TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2011-01-25, n. 201100040
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N. 00040/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2010, proposto da:
E E, rappresentata e difesa dall'avv.to D L, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, via Orazio, 6;
contro
Ministero dell'Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto del Commissariato del Governo di Bolzano dd. 1 aprile 2010 con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente avverso il provvedimento di rimpatrio con “ foglio di via obbligatorio ” prot. n. Q2/2/II M.P. del 25.1.2010 della Divisione Polizia Anticrimine di Bolzano, notificato il 29.1.2010, contenente la contestuale inibizione al ritorno nel Comune di Bolzano per un periodo di anni tre.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell'Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza collegiale n. 84/2010 depositata in data 26.5.2010 con la quale, in accoglimento dell’istanza presentata in via incidentale dalla ricorrente, è stata sospesa, in via cautelare, l’efficacia dell’impugnato provvedimento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il consigliere T D G e udito l’Avvocato dello Stato G. Denicolò per l’Amministrazione dell'Interno – Commissariato del Governo di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, cittadina nigeriana, impugna il provvedimento dd. 1.4.2010 con il quale il Commissario del Governo di Bolzano ha rigettato il ricorso gerarchico dalla stessa proposto avverso il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio al comune di residenza e contestuale divieto di fare ritorno nel Comune di Bolzano per un periodo di tre anni, emesso dal Questore di Bolzano in data 23.1.2010.
A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi di impugnazione:
1) Illegittimità del provvedimento per il vizio di eccesso di potere, stante l’insufficiente motivazione ed istruttoria nonché violazione e falsa applicazione delle norme contenute negli artt. 1 e 2 della legge n. 1423/1956 nonché degli artt. 2 e 3 della legge n. 327/1988;
2) Illegittimità del provvedimento – Violazione e falsa applicazione delle norme contenute nella legge n. 241/1990.
Con comparsa dd. 14.5.2010 si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell'Interno – Commissariato del Governo di Bolzano a mezzo dell’Avvocatura dello Stato di Trento, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo.
Alla pubblica udienza del 12.1.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La ricorrente, nel premettere che il provvedimento impugnato “ si limita a prendere atto delle risultanze della locale Questura, senza nemmeno prendere posizione sulle motivazioni addotte a difesa della ricorrente ”, lamenta sia violazione di legge in riferimento agli artt. 1 e 2 della L. 27.12.1956, n. 1423, agli artt. 2 e 3 della L. 3.8.1988, n. 327, ed all’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241, sia eccesso di potere per insufficiente motivazione ed istruttoria.
Premette il Collegio che l’art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 subordina l’adozione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio alla sussistenza di due condizioni, e, precisamente, che il destinatario del suddetto provvedimento appartenga ad una delle categorie indicate nell’art. 1 della stessa legge (ossia: “