TAR Napoli, sez. V, sentenza 2019-05-28, n. 201902867
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Testo completo
Pubblicato il 28/05/2019
N. 02867/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00198/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio Galluccio, con domicilio come da PEC dei registri di giustizia
contro
U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento,
del decreto prefettizio n.5092 del 2015 della Prefettura di Caserta notificato in data 23/10/2015 di rigetto del ricorso gerarchico presentato avverso il decreto del Questore della Provincia di Caserta, categoria 6/F/Pasi del 11/11/2014 di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile e dei relativi atti presupposti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2019 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con atto notificato in data 21 dicembre 2015 e depositato il successivo 13 gennaio 2016 -OMISSIS- ha impugnato il decreto prefettizio n.5092 del 2015 della Prefettura di Caserta, notificatogli in data 23/10/2015, di rigetto del ricorso gerarchico presentato avverso il decreto del Questore della Provincia di Caserta, categoria 6/F/Pasi del 11/11/2014 di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ed i relativi atti presupposti, fra cui segnatamente il decreto questorile.
2. A sostegno del ricorso deduce in punto di fatto che in data 11 agosto 2010 il sig. -OMISSIS- dopo una discussione orale depositava atto di querela avverso di lui per cui veniva incardinato il correlativo procedimento penale ma che successivamente, in data 16 agosto 2011, chiarito il diverbio che aveva dato luogo alla lite, il sig. -OMISSIS- procedeva alla rimessione di querela.
Pertanto, preso atto di ciò il giudice di pace di Cassino pronunciava sentenza di non doversi procedere in data 25 gennaio 2012 in ordine ai reati contestati di cui agli artt. 612 c.p. (minaccia) e 582 c.p. (lesione personale), essendo intervenuta una causa di estinzione del reato.
2.1. Cionostante, ad oltre quattro anni dal presunto diverbio, la Questura di Caserta rigettava l’istanza del ricorrente volta al rinnovo del porto d’armi per uso sportivo per insussistenza dei requisiti di buona condotta e di affidabilità, richiamando l’avvenuto deferimento all’autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 612 e 582 c.p..
2.2. Il ricorrente presentava ricorso gerarchico avverso il decreto questorile che però veniva rigettato dal Prefetto della provincia di Caserta, avallando il contenuto del decreto questorile.
3. Ciò posto, parte ricorrente, ritenendo il decreto prefettizio ed il relativo atto presupposto (decreto questorile) illegittimi li ha impugnati, articolando avverso i medesimi, in tre motivi di ricorso le seguenti censure:
1) Violazione di legge.
Nella prospettazione attorea entrambi i decreti oggetto di impugnativa sarebbero illegittimi per violazione della normativa in materia di armi e segnatamente degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. per avere l’Amministrazione esercitato il proprio potere discrezionale in materia senza attenta valutazione della vicenda storica dalla quale si era desunta la sussistenza di un pericolo di abuso delle armi, trattandosi di vicenda sulla quale si era pronunciata l’Autorità Giudiziaria, pervenendo ad una sentenza di assoluzione per non doversi procedere.
Da ciò l’erroneo esercizio del potere discrezionale, avuto altresì riguardo alla circostanza che le funzioni svolte in materia dell’Autorità di Pubblica Sicurezza non hanno carattere sanzionatorio ma meramente cautelativo e devono essere ancorate al rispetto del principio di proporzionalità.
2) Eccesso di potere.
Secondo il ricorrente entrambi gli atti gravati sarebbero illegittimi per eccesso di potere sub specie di travisamento dei fatti, avendo sia il Questore che il Prefetto omesso di considerare che il ricorrente era persona incensurata ed estranea a qualsivoglia vicenda giudiziaria.
3) Difetto di motivazione.
Parte ricorrente assume infine che il decreto questorile oggetto di impugnativa sarebbero illegittimo per totale assenza di motivazione limitandosi a richiamare i fatti che avevano dato luogo alla presentazione della querela e che il decreto prefettizio sarebbe affetto da deficit motivazionale in quanto fondato su un’alterata valutazione dei fatti, senza una compiuta considerazione della pericolosità sociale del ricorrente, pericolosità sociale a suo dire esclusa dell’Autorità Giudiziaria.
4. Si è costituito in resistenza l’U.T.G. - Prefettura di Caserta a mezzo della difesa erariale insistendo per il rigetto del ricorso.
5. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 16 aprile 2019.
6. Le censure, in quanto fondate sui medesimi presupposti di difetto di istruttoria e di motivazione e sulla violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., possono essere esaminate congiuntamente.
7. Giova premettere che il T.U.L.P.S., nel disciplinare il rilascio della "licenza di porto d'armi", mira a salvaguardare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Come ha rilevato la Corte Costituzionale (con la sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, § 7, che ha condiviso quanto già affermato con la precedente sentenza n. 24 del 1981), il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi "costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975": "il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi".
Regola generale è infatti quella del divieto di detenzione delle armi e l’autorizzazione di polizia è suscettibile di rimuoverla in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche