TAR Catania, sez. III, sentenza 2009-11-25, n. 200901974
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N. 01974/2009 REG.SEN.
N. 00444/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 444 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
RAPISARDA GRAZIA, DI MAURO ALDO, DI DIO GIUSEPPA STELLA, GIARDINI NOEMI AGATA MARIA, PALAZZO SERGIO, BORZI’ ANTONINO, DI M SRE, SCACCIANOCE CARMELO, CAMANO LUCIANA, DANIELE RITA, RUFFO LOREDANA, MORINA EDOARDO, rappresentati e difesi dall'avv. G D L, con domicilio eletto presso G D L in Catania, p.zza Trento,2;
contro
Comune di S. Giovanni La Punta (Ct), rappresentato e difeso dall'avv. S L, con domicilio eletto presso S L in Catania, via Medaglie D'Oro,1;Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
La Casa èer L'Avvenire Societa' Cooperativa Edilizia A Rl, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Nigra, con domicilio eletto presso Edoardo Nigra in Catania, via V. Giuffrida, 37;Nettuno Societa' Cooperativa Edilizia A Rl, Messina Maurizio N.Q.;
per l'annullamento
A – quanto al ricorso:
- delle deliberazioni del Consiglio Comunale di San Giovanni La Punta n. 89 del 3.12.2007 e n. 91 del 12.12.2007, entrambe pubblicate all’Albo Pretorio il 22/12/2007, con cui, in doppia seduta, è stata adottata variante al programma costruttivo della Cooperativa Edilizia “La Casa per l’Avvenire” costituente dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste;
- dell’eventuale decreto regionale di approvazione della variante al P.C. adottata con le citate delibere n. 89/07 e 91/07 nelle more emanato, ancorché in forma tacita, per decorso del tempo, salvi motivi aggiunti;
- della delibera della Commissione Straordinaria del Comune di S. G. La Punta n. 162 del 30/11/2004 con cui è stato adottato, ai sensi dell’art. 25 della L.r. 22/96, il Programma costruttivo oggetto della variante di cui alle delibere consiliari n. 89/07 e n. 91/07;
- del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica n. 431 del 24/05/2005 con cui è stato approvato il P.C. adottato con delibera della C.S. n. 162 del 30/11/2004;
- se del caso, della concessione edilizia n. 16 del 5/6/2006 rilasciata dal Comune di San G. La Punta alla cooperativa “La Casa per l’Avvenire” per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del P.C., successivamente sospesa con provvedimento n. 35/R.U. e n. 75/R.G.O. del 29/6/2006;
- se del caso, e in parte qua, del P.R.G., P.E. e R.E. adottato dalla Commissione Straordinaria del Comune di San G. La Punta con delibera n. 18 del 15/07/2003 e segnatamente nella parte in cui prevederebbe il vincolo particolareggiato preordinato all’esproprio della stradella di proprietà dei ricorrenti (fg. 10, part. 375), dell’art. 18 delle Norme tecniche di attuazione e dell’allegato tav. 11 avente ad oggetto sezioni tipo per le sedi stradali, scala 1:2000, e se del caso, per l’annullamento delle delibere del Commissario Regionale n. 28 del 7.3.03 (rielaborazione parziale) e della Commissione Straordinaria n. 20 del 16.2.2004 di risposta sulle osservazioni ed opposizioni al p.r.g., nonché per l’annullamento del Decreto del Dirigente Generale del D.R.U. n. 498 del 22/06/2005 di approvazione del p.r.g., p.e. e r.e., pubblicato su g.u.r.s., parte I^, n. 34 del 12/08/2005;
della delibera del consiglio comunale di S. G. La Punta n. 83 del 15/11/2006 di approvazione del PRG – presa d’atto del D. Dir. n. 498/05, con cui è stata adottata una nuova stesura delle n.t.a. in presa d’atto del decreto regionale;
di ogni altro atto riconnesso, presupposto e conseguenziale ai predetti atti, sconosciuto ai ricorrenti, salvi motivi nuovi ed aggiunti, e con riserva di quantificare richiesta di risarcimento danni.
B- quanto ai primi motivi aggiunti:
- della nota del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente prot. n. 18560 del 04/03/2008, con la quale la delibera comunale n. 91/07 di variante al programma costruttivo della coop. ed “La Casa per l’avvenire” impugnata col ricorso introduttivo è stata restituita al Comune senza alcuna determinazione dell’Assessorato
C – quanto ai secondi motivi aggiunti:
- del Decreto Dirigenziale n. 24 del 26.02.2009 del Dirigente del settore Urbanistica del Comune di San Giovanni la Punta, con cui è stata pronunciata l'espropriazione dell'immobile censito al fg. di mappa 10, part. 375 di proprietà dei ricorrenti;
- dell'avviso prot. 07/09 del 2.3.2009, notificato unitamente al decreto di esproprio, dalla Coop. Edilizia "La Casa per l'Avvenire", con cui si avvisano i ricorrenti che il giorno 20 marzo 2009 alle ore 9,30 con prosieguo si procederà all'immissione in possesso dell'immobile di loro proprietà;
- di ogni atto connesso, presupposto e preparatorio che non sia stato già impugnato, ivi compresa, se del caso, la convenzione urbanistica stipulata il 7.7.2008 a rogito notar Geraci di Catania,
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di S. Giovanni La Punta (Ct);
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di La Casa Per L'Avvenire Societa' Cooperativa Edilizia a r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27/10/2009 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso si chiede l’annullamento:
- delle deliberazioni del Consiglio Comunale di San Giovanni La Punta n. 89 del 3.12.2007 e n. 91 del 12.12.2007, entrambe pubblicate all’Albo Pretorio il 22/12/2007, con cui, in doppia seduta, è stata adottata variante al programma costruttivo della Cooperativa Edilizia “La Casa per l’Avvenire” costituente dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste;
- dell’eventuale decreto regionale di approvazione della variante al P.C. adottata con le citate delibere n. 89/07 e 91/07 nelle more emanato, ancorché in forma tacita, per decorso del tempo, salvi motivi aggiunti;
- della delibera della Commissione Straordinaria del Comune di S. G. La Punta n. 162 del 30/11/2004 con cui è stato adottato, ai sensi dell’art. 25 della L.r. 22/96, il Programma costruttivo oggetto della variante di cui alle delibere consiliari n. 89/07 e n. 91/07;
- del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica n. 431 del 24/05/2005 con cui è stato approvato il P.C. adottato con delibera della C.S. n. 162 del 30/11/2004;
- se del caso, della concessione edilizia n. 16 del 5/6/2006 rilasciata dal Comune di San Giovanni La Punta alla cooperativa “La Casa per l’Avvenire” per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del P.C., successivamente sospesa con provvedimento n. 35/R.U. e n. 75/R.G.O. del 29/6/2006;
- se del caso, e in parte qua, del P.R.G., P.E. e R.E. adottato dalla Commissione Straordinaria del Comune di San Giovanni La Punta con delibera n. 18 del 15/07/2003 e segnatamente nella parte in cui prevederebbe il vincolo particolareggiato preordinato all’esproprio della stradella di proprietà dei ricorrenti (fg. 10, part. 375), dell’art. 18 delle Norme tecniche di attuazione e dell’allegato tav. 11 avente ad oggetto sezioni tipo per le sedi stradali, scala 1:2000, e se del caso, per l’annullamento delle delibere del Commissario Regionale n. 28 del 7.3.03 (rielaborazione parziale) e della Commissione Straordinaria n. 20 del 16.2.2004 di risposta sulle osservazioni ed opposizioni al p.r.g., nonché per l’annullamento del Decreto del Dirigente Generale del D.R.U. n. 498 del 22/06/2005 di approvazione del p.r.g., p.e. e r.e., pubblicato su g.u.r.s., parte I^, n. 34 del 12/08/2005;
della delibera del consiglio comunale di S. G. La Punta n. 83 del 15/11/2006 di approvazione del PRG – presa d’atto del D. Dir. n. 498/05, con cui è stata adottata una nuova stesura delle n.t.a. in presa d’atto del decreto regionale;
di ogni altro atto riconnesso, presupposto e conseguenziale ai predetti atti, sconosciuto ai ricorrenti, salvi motivi nuovi ed aggiunti, e con riserva di quantificare richiesta di risarcimento danni.
Agli atti impugnati si muovono le seguenti censure:
a) in ordine alla previsioni del p.r.g. e delle prescrizioni esecutive di cui è oggetto la zona “e.p. - edilizia residenziale pubblica”.
1) eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento della realtà carenza d’istruttoria.
b) in ordine all’illegittimità’ della previsione nel p.r.g. di un vincolo sulla stradella preordinato all’esproprio.
2. violazione e falsa applicazione dell’art. 11 n.t.a., dell’art. 2 l.r. 71/78 e 4 l.r. 15/91.
3) eccesso di potere per illogicità, erroneità dei presupposti carenza d’istruttoria.
4) violazione del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 05/11/2001, pubblicato su g.u.r.i. 04/01/02, s.o. eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione in materia di discrezionalità tecnica.
c) in ordine alla delibera di adozione del programma costruttivo n. 162/04, delle delibere n. 89 e 91/07 e del decreto dirigenziale a.r.t.a. n. 431 del 24/05/05.
5) eccesso di potere per erroneità e carenza di presupposti. difetto d’istruttoria.
6) eccesso di potere per carenza d’istruttoria. travisamento della realtà. carenza di proprietà della particella su cui dovrebbe realizzarsi il tronco di strada pubblica a sud della zona e.p.
7) violazione falsa applicazione del p.r.g. e delle p.e. eccesso di potere per carenza d’istruttoria e motivazione.
d) in ordine alla variante al programma costruttivo delibere nn. 89 e 91 del 03/12-12-2007.
8) violazione dell’art. 16 del d.p.r. 327/2001.
9) eccesso di potere per difetto di motivazione.
10) eccesso di potere per sviamento. eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione;violazione del principio di proporzionalità e tutela dell’affidamento.
11) eccesso di potere per contraddittorietà. erroneità dei presupposti;carenza d’istruttoria sugli atti.
12) eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione.
13) eccesso di potere per carenza d’istruttoria e di motivazione. ulteriore profilo di violazione del principio di proporzionalità. sviamento.
Con i primi motivi aggiunti si chiede l’annullamento della nota del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente prot. n. 18560 del 04/03/2008 con la quale la delibera comunale n. 91/07 di variante al programma costruttivo della coop. ed “La Casa per l’avvenire” impugnata col ricorso introduttivo è stata restituita al Comune senza alcuna determinazione dell’Assessorato.
Si muovono le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 12 del d.p.r. 327/01 in combinato disposto con l’art. 2 della l.r. n. 86/81, come sostituito dall’art. 25 della l.r. 22/96 e art. 5 della l.r. n. 1/86. eccesso di potere per erroneita’ dei presupposti anche sotto il profilo dell’errata astensione dall’esercizio di poteri attribuiti dalla legge alla Regione .
2) eccesso di potere per contraddittorieta’ e irragionevolezza. motivazione incongrua. erroneita’ dei presupposti e carenza d’istruttoria.
3) violazione dell’art. 13 della l. 02/02/74, n. 64.
4) eccesso di potere per carenza d’istruttoria. erroneità dei presupposti;travisamento della realtà, contraddittorietà.
Con i secondi motivi aggiunti si chiede l’annullamento:
- del Decreto Dirigenziale n. 24 del 26.02.2009 del Dirigente del settore Urbanistica del Comune di San Giovanni la Punta con cui è stata pronunciata l'espropriazione dell'immobile censito al fg. di mappa 10, part. 375 di proprietà dei ricorrenti;
- dell'avviso prot. 07/09 del 2.3.2009, notificato unitamente al decreto di esproprio, dalla Coop. Edilizia "La Casa per l'Avvenire" con cui si avvisano i ricorrenti che il giorno 20 marzo 2009 alle ore 9,30 con prosieguo si procederà all'immissione in possesso dell'immobile di loro proprietà;
- di ogni atto connesso, presupposto e preparatorio che non sia stato già impugnato, ivi compresa, se del caso, la convenzione urbanistica stipulata il 7.7.2008 a rogito notar Geraci di Catania.
Avverso i predetti atti si fanno valere vizi derivati dagli atti già impugnati con il ricorso ed i primi motivi aggiunti.
Le Amministrazioni resistenti e la parte controinteressata, nel costituirsi in giudizio hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ed, in subordine ne hanno chiesto il rigetto.
Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2009 la causa è passata in decisione.
DIRITTO