TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2010-11-15, n. 201002695

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2010-11-15, n. 201002695
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201002695
Data del deposito : 15 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01211/2007 REG.RIC.

N. 02695/2010 REG.SEN.

N. 01211/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1211 del 2007, proposto da A.I.O.P. - Associazione Italiana Ospedalità Privata, in persona del legale rappresentante p.t., Casa di Cura Cascini S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliati in Catanzaro, Piazza Matteotti n. 2, presso lo studio dell’avv. E P, che li rappresenta e difende unitamente all’avv. A F;

contro

- la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall’avv. P F e domiciliato in Catanzaro, vale De Filippis n. 280, nella sede dell’Avvocatura Regionale;

nei confronti di

Azienda Provinciale Sanitaria di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione n. 475 del 24 luglio 2007 della Giunta Regionale della Calabria, recante “Saldo Prestazioni di Ricovero anno 2005”;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Vista l’ordinanza n. 886 del 13 dicembre 2007, con cui è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalle ricorrenti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2010 il Cons. Giovanni Iannini ed uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 13 novembre 2007, depositato in Segreteria il successivo 23 novembre, l’A.I.O.P. - Associazione Italiana Ospedalità Privata, la Casa di Cura Cascini S.r.l. e la Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. hanno impugnato la deliberazione n. 475 del 24 luglio 2007 della Giunta Regionale della Calabria, recante “Saldo Prestazioni di Ricovero anno 2005”.

A fondamento del gravame le ricorrenti hanno dedotto, innanzi tutto, eccesso di potere per difetto di presupposti, istruttoria e motivazione, rilevando che la delibera altro non costituirebbe che un maldestro tentativo di far quadrare i conti della sanità.

Con il secondo motivo parte ricorrente parrebbe ricollegare l’illegittimità delle delibera impugnata all’illegittimità della precedente delibera n. 316/2005, di fissazione dei tetti di spesa, che sarebbe affetta da grave difetto di istruttoria e di motivazione e sarebbe comunque incongrua per i suoi contenuti.

Con il terzo motivo le ricorrenti hanno dedotto eccesso di potere per travisamento, difetto di motivazione ed ingiustizia manifesta, rilevando e stigmatizzando la diminuzione dei tetti di spesa per le prestazioni di ricovero, sancita con riferimento a tutte le Aziende Sanitarie, con la sola esclusione dell’Azienda di Sanitaria di Catanzaro, interessata da una forte mobilità per la presenza di un centro di eccellenza.

La diminuzione dei tetti di spesa stabilita per le Aziende Sanitarie si tradurrebbe in un aumento del tetto di spesa per le Aziende Ospedaliere.

L’operato dell’Amministrazione non sarebbe informato a criteri di trasparenza, equità, concorsualità, pari opportunità di accesso e correttezza dell’azione amministrativa, vista l’arbitrarietà delle preferenze nella distribuzione dei fondi fra i produttori di servizi.

Sarebbe stata violata ogni regola in materia di programmazione, in quanto la delibera impugnata sarebbe stata approvata a tre anni di distanza dal periodo di riferimento sulla base dell’incredibile giustificazione dei ritardi nella sottoscrizione dei contratti e nella trasmissione delle schede di dimissione.

Si è costituita la Regione Calabria, eccependo il difetto di legittimazione dell’A.I.O.P. e l’inammissibilità del ricorso per genericità e difetto di interesse e rilevando, comunque, l’infondatezza del gravame.

Con ordinanza n. 886 del 13 dicembre 2007 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalle ricorrenti.

Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Va esaminata, in via preliminare, l’eccezione di difetto di legittimazione dell’A.I.O.P., sollevata dalla Regione Calabria, che ha rilevato che tale associazione non ha agito a tutela di un interesse collettivo della categoria, ma a tutela di alcune tra le associate.

L’eccezione è fondata.

L’A.I.O.P. è un’associazione di strutture operanti nel settore della spedalità privata.

Le associazioni di settore sono legittimate a tutelare in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza nell’ipotesi in cui sia fatta valere la violazione di norme poste a tutela della categoria stessa ovvero si perseguano vantaggi comunque giuridicamente riferibili alla sfera della categoria.

Tali associazioni, per converso, non possono occuparsi della tutela giurisdizionale di interessi dei singoli iscritti ovvero di interessi in grado di dividere la categoria in posizione disomogenee. L’interesse collettivo, infatti, deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati.

La legittimazione di un’associazione di categoria è limitata, pertanto, alla proposizione di ricorsi a tutela della totalità dei suoi iscritti e non è estensibile alla salvaguardia di posizioni proprie di una parte sola degli stessi (Cons. St., sez. V, 23 settembre 2010 n. 7074;
TAR Lazio Roma, sez. II, 3 giugno 2010 n. 15013;
TAR Valle d’Aosta Aosta 11 marzo 2010 n. 25;
Cons. St., sez. V, 11 luglio 2008 n. 3451).

Nel caso di specie l’A.I.O.P. ha agito a tutela dell’interesse di singole strutture che si assumono lese dalla rideterminazione dei tetti di spesa, in vista di una pronuncia che, riguardando un atto di carattere plurimo, non può riflettersi sulle posizioni degli altri associati.

Aldilà, peraltro, dell’aspetto relativo alla natura dell’atto, v’è da notare che un’eventuale pronuncia di accoglimento sarebbe potenzialmente in grado di riflettersi negativamente sulle posizioni di alcuno fra gli associati e di creare, pertanto, una divisione all’interno della categoria, atteso che, a detta delle stesse ricorrenti, la deliberazione impugnata ha creato discriminazioni nella distribuzione delle risorse tra le varie Aziende.

Deve, pertanto, essere dichiarata la carenza di legittimazione dell’A.I.O.P., che deve essere estromessa dal giudizio.

La Regione Calabria ha avanzato, inoltre, eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

Anche tale eccezione è fondata.

Oggetto del presente giudizio è la deliberazione n. 475 del 24 luglio 2007 della Giunta Regionale della Calabria, recante “Saldo Prestazioni di Ricovero anno 2005”, con la quale sono stati rideterminati i tetti di spesa, sulla base dell’effettiva mobilità infraregionale ed extraregionale e, quindi, dei dati reali risultanti dagli atti di dimissione.

Le ricorrenti si dolgono della diminuzione dei tetti di spesa subiti da alcune Aziende Sanitarie della Regione, articolando una serie di censure brevemente richiamate nell’esposizione in fatto.

Va rilevato, innanzi tutto, che le ricorrenti non specificano se ed in quale misura l’abbattimento dei tetti si rifletta sulle posizioni di ciascuno di esse ed, in particolare, non specificano se vi sia un effettivo ridimensionamento della remunerazione delle prestazioni erogate.

Occorre tenere presente che la delibera non determina una quantità di prestazioni erogabili nel corso dell’anno, ma fissa dei dati a consuntivo, sulla base delle prestazioni effettivamente erogate, tenendo conto anche della mobilità attiva e passiva.

La lesione dell’interesse della singola struttura potrebbe derivare unicamente dall’attribuzione di un corrispettivo inferiore in relazione alla massa delle prestazioni erogate.

Le ricorrenti, tuttavia, si limitano a lamentare una diminuzione del tetto di spesa assegnato all’Azienda Sanitaria, senza alcuna indicazione riguardo all’esistenza di un’effettiva diminuzione degli introiti. Un abbattimento dei tetti di spesa non implica, però, necessariamente la lesione dell’interesse del singolo operatore, che, in ipotesi, potrebbe avere erogato una massa di prestazioni inferiore al budget assegnato e non subire, pertanto, alcuna lesione.

D’altra parte, e fermo quanto sopra precisato, vi è da constatare che la rideterminazione dei tetti di spesa effettuata con la delibera impugnata è frutto di un mero calcolo condotto in relazione a dati reali, che tengono conto della mobilità infraregionale ed extraregionale, sulla base di criteri già prestabiliti dalle precedenti delibere di fissazione dei tetti di spesa programmati, menzionate dalle stesse ricorrenti.

Sono queste ultime delibere che potrebbero risultare, eventualmente, lesive dell’interesse delle strutture, non quelle di rideterminazione sulla base dei dati a consuntivo, che potrebbero assumere autonoma forza lesiva solo nell’ipotesi in cui sia dedotta l’erroneità o il travisamento dei dati su cui sono basate.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

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