TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2010-03-12, n. 201003874

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2010-03-12, n. 201003874
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201003874
Data del deposito : 12 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01544/2010 REG.RIC.

N. 03874/2010 REG.SEN.

N. 01544/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2010, proposto da:
Società Palumbo Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti F L e A M, con domicilio eletto presso Maria Cristina Pansarella in Roma, via Corsica, 6;

contro

Società Trenitalia Spa - Gruppo Ferrovie dello Stato, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della esclusione dalla gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione del capannone per lavorazione carrelli, dello spogliatoio con ampliamento fabbricato denominato ex fonderia, del prolungamento capannone e delle fosse di visita binari 4-5-6 presso lo stabilimento O.M.L. di Livorno.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Trenitalia s.p.a. non si è costituita;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 il I ref. R P e udito l’avv. Stefano Venditti, in sostituzione dell’avv. Maffettone, per la ricorrente;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;


CONSIDERATO che, con il ricorso in epigrafe, notificato l’8 febbraio 2010 e depositato il successivo 18 febbraio, la società Palumbo Costruzioni s.r.l. impugnava la sua esclusione dalla procedura di gara in epigrafe, chiedendone l’annullamento;

- che nelle more del giudizio il procuratore della ricorrente, con memoria depositata il 5 marzo 2010, ha rappresentato che la stazione appaltante, con nota del 19 febbraio 2010, comunicava alla ricorrente di avere annullato la gara, con delibera n. 96 del 18 febbraio 2010, “in considerazione delle sopravvenute esigenze tecniche e industriali di Trenitalia …”, e pertanto ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse della Palumbo Costruzioni alla definizione del presente giudizio con condanna di Trenitalia s.p.a. alle spese di lite;

RITENUTO che l’annullamento, ad opera della stazione appaltante, della intera procedura concorsuale determina la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, la quale non potrebbe ritrarre alcuna utilità rispetto all’aggiudicazione dell’appalto de quo da un eventuale accoglimento del proposto gravame;

RITENUTO quindi di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso in epigrafe stante la sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente alla decisione del medesimo;

RITENUTO altresì di condannare Trenitalia s.p.a. alle spese del presente giudizio, ricorrendo, a una sommaria delibazione del ricorso, le condizioni per l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, e tenuto conto anche del successivo comportamento della stazione appaltante la quale, pur avvertita a mezzo fax, in data 2/3 febbraio 2010, dell’intenzione della Palumbo Costruzioni di gravarsi avverso l’esclusione, non avvertiva a sua volta tempestivamente la ricorrente della scelta di annullare l’intera gara;

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