TAR Pescara, sez. I, sentenza 2009-05-11, n. 200900333
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N. 00333/2009 REG.SEN.
N. 00588/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 588 del 2008, proposto da:
M O, rappresentata e difesa dagli avv.ti S S e M R, con domicilio eletto presso il primo, in Pescara, corso Manthonè n. 57;
contro
Il Comune di Lanciano, rappresentato e difeso dall'avv.to G C, con domicilio eletto in Pescara, presso la Segreteria del Tar;
e con l'intervento di
ad opponendum:
R M, rappresentata e difesa dagli avv.ti A M P e N P, con domicilio eletto presso Antonio Farini, in Pescara, via Colonna, n. 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordine di demolizione n 268 del 21 ottobre 2008 emesso dal dirigente del 4° settore operativo “programmazione urbanistica” del Comune di Lanciano;
della decisione prot. n. 35172 del 29 luglio 2008 con cui è stato negato il permesso a costruire in sanatoria per alcuni lavori effettuati su di un fabbricato sito nel centro storico.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lanciano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2009 il presidente Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente aveva acquistato un immobile già in precedenza oggetto di totale demolizione e ricostruzione;nel 1997 chiese di procedere ad una ristrutturazione straordinaria con rifacimento della copertura, ma la Commissione edilizia espresse parere negativo perchè il progetto prevedeva una sopraelevazione non consentita dal PP.
L’interessata riproponeva l’istanza ovviando agli inconvenienti evidenziati dal Comune, e otteneva la concessione edilizia n. 102 del 1998; depositava poi una DIA in variante in corso d’opera.
Il tecnico comunale peraltro evidenziava alcune difformità nel sottotetto, mentre il Comando vigili urbani asseriva al contrario la conformità dei lavori alla concessione e alla DIA.
Il Comune con nota data 28 febbraio 2006 prot. 9032 avviava un procedimento sanzionatorio, evidenziando peraltro la possibilità di chiedere una sanatoria ex art 36 dPR 380/01. Il Comune in data 12 marzo 2007 avviava nuovamente il procedimento con alcune rettifiche e invitava la ricorrente a proporre domanda in sanatoria, invito reiterato in data 13 aprile 2007.
La ricorrente in data 25 giugno 2007 depositava al Comune apposita istanza di sanatoria.
Il Comune in data 29 febbraio 2008 comunicava il rigetto della domanda per mancanza di titoli edilizi e il 19 luglio 2008 evidenziava un’intervenuta illegittima soprelevazione di m 4.00. In data 1 settembre 2008 il Comune comunicava l’avvio del provvedimento recante un’ordinanza di demolizione, ordine notificato il 24 ottobre 2008, evidenziando l’abusività del piano sottotetto.
La ricorrente spiega che il sottotetto esisteva già al momento dell’acquisto dell’immobile nel 1964 e al momento della concessione di manutenzione straordinaria del 1998.
A sostegno illustra i seguenti motivi:
1. Violazione art. 27 dPR 380/01, contraddittorietà con precedenti atti. L’immobile è stato sempre costituito da un piano terra, tre piani sovrastanti e un sottotetto adibito a soffitta. In occasione delle precedenti concessioni e autorizzazioni edilizie il Comune non ha mai mosso obiezioni di sorta.
2. Illogicità, irragionevolezza della motivazione, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria. Le misurazioni non hanno evidenziato le irregolarità se non la maggiorazione del vano di mt 2,81 poi rettificato in mt 1,87, la traslazione di finestre e l’uso del piano soffitta a vano letto. Le misurazioni comunali sono quindi errate.
3. Mancata applicazione dell’art 36 del dPR 380/01. La sanatoria poteva essere concessa.
4. Violazione art 3 l 241 del 1990 e difetto di motivazione.
5. Ulteriore difetto di motivazione in relazione alle ragioni di pubblico interesse sulla demolizione in presenza di una prolungata inerzia dell’amministrazione e di un affidamento del privato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Lanciano per contrastare le avverse deduzioni in fatto ed in diritto, concludendo per la reiezione del ricorso nel merito.
Interviene ad opponendum la vicina confinante R M che eccepisce la tardività del ricorso e lo contesta anche nel merito.
La ricorrente ribadisce, con apposita memoria depositata il 10 aprile 2009, le proprie conclusioni.
Infine, nel corso della pubblica udienza del 23 aprile 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Come evidenziato in narrativa, la ricorrente impugna l’ordine di demolizione n 268 del 21 ottobre 2008 emesso dal dirigente del 4° settore operativo “programmazione urbanistica” del Comune di Lanciano nonché la decisione prot. n. 35172 del 29 luglio 2008 con cui è stato negato il permesso a costruire in sanatoria per alcuni lavori effettuati su di un fabbricato sito nel centro storico.
Sulla decisiva questione del diniego di sanatoria, risulta dirimente una considerazione in fatto, desumibile dalla documentazione versata in atti: nell’edificio in questione risulta edificato un piano in più del consentito, piano che non risulta dalla documentazione allegata alla originaria concessione edilizia e alle successive assentite dal Comune. Infatti la licenza edilizia del 1953 riguardava un fabbricato di altezza di mt 10,70 pari e tre piani e sottotetto.
L’accertamento dell’esistenza di tale illegittima sopraelevazione, che ha portato alla realizzazione di cinque piani per un’altezza complessiva di mt 14,70 è avvenuto ad opera del Comune, che solo per tale ragione ha negato la sanatoria.
La ricorrente insiste nel suo ricorso e nella successiva memoria sulla circostanza che in precedenza il Comune mai avrebbe mai rilevato tale difformità e che si sarebbe pertanto creata una sorta di acquiescenza da parte del Comune stesso.
Tale assunto non può essere condiviso: invero, secondo una costante giurisprudenza condivisa da questo Collegio l’accertamento dell’abusivismo edilizio può avvenire in ogni tempo, trattandosi di illegittimità permanente;si aggiunga che nel caso è stata la probabile omissione di alcuni dati allegati alle domande di variante proposte dalla ricorrente e dal suo dante causa a impedire al Comune di avvertire la difformità da quanto assentito. Del resto il Comune ha sempre affermato che le opere in modifica - pur assentite - erano condizionate alla conformità allo strumento urbanistico.
Non sussiste quindi alcuna contraddittorietà nell’operato del Comune (primo motivo) né la irragionevolezza e difetto di istruttoria lamentato con la seconda censura. Lo stesso dicasi per la presunta violazione dell’art. 36 del dPR 380/01, in quanto la sanatoria non era consentita in presenza di una violazione della normativa edilizia inderogabile relativa al centro storico, dove non sono ammesse sopraelevazioni di edifici.
La motivazione del diniego risulta poi congrua e sufficiente;quanto alle ragioni di interesse pubblico per la demolizione esse risultano implicite nella gravità dell’abuso.
Per le su indicate ragioni il ricorso va rigettato anche se la peculiarità della vicenda induce il collegio a compensare le spese di giudizio tra le parti.