TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-09-04, n. 202400632

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-09-04, n. 202400632
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202400632
Data del deposito : 4 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/09/2024

N. 00632/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00262/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 262 del 2023, proposto da
S R, rappresentato e difeso dagli avvocati A L A, L A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sul decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 186 del 19/2/2018


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2024 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è la domanda di ottemperanza del decreto della Corte di Appello di Perugia con cui si condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del Sig. S R della somma di € 1.375,00 oltre interessi legali dal deposito della domanda giudiziale al saldo, a titolo di danno non patrimoniale ex lege n. 89/2001. Con lo stesso decreto, il Ministero è stato condannato altresì al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 250,00 a titolo di compenso professionale, € 27,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, CAP e IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avvocati Francesco e L A C.

2. Nel ricorso introduttivo è stata altresì spiegata domanda di refusione delle spese legali della presente fase di giudizio in favore dei procuratori costituiti avvocati Annalisa Antonelli e L A C, dichiaratisi antistatari.

3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio senza articolare difese diverse da quelle di mero stile, e non ha preso posizione sul dedotto inadempimento rispetto al dictum della Corte di Appello di Perugia.

4. Alla camera di consiglio del 18 giugno 2024 il Collegio ha rilevato la possibile inammissibilità del ricorso per l’incompletezza della documentazione trasmessa all'Amministrazione debitrice prevista dall'art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi