TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-10-03, n. 202314560
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Testo completo
Pubblicato il 03/10/2023
N. 14560/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07797/2021 REG.RIC.
N. 06671/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7797 del 2021, proposto da Volotea S.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F V, M C e G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmine Laurenzano e Ivano Giacomelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 6671 del 2022, proposto da
Volotea S.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F V, M C e G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
C.O.D.Ic.I. – Centro per i Diritti del Cittadino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 7797 del 2021:
del provvedimento dell'AGCM n. 29650 assunto in data 27 aprile 2021, notificato a Volotea il successivo 17 maggio 2021 e pubblicato nel Bollettino dell'AGCM n. 21/2021 del 24 maggio 2021, con il quale è stato deliberato: “a) che la pratica commerciale descritta al punto II, del presente provvedimento, posta in essere dalla società Volotea S.L., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta e aggressiva ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e b), 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare alla società Volotea S.L. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.400.000 Euro; ed ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi compresa - per quanto occorrer possa - inter alia: (i) la comunicazione dell'AGCM di avvio del procedimento istruttorio PS11821, notificata a Volotea in data 3 luglio 2020 (ii) il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di data 21 aprile 2021, comunicato all'AGCM in data 23 aprile 2021..
quanto al ricorso n. 6671 del 2022:
- del provvedimento dell'AGCM n. 30077 assunto in data 22 marzo 2022, notificato a Volotea il successivo 31 marzo 2022 e pubblicato nel Bollettino dell'AGCM n. 13/2022 dell'11 aprile 2022, con il quale è stato deliberato: “a) che il comportamento della società Volotea S.L. consistito nell'aver violato la delibera del 27 aprile 2021, n. 29650, costituisce inottemperanza a quest'ultima; b) di irrogare alla società Volotea S.L. una sanzione amministrativa pecuniaria di 500.000 Euro;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi compresa - per quanto occorrer possa - la comunicazione dell'AGCM di avvio del procedimento istruttorio IP349 (“Procedimento”), notificata a Volotea in data 26 novembre 2021, con la quale l'AGCM ha contestato a Volotea la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla diffida di cui alla lettera a) del dispositivo della delibera del 27 aprile 2021, n. 29650 (“Comunicazione di Avvio”) (cfr. All. 2) e la comunicazione delle risultanze istruttorie, notificata a Volotea in data 10 febbraio 2021 (“Comunicazione Finale”).
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma e di Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I fatti di causa sono i seguenti.
Con provvedimento n. 29650, adottato il 27 aprile 2021, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, all’esito di un articolato procedimento in contraddittorio con la società esponente, ha accertato la sussistenza di talune pratiche scorrette, attinenti all’offerta di servizi di trasporto aereo e alle complessive modalità di assistenza post-vendita, che integravano la violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere A) e B), 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.
Tali condotte consistevano, in particolare:
- a) nell’aver reso informazioni, rivolte sia alla generalità dei consumatori, sia ai singoli utenti, lacunose e ambigue sulle cause di cancellazione dei voli, dopo il 3 giugno 2020 (giustificando, in particolari tali cancellazioni con motivi legati all’emergenza epidemica, pur non sussistendo più limitazioni alla circolazione, e fornendo informazioni inadeguate circa le cancellazioni) e sui diritti effettivamente spettanti per i passeggeri incisi dalla cancellazione (omettendo di prospettare in maniera evidente la possibilità del rimborso in denaro ed anzi proponendo, in via esclusiva, un voucher sostitutivo quale unica possibilità di ristoro);
- b) nell’aver creato notevoli difficoltà di contatto con i servizi di assistenza alla clientela, proprio nel periodo in cui procedeva ad effettuare un numero significativo di cancellazioni, non rispondendo alle richieste di informazioni non fornendo adeguate informazioni sull’utilizzo dei voucher;
- c) nell’aver ostacolato il riconoscimento dei diritti dei consumatori, non consentendo l’utilizzo integrale del voucher, non prevedendo agevoli forme di rimborso alla scadenza dello stesso e, per quanto riguarda i voucher emessi nel periodo emergenziale, non prevedendo una durata di 18 mesi come previsto dall’articolo 88 bis del decreto-legge 18/2020;
- d) nell’aver continuato, anche dopo il 6 novembre 2020, a frapporre ostacoli ai consumatori non riconoscendo un ristoro degli annullamenti dei voli richiesti dagli stessi, in contrasto con quanto disposto dalla pertinente disciplina emergenziale e ponendo limitazioni ed oneri all’utilizzo dei voucher già