TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-12-21, n. 202201783

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-12-21, n. 202201783
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201783
Data del deposito : 21 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2022

N. 01783/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00118/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 118 del 2019, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Rocco Licastro, elettivamente domiciliato in Bari Lungomare Nazario Salvo, n. 43, e con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p. t., e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante generale p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Bari, via Melo n. 97;



per l'annullamento

del provvedimento disciplinare di rimprovero irrogato nei confronti del ricorrente, Tenente Colonnello dei Carabinieri,-OMISSIS- nato ad -OMISSIS- (-OMISSIS-) l’-OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Orazio Ciliberti;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I - In data 16 gennaio 2018, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri instaurava il procedimento disciplinare-OMISSIS-, nei confronti del ricorrente, Tenente Colonnello dei Carabinieri, in servizio presso la Legione Carabinieri Puglia, sede di Bari, con l’incarico di Capo Sezione Logistica e Infrastrutture.

Il procedimento si basava sulla circostanza che la Procura della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli, in data 08.06.2018, aveva emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari, con contestuale informazione sul diritto di difesa, all’allora Maggiore -OMISSIS- ed al Luogotenente -OMISSIS-, indagati rispettivamente per istigazione di militari a disobbedire alle leggi e truffa militare nel proc. pen. n.r.g. -OMISSIS-.

In conseguenza della pendenza del procedimento penale, il Comando Generale dell’Arma, “ Considerato che mancano (allo stato) sufficienti elementi idonei alla formulazione di puntuali e precise contestazioni, valutata la necessità che l’accertamento obiettivo dei fatti sia compiuto prioritariamente in sede giudiziaria; preso atto di quanto rappresentato dalla scala gerarchica determino il rinvio dell’esame disciplinare della vicenda al momento in cui saranno note le decisioni dell’autorità giudiziaria, nel rispetto dei termini di cui all’art. 1392 comma 1 del Dlgs 15 marzo 2010 n. 66 ”, statuiva la sospensione del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente.

Il GIP presso il Tribunale Militare di Napoli, con motivato provvedimento di archiviazione, riteneva di escludere ogni responsabilità penale del ricorrente Ufficiale, in relazione ai fatti allo stesso contestati. Infatti, con decreto datato 8 giugno 2018, il GIP statuiva che: “ la condotta del-OMISSIS- andrebbe meglio contestualizzata nell’intera vicenda per meglio lumeggiarla reale portata. In sintesi l’ufficiale contattava (o tentava di farlo) il Capitano -OMISSIS- (Comandante della prima sezione del nucleo investigativo del comando provincia CC di Reggio Calabria) ed il Capitano -OMISSIS- addetto al predetto nucleo, in varie circostanze meglio indicate nel capo di imputazione. Si può affermare che tra il maggio ed il settembre 2017 ( quando ancora erano in corso le indagini) l’ufficiale, o di persona o telefonicamente da un lato chiedeva notizie sul procedimento penale in corso dall’altro di persona consegnava materialmente (ancorché non richiesto) due sentenze del giudice amministrativo ( del TAR di RC) al capitano -OMISSIS-, inerenti a fatti diversi attinenti a contenziosi amministrativi sorti nel periodo in cui il-OMISSIS- era in servizio c/o la scuola allievi di Reggio Calabria... Ritenute le articolate argomentazioni del PM che ha richiesto l’archiviazione sostanzialmente in linea con la memoria difensiva di cui al foglio 36 in atti, sono condivisibili e che dunque la richiesta può essere accolta ”.

Pertanto, dopo l’avvio del procedimento disciplinare, il

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