alla indicata data, inoltrassero all’allora Ministero delle Poste e Telegrafi una domanda di concessione con le schede tecniche dei propri impianti censiti ai sensi dell’art. 4, D.L. 807/1984 (conv. dalla L. 10/1985);

b) Radio DeeJay Network per l’emittente “Erre DJ” (ora Elemedia S.p.a.) inoltrava al Ministero PT, entro il 23 ottobre 1990, la domanda di concessione con le schede dei propri impianti, acquisendo nel frattempo l’autorizzazione ex lege a proseguire l’attività;

c) allo stesso modo, l’emittente Teleradiocinque Srl (dante causa di Elemedia S.p.a. relativamente all’impianto de quo) inoltrava domanda di concessione al Ministero, inserendo fra le schede tecniche dei propri impianti quella relativa all’impianto censito di Martina Franca, località Monte Trazzonara, operante sulla frequenza 105.050 MHz ed acquisendo nel frattempo l’autorizzazione ex lege a proseguire l’attività;

d) in data 16 febbraio 1993, Erre DJ Srl (ora Elemedia S.p.a.) acquistava il predetto impianto dalla Teleradiocinque Srl, nel rispetto dell’art. 1, comma 3, ultimo periodo del D.L. 407/1992 (conv. dalla L. 482/1992);

e) con nota del 5 marzo 1993, la società Erre DJ Srl comunicava al Ministero di aver acquisito l’indicato impianto;

f) da quel momento Erre DJ Srl eserciva l’impianto ”.

III. Soggiunge in fatto parte ricorrente altresì che:

- con atto notificato in data 16 ottobre 1993, l’allora Circolo delle costruzioni T.T. Puglia del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, ordinava la disattivazione dell’impianto in Martina Franca, avendo riscontrato che, nonostante quest’ultimo fosse stato acquisito dalla società ricorrente nel marzo 1993, l’attività trasmissiva risultava attiva solo dal settembre 1993 e che la stessa società era rimasta inadempiente rispetto alla diffida formulata dallo stesso Circolo, in data 21 settembre 1993, a cessare le emissioni. Il Circolo provvedeva altresì, nella medesima occasione, a trasmettere denuncia alla Procura della Repubblica di Taranto, per la dedotta violazione dell’art. 30, comma 7, L. 223/1990, che puniva “ chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione ”;

-in data 28 febbraio 1994, il Ministero rilasciava la concessione a Erre DJ Srl (ora Elemedia S.p.a.) inserendo nell’elenco degli impianti assentiti anche quello di Martina Franca, località Monte Trazzonara, frequenza 105.050 MHz;

-il procedimento penale avviato in esito alla denuncia del Circolo delle Costruzioni T.T. Puglia veniva, di poi, archiviato su richiesta della Procura secondo la quale “ nel settembre 1993 la Erre DJ Srl eserciva il citato impianto di Martina Franca, località Trazzonara, in piena legittimità”;

- con nota del 10 maggio 1999, l’Ispettorato territoriale Puglia, Basilicata e Molise del MISE (subentrato nelle funzioni al Circolo delle Costruzioni del soppresso Ministero delle Poste e Telecomunicazioni) chiedeva alla Direzione Generale del Ministero “ di stralciare dalla concessione ” rilasciata in favore della società ricorrente l’impianto in parola, in quanto disattivato dal Circolo con l’ordinanza del 16 ottobre 1993 rimasta non impugnata. Alla ridetta richiesta non seguiva alcuna risposta del Ministero;

- in data 24 settembre 2001, Elemedia S.p.a. presentava al Ministero domanda di verifica del possesso dei requisiti necessari per la prosecuzione nell’esercizio dell’attività di radiodiffusione privata nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 2 ter, del D.L. 5/2001 conv. nella L.n. 66/2001, unendo alla stessa l’elenco degli impianti, fra i quali quello per cui è causa;

- con provvedimento in data 2 agosto 2002, il Ministero comunicava alla ricorrente che, a seguito della positiva verifica della documentazione, la stessa avrebbe potuto “ proseguire nell’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora ”;

- sicchè in data 1 agosto 2016, Elemedia S.p.a. presentava all’Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise del MISE, istanza ai sensi dell’art. 28, D.Lgs n.177/2005, per ottenere l’autorizzazione allo spostamento del diffusore ubicato in Martina Franca, località Monte Trazzonara, modulante la frequenza 105,050 MHz, presso la postazione in Porto Cesareo, località San Isidoro, con accensione del segnale da detta località;

-l’Ispettorato territoriale, tuttavia, con provvedimento prot. 0148493 del 12 settembre 2016, pur “ prendendo atto del decreto di archiviazione del GIP di Taranto ”, rigettava la domanda della ricorrente, in particolare assumendo che l’esercizio dell’impianto da trasferire era stato interdetto in data 16 ottobre 1993 con ordinanza di disattivazione non impugnata e che, pertanto, l’impianto, siccome disattivato, non avrebbe potuto comunque essere nemmeno esercitato da altro sito. Con lo stesso provvedimento, notificato anche alla Direzione Generale del MISE, l’Ispettorato sollecitava lo “ stralcio ” dell’impianto dalla concessione medio tempore rilasciata in favore della ricorrente.

IV. Avverso gli atti in epigrafe la società ricorrente ha quindi proposto ricorso deducendo i seguenti motivi:

“1) Violazione e falsa applicazione di norme di legge: artt. 3, 41, 42 e 97, Cost;
artt. 3 e 6, L. 7 agosto 1990, n. 241;
art. 28, commi 2 e 3, D.Lgs n. 177/2005;
art. 32, L. 223/1990;
art. 1, D.L. 5/2001;
Eccesso di potere: difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti”.

La società ricorrente contesta il diniego espresso dall’Ispettorato Territoriale rispetto alla istanza d spostamento dell’ impianto sito in Martina Franca, località Monte Trazzonara, deducendo che l’art. 28 del D.lgs. n.177/2005 impone al ridetto Ispettorato di esaminare le domande di trasferimento provenienti da emittenti “ legittimamente operanti” che riguardino gli “ impianti censiti ai sensi dell’art. 32, L. 223/1990 senza nulla aggiungere rispetto alla necessità che si tratti di impianto “attivo” (ovvero non “disattivato”). Assume in particolare la parte ricorrente che, poiché Elemedia S.p.a. operava in virtù di atto concessorio del 1994 e di una successiva autorizzazione a proseguire l’attività del 2002, atti entrambi riferiti, tra gli altri, anche all’impianto per cui è giudizio e comunque successivi alla ordinanza di disattivazione dell’impianto, ricorrevano tutti i presupposti per esaminare nel merito la domanda di trasferimento, procedendo a verificare, come vuole la norma che disciplina il procedimento di autorizzazione al trasferimento, gli effetti sul quadro interferenziale derivanti dall’accensione dell’impianto dalla nuova località proposta, indagine del tutto omessa dall’Amministrazione resistente.

“2) Violazione e falsa applicazione di norme di legge: artt. 3, 41, 42 e 97, Cost;
artt. 3 e 6, L. 7 agosto 1990, n. 241;
art. 32, L. 223/1990, art. 1, D.L. 5/2001;
Eccesso di potere: difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti”.

Deduce sul punto la ricorrente che l’erronea presupposizione ed il travisamento dei fatti avrebbe indotto l’Ispettorato Territoriale a non considerare che l’ordine di disattivazione, ancorché non impugnato, sarebbe stato, negli anni successivi alla sua emissione, disapplicato dallo stesso Ministero che, sia nel rilasciare la concessione nel 1994 che nell’autorizzare la prosecuzione dell’attività in esito alla verifica del possesso dei requisiti nel 2002, avrebbe, comunque, ritenuto tale ordinanza inesistente o annullata.

“3) Violazione e falsa applicazione di norme di legge: art. 3 e 97, Cost;
art. 10 bis L. 7 agosto 1990, n. 241;
Eccesso di potere: difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti
”.

Il provvedimento impugnato sarebbe stato poi adottato in violazione dell’art. 10 bis, L.n. 241/1990, non essendo stato preceduto dalla trasmissione ad Elemedia S.p.a. dell’ivi prescritto preavviso di diniego.

Tale omissione, secondo la prospettazione della parte ricorrente, non avrebbe consentito alla società di interloquire con l’Ispettorato e di presentare osservazioni volte ad introdurre nel procedimento argomenti che avrebbero potuto ragionevolmente condurre a conclusioni diverse da quelle a cui l’Amministrazione è poi giunta.

V. Il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) si è costituito in giudizio, anche per l’Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, per resistere al ricorso.

VI. Alla camera di consiglio del 23 maggio 2018, con ordinanza n. 3124 del 24 maggio 2018, è stata respinta la domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati, confermata in appello con ordinanza n.2960 del 28 giugno 2018.

VII. All’udienza straordinaria di smaltimento del 23 febbraio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

VIII. Il ricorso è fondato e va accolto.

VIII.

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