TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-05-04, n. 202300391

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-05-04, n. 202300391
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300391
Data del deposito : 4 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/05/2023

N. 00391/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01013/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2022, proposto da
IMMOBILIARE GIANCARLO SAS DI SICROM SRL, rappresentata e difesa dall'avv. D B, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Diaz 13/c;

contro

COMUNE DI VISANO, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Romanino 16;

nei confronti

SCALMANA F.LLI DI SCALMANA SERGIO &
C. SNC, rappresentata e difesa dagli avv. Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina e Silvano Venturi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso i medesimi legali in Brescia, via Diaz 9;

per l'accertamento

- dell'illegittimità del silenzio tenuto dal Comune sulla richiesta di misure repressive ex art. 31 del

DPR

6 giugno 2001 n. 380, formulata dalla ricorrente con PEC dell’11 ottobre 2022;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Visano e di Scalmana F.lli di Scalmana Sergio &
C. snc;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente Immobiliare Giancarlo sas di Sicrom srl è proprietaria di un’area corrispondente al mappale n. 45 (in precedenza mappali n. 45-82), situata nella zona produttiva del Comune di Visano, in via Isorella.

2. In base al permesso di costruire n. 11 del 30 novembre 2016 la ricorrente ha realizzato sulla predetta area un edificio che costituisce ampliamento di un capannone esistente. Il nuovo fabbricato è posto in aderenza al capannone della controinteressata Scalmana F.lli di Scalmana Sergio &
C. snc, situato sul mappale n. 51 (in precedenza mappali n. 51-86).

3. Nel 2017 la controinteressata ha agito ex art. 1170 c.c. davanti al Tribunale di Brescia, chiedendo l’arretramento del nuovo fabbricato costruito sul mappale n. 45 e il rispetto della distanza minima dal confine, stabilita dall’art. 10.2 delle NTA in 5 metri, senza facoltà di costruire in aderenza. L’azione possessoria è stata parzialmente accolta con ordinanza n. 2049 del 3 luglio 2022, che ha ingiunto l’arretramento alla distanza minima dal confine. La motivazione esclude il principio di reciprocità, e afferma che sussiste un obbligo di distacco dai fabbricati in capo a chi edifica per secondo anche nel caso in cui il preveniente abbia costruito sulla linea di confine in violazione dei regolamenti locali.

4. Proprio con riguardo all’anteriore edificazione della controinteressata sui mappali n. 51-86 (e specificamente, per quanto interessa nel presente giudizio, sul mappale n. 86) la ricorrente, con PEC dell’11 ottobre 2022, ha segnalato al Comune che il relativo titolo edilizio (concessione edilizia n. 956 del 10 aprile 1992) era riferito a un progetto dove era prevista una distanza di 5 metri dal confine. Nel corso dei lavori, però, il capannone sarebbe stato traslato verso sud, finendo per essere collocato sul confine con i mappali n. 45-82 (attualmente mappale n. 45). La prevenzione sarebbe quindi il risultato di un abuso edilizio, e per tale motivo non potrebbe impedire l’edificazione in aderenza, né obbligare il confinante (ossia la ricorrente) a edificare rispettando la distanza minima. Se poi, in esito all’azione possessoria della controinteressata, fosse effettivamente necessario arretrare di 5 metri il capannone situato sui mappali n. 45-82 (attualmente mappale n. 45), lo stesso dovrebbe fare la controinteressata con il capannone situato sul mappale n. 86 (attualmente mappale n. 51). La sanatoria ex art. 36 del

DPR

6 giugno 2001 n. 380 non sarebbe possibile, mancando un accordo tra le proprietà per l’edificazione a confine. Pertanto, la ricorrente ha chiesto al Comune un intervento repressivo ai sensi dell’art. 31 del

DPR

380/2001, rinviando per gli aspetti tecnici alla perizia dell’arch. P G di data 7 ottobre 2022.

5. Il Comune non ha emesso alcuna ingiunzione di arretramento nei confronti del fabbricato della controinteressata. Di qui l’iniziativa processuale della ricorrente, che ha radicato il presente giudizio contro il silenzio del Comune, evidenziando, da un lato, la propria vicinitas qualificata ai fini ripristino della distanza legale, e dall’altro l’obbligo dell’amministrazione di esercitare il potere repressivo sugli abusi edilizi.

6. Il Comune e la controinteressata si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

7. In particolare, la controinteressata, mediante la perizia dell’ing. Simone Bellardi di data 18 gennaio 2023, ha fornito le seguenti precisazioni: (i) le tavole della concessione edilizia n. 956/1992 prevedevano per il nuovo fabbricato situato sul mappale n. 86 (attualmente mappale n. 51) una superficie coperta pari a 1.341,99 mq e un volume pari a 9.393,93 mc;
(ii) le dimensioni erano indicate in 57,35x23,40 metri, con altezza interna pari a 7,00 metri;
(iii) relativamente alle distanze, il nuovo fabbricato doveva essere collocato a 5 metri dal confine con i mappali n. 45-82 (attualmente mappale n. 45) e a 11 metri dai capannoni già presenti all’epoca sui medesimi mappali;
(iv) in esito ai lavori, come accertato mediante sopralluogo, il fabbricato situato sul mappale n. 86 (attualmente mappale n. 51) presenta le stesse dimensioni stabilite dal titolo edilizio, ma il lato sud si trova esattamente sul confine con i sui mappali n. 45-82 (attualmente mappale n. 45), pur rispettando la distanza di 11 metri dai capannoni esistenti sui medesimi mappali;
(v) la linea di confine indicata nella planimetria sarebbe quindi un mero errore grafico, privo di conseguenze sulla consistenza di quanto edificato.

8. Nella memoria depositata il 30 gennaio 2023 la controinteressata ha descritto anche il contesto in cui si inserisce la concessione edilizia n. 956/1992, per dimostrare che l’imprecisa rappresentazione della linea di confine costituirebbe un errore innocuo e non finalizzato a ottenere un titolo edilizio altrimenti inammissibile.

9. In base a questa narrazione, con atto di data 7 luglio 1989 la controinteressata aveva acquisito in locazione finanziaria gli immobili corrispondenti ai mappali n. 45-82 (attualmente mappale n. 45), al fine di utilizzarli per la propria attività. Nell’ambito del medesimo disegno di espansione aziendale, in data 14 giugno 1990 la controinteressata ha acquistato l’immobile corrispondente al mappale n. 86, collocato tra il mappale n. 51 (dove era già presente un capannone) e i mappali n. 45-82 (attualmente mappale n. 45), dove erano stati costruiti due capannoni in base all’operazione di leasing del 1989. Quando è stata rilasciata la concessione edilizia n. 956/1992 tutta l’area in questione era quindi nella disponibilità della controinteressata, in parte a titolo di proprietà (mappale n. 86) e in parte a titolo di locazione finanziaria (mappali n. 45-82). In questa situazione andrebbe ricercato il motivo per cui l’intervento edificatorio sul mappale n. 86 non ha osservato la distanza minima dal confine con i mappali n. 45-82 (attualmente mappale n. 45). In effetti, l’art. 31.4 delle NTA del PRG all’epoca vigente, pur prevedendo una distanza minima di 5 metri dal confine e tra i fabbricati appartenenti ad aziende diverse, conteneva una norma speciale relativa alle edificazioni interne alla medesima azienda, fissando anche in questo caso una distanza di 5 metri tra i fabbricati, ma nessuna distanza dai confini dei singoli mappali. Solo con scrittura privata autenticata del 31 luglio 1996, dopo una riorganizzazione societaria di pari data, la controinteressata ha ceduto il ramo d’azienda contenente il contratto di locazione finanziaria, e quindi i diritti sui mappali n. 45-82 (attualmente mappale n. 45), a un diverso soggetto. Quest’ultimo ha effettuato l’acquisto della proprietà ancora successivamente, esercitando il riscatto della locazione finanziaria in data 19 giugno 1998. Con l’attribuzione dei mappali n. 45-82 (attualmente mappale n. 45) a un nuovo proprietario si sarebbe costituita una servitù ex art. 1062 c.c. per il mantenimento del fabbricato della controinteressata in corrispondenza del confine.

10. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) il silenzio del Comune è stato rappresentato nel ricorso come inerzia rispetto all’obbligo di reprimere un abuso edilizio mediante un ordine di rimessione in pristino ex art. 31 comma 2 del

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