TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 2011-11-16, n. 201105376

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 2011-11-16, n. 201105376
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201105376
Data del deposito : 16 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00832/2011 REG.RIC.

N. 05376/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00832/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 832 del 2011, proposto da:
L A S F W, rappresentato e difeso dall'avv. R S, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 329;

contro

Questura di Napoli e Ministero Interno, con costituzione del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

previa sospensione

del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato CAT.A 12/2010/Imm/2°Sez/Dinieghi/AA n. 16185 emesso dal Questore della Provincia di Napoli in data 22.10.2010;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il dott. Renzo Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- il ricorso è rivolto avverso il decreto del Questore della Provincia di Napoli n. Cat.A12/2010/Imm/2^Sez/Dinieghi/AA16185 del 22.11.2010, con il quale è stata respinta la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato formalizzata in data 19.6.2009 dal cittadino extracomunitario odierno ricorrente;

- tale diniego è stato adottato sul presupposto che, a seguito di accertamenti svolti dal personale dipendente del Commissariato P.S. “Vicaria Mercato” è emersa “l’insussistenza del dichiarato rapporto di lavoro” con la ditta “Emmedue s.r.l.” di Borrelli Antonio presso la sede di Napoli alla via Amerigo Vespucci n. 9 e presso la sede legale della stessa in via Cesare Rossaroll n. 70;

- tale presupposto è contestato dal ricorrente sull’assunto che, nel preavviso di rigetto, si comunicava che gli accertamenti sarebbero stati erroneamente eseguiti al n. 19, anziché al n. 9, della via Amerigo Vespucci;

- la doglianza non ha pregio in quanto, come precisato nella nota Cat.A.12/09 del 30.9.2009 del Commissariato P.S. “Vicaria Mercato” (depositata dalla difesa erariale il 4.11.2011), a parziale modifica della precedente nota del 4.8.2009, “l’accertamento richiesto è stato effettuato alla Via A.Vespucci civ. 9 e non al civ. 19 come erroneamente trascritto”;

- la richiamata nota di precisazione non risulta contestata dal ricorrente e, conseguentemente, l’indicazione nel preavviso di rigetto del civico 19 della via A. Vespucci deve ritenersi mero errore materiale, tanto è vero che nel provvedimento impugnato si fa corretto riferimento al civico n. 9;

- peraltro l’inesistenza del rapporto di lavoro con la predetta ditta risulta, comunque, riconosciuta dallo stesso ricorrente, il quale nel verbale di spontanee dichiarazioni del 22.11.2010, dichiara che “Tale rapporto di lavoro non è mai stato veritiero in quanto…non conosco la ditta, né il mio fittizio datore di lavoro Borrelli Antonio”;

- il ricorso deve essere, pertanto, respinto risultando il presupposto del diniego immune dalle dedotte censure;

- le spese di giudizio, come è regola, seguono e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

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