TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-06-14, n. 202101029
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Testo completo
Pubblicato il 14/06/2021
N. 01029/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00382/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2021, proposto da
Villa Maria Martina s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati E F, I F e F F, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritte al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P S e F M S, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritte al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato sull’istanza di completamento del modulo in accreditamento per centro diurno per soggetti non autosufficienti ex art. 18 legge regionale n. 26/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021 il dott. A G A;
L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134;
Su istanza di parte ricorrente, la causa è chiamata per la discussione orale da remoto ai sensi dell’art. 4 decreto-legge n. 28/2020 e dell’art. 25 decreto-legge n. 137/2020.
Sono collegati l’avv. F F, per la ricorrente, e gli avv.ti P S e F M S, per la Regione Puglia;
Preso atto che, nelle more del presente giudizio, l’Amministrazione resistente ha depositato nota di riscontro in data 30.4.2021, con la quale ha espressamente risposto all’istanza in oggetto, evidenziandone in modo argomentato la non accoglibilità “non essendosi verificate le condizioni che permettono alla PA di provvedere”;
Considerato che tale riscontro ha determinato il venir meno della lamentata inerzia della Regione Puglia, da ciò scaturendone il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del presente ricorso;
Considerato che le spese di lite possano essere integralmente compensate, tenuto conto dell’esito in rito della presente controversia e, comunque, della minima attività processuale svolta;