TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-06-20, n. 202300360

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-06-20, n. 202300360
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300360
Data del deposito : 20 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2023

N. 00360/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00915/2005 REG.RIC.

N. 00916/2005 REG.RIC.

N. 00917/2005 REG.RIC.

N. 00918/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 915 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fornace Laterizi Allegrezza S.a.s. di A Forotti &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato E M S, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza Cavour, 2;

contro

Comune di Senigallia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L A e Paolo Dell'Anno, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

nei confronti

Edra Costruzioni Soc. Coop. a R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A L in Ancona, corso Mazzini, 156;

sul ricorso numero di registro generale 916 del 2005, proposto da
Fornace Laterizi Allegrezza S.a.s. di A Forotti &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato E M S, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza Cavour, 2;

contro

Comune di Senigallia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L A e Paolo Dell'Anno, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

nei confronti

Edra Costruzioni Soc. Coop. a R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A L in Ancona, corso Mazzini, 156;

sul ricorso numero di registro generale 917 del 2005, proposto da
Fornace Laterizi Allegrezza S.a.s. di A Forotti &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato E M S, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza Cavour, 2;

contro

Comune di Senigallia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L A e Paolo Dell'Anno, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

nei confronti

Edra Costruzioni Soc. Coop. a R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A L in Ancona, corso Mazzini, 156;

sul ricorso numero di registro generale 918 del 2005, proposto da
Fornace Laterizi Allegrezza S.a.s. di A Forotti &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato E M S, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza Cavour, 2;

contro

Comune di Senigallia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L A e Paolo Dell'Anno, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati C D e M D S, con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura Provinciale in Ancona, via Ruggeri, 5;

nei confronti

Edra Costruzioni Soc. Coop. a R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A L in Ancona, corso Mazzini, 156;

per l'annullamento

a) quanto al ricorso n. 915 del 2005:

- della deliberazione del Consiglio comunale di Senigallia n. 66 del 29 luglio 2004, con la quale è stato adottato il piano di lottizzazione convenzionato “Comparti residenziale 17/q - 17/r - Località Cesano” presentato dalla ditta Edra Costruzioni e sono stati approvati lo schema di convenzione e i progetti preliminari delle opere di urbanizzazione primaria;

- della deliberazione del Consiglio comunale di Senigallia n. 11 del 27 gennaio 2005 contenente l’approvazione definitiva del piano di lottizzazione convenzionato;

- della Convenzione stipulata tra il Comune di Senigallia e la società Edra Costruzioni per l’attuazione del progetto;

- della diffida inviata alla ricorrente di dare attuazione alle indicazioni del piano ad iniziativa privata approvato con deliberazione di C.C. n. 11/2005;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

a1) quanto ai motivi aggiunti presentati in data 19 dicembre 2006:

- dell’ordinanza del dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Senigallia n. 547 del 12 settembre 2006, di espropriazione definitiva, in favore di Edra Costruzioni, di un appezzamento di terreno situato in Senigallia di proprietà della ricorrente per la realizzazione del piano di lottizzazione;

- dell’avviso prot. n. 58044 del 26 settembre 2006 di esecuzione dell’ordinanza di esproprio, con immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza dell’immobile;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

b) quanto al ricorso n. 916 del 2005:

- della deliberazione del Consiglio comunale di Senigallia n. 67 del 29 luglio 2004 con cui è stato adottato il piano per l'edilizia economica e popolare di Cesano e approvato il progetto preliminare della “strada” parco in località Cesano;

- della deliberazione del Consiglio comunale di Senigallia n. 10 del 27 gennaio 2005 contenente l’approvazione definitiva del piano per l'edilizia economica e popolare;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

c) quanto al ricorso n. 917 del 2005:

- della deliberazione della Giunta municipale di Senigallia n. 97 del 17 marzo 2005 con cui è stato approvato il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti il piano di lottizzazione convenzionato;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

c1) quanto ai motivi aggiunti presentati il 19 luglio 2006:

- dell’ordinanza del dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Senigallia n. 349 del 12 giugno 2006 di espropriazione definitiva in favore del Comune di un appezzamento di terreno di proprietà della ricorrente per la realizzazione della strada di PRG compresa tra le opere di urbanizzazione connesse con il piano di lottizzazione;

- dell’avviso prot. n. 37965 del 16 giugno 2006 di esecuzione dell’ordinanza di esproprio, con immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza dell’immobile;

- dell’ordinanza del dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Senigallia n. 359 del 14 giugno 2006 di occupazione temporanea dei beni;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

d) quanto al ricorso n. 918 del 2005:

- della deliberazione del Consiglio comunale di Senigallia n. 61 del 28 luglio 2004, con cui è stata adottata la variante parziale al PRG relativa ad interventi di interesse pubblico;

- della deliberazione del Consiglio comunale di Senigallia n. 19 del 10 febbraio 2005 contenente l’adozione definitiva della variante parziale;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Senigallia, di Edra Costruzioni Soc. Coop. a R.L., del Comune di Senigallia e della Provincia di Ancona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



1. La società Edra Costruzioni (odierna controinteressata) presentava, in data 27 febbraio 2004, un piano attuativo per la lottizzazione delle aree contraddistinte nel allora PRG vigente del Comune di Senigallia (art. 17/b delle N.T.A.) come Zona CR2 di espansione residenziale, relativamente ai comparti urbanistici individuati con la sigla 17/Q e 17/R in località Cesano, facenti parte dell'intero sistema di espansione comprendente i comparti denominati 17/L, 17/P, 17/Q e 17/R. Detto piano attuativo comprendeva talune aree di proprietà della ricorrente.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 29 luglio 2004, il Piano di lottizzazione veniva adottato ex art. 30 della legge regionale n. 34 del 5 agosto 1992, unitamente all’approvazione dello schema di convenzione e dei progetti preliminari delle opere di urbanizzazione primaria.

Il suddetto Piano, oltre a prevedere le opere di urbanizzazione primaria e secondaria all’interno dei comparti 17/Q e 17/R, comprendeva anche l’esecuzione di un complesso integrato di opere pubbliche esterne ai due comparti 17/Q e 17/R ma connesse con il Piano medesimo (tra cui una “strada di PRG” in parte ricadente anche nelle aree di proprietà della ricorrente);
si trattava di opere di competenza di tutti i comparti di espansione in località Cesano.

In data 15 ottobre 2004, la ricorrente presentava le proprie osservazioni al Piano, evidenziando che, in concomitanza, era stata adottata, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 28 luglio 2004, la variante al PRG, contenente una previsione di "localizzazione" di quote di edilizia ERP, nonché le modalità di acquisizione delle relative aree da parte del Comune. Poiché, quanto alla distribuzione di tali quote, ne venivano esentati completamente i comparti Q e R, mentre venivano gravati per il 15% della SUL totale il comparto L (di proprietà della ricorrente) e per il 100% il comparto P (di proprietà della ditta Edra Costruzioni), la stessa ricorrente chiedeva la ridistribuzione in maniera equa e proporzionale delle quote ERP su tutti i comparti e non, come previsto nel Piano di lottizzazione, con onere esclusivo a carico di taluni comparti e, in particolare, del comparto 17/L.

Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27 gennaio 2005, il Comune approvava definitivamente il Piano di lottizzazione e quindi anche il documento di controdeduzioni alle osservazioni pervenute dai privati interessati, respingendo quella presentata dalla ricorrente con la seguente motivazione: “… in quanto le modifiche richieste all'apparato normativo attengono alla pianificazione generale - P.R.G. e non ai piani attuativi ”.

Seguiva, quindi, la convenzione tra il Comune di Senigallia e la società Edra Costruzioni per l’attuazione del progetto di lottizzazione in data 24 marzo 2005.

Successivamente, con diffida in data 11 aprile 2005, la ricorrente veniva invitata dal Comune a dare esecuzione alle indicazioni del piano attuativo ad iniziativa privata nel termine di 90 giorni, relativamente alle due particelle di sua proprietà comprese nei comparti Q e R, che altrimenti sarebbero state assoggettate ad esproprio.

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