TAR Napoli, sez. VIII, decreto cautelare 2023-06-13, n. 202300992

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, decreto cautelare 2023-06-13, n. 202300992
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300992
Data del deposito : 13 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2023

N. 00782/2023 REG.RIC.

N. 00992/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00782/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 782 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Dhi di Nardi Holding Industriale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune San Tammaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 16;

nei confronti

La Gardenia S.r.l., I.S.V.E.C. S.r.l., non costituiti in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- della Determinazione Dirigenziale reg. gen. n. 22 del 6.2.2023 con cui il Comune di San Tammaro ha disposto di affidare alla ditta La Gardenia “il servizio trimestrale di raccolta differenziata e integrata dei rifiuti solidi urbani – spazzamento strade – pulizia caditoie stradali e pulizia mercato ortofrutticolo per un costo trimestrale di Euro 122.727,20 + IVA”;
della nota prot. n. 0001396 del 6.2.2023 con cui il Comune di San Tammaro ha comunicato alla DHI che “a seguito della scadenza contrattuale e di ulteriore proroga, il servizio di cui all'oggetto è stato affidato ad una nuova società”;

- della nota prot. n. 0001474 del 7.2.2023 con cui il Comune di San Tammaro ha espresso il proprio diniego all'istanza di autotutela avanzata da DHI in data 7.2.2023 ed ha convocato la Società per il giorno 13.2.2023 per le attività di passaggio di cantiere del servizio;

- della nota prot. n. 12757 del 7.12.2022, conosciuta solo quanto ai relativi estremi, con cui il Comune di San Tammaro ha richiesto i preventivi di spesa a n. 7 operatori economici;

- di tutti gli atti della procedura negoziata indetta dal Comune di San Tammaro per l'affidamento del “servizio trimestrale di raccolta differenziata e integrata dei rifiuti solidi urbani – spazzamento strade – pulizia caditoie stradali e pulizia mercato ortofrutticolo”;

- nonché di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti e connessi con il provvedimento gravato;

- nonché per l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti di legge per procedere all'affidamento del servizio all'operatore la gardenia;

e per la condanna dell'ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento della determina impugnata. con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della odierna ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Dhi di Nardi Holding Industriale S.p.A. il 12/6/2023:

Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Tammaro n. 89 del 5 giugno 2023, recante annullamento della D.D. 22/2023 (oggetto del ricorso rg 782/23) e affidamento del medesimo servizio alla società Isola Verde Ecologia S.r.l. (CIG: 985346588B), al prezzo di € 138.861,00;
della nota prot. 6043 del 7 giugno 2023, recante comunicazione di passaggio di cantiere il 19 giugno 2023;
della Richiesta di Offerta n. 14492 del 29.05.2023;
di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque commesso nonchè per l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti di legge per procedere all'affidamento del servizio all'operatore Isola Verde Ecologia s.r.l;
e per la condanna dell'Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento della Determina impugnata. Con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della odierna ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto sussistente il presupposto della estrema gravità ed urgenza richiesto dall’art. 56 c.p.a. nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare nella camera di consiglio del 5 luglio 2023.


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