TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-10-22, n. 201402749

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-10-22, n. 201402749
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201402749
Data del deposito : 22 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03198/2013 REG.RIC.

N. 02749/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03198/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 3198 del 2013, proposto da:
S B, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano n. 42°;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149;

per l'ottemperanza

del giudicato nascente dal decreto della Corte di Appello di Messina, Sezione II Civile, R.G. nn. 74/2012, depositato in data 16.11.2012, avente ad oggetto la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente “ della somma di euro 4.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente gravame il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto in epigrafe, emanato ai sensi dell’art. 2 legge n. 89/2001, oltre interessi legali maturati successivamente alla pronuncia.

L’amministrazione resistente, nel costituirsi formalmente in giudizio, resisteva genericamente alla domanda ex adverso avanzata.

Nella camera di consiglio del 8 ottobre 2014, come in verbale, il difensore insisteva nella domanda evidenziando che alcun pagamento solutorio era nelle more intervento.

La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

Deve in primo luogo osservarsi che il presente ricorso è stato notificato in data 6 dicembre 2014 e che la notifica della decisione della Corte d’Appello in forma esecutiva - la cui clausola è stata apposta in data 4.12.2012 - all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 6.08.2013.

Ne consegue che al momento della notifica del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

La decisione di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, è stata depositata in originale ai sensi dell’art. 114, secondo comma, c.p.a. e risulta, dall’attestazione apposta in calce alla stessa dalla Corte di Appello di Messina in data 26.06.2013, che avverso la stessa non è stata proposta impugnazione.

Non risulta, viceversa, che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al decreto di cui si tratta.

E’ noto, infine, che il ricorso in ottemperanza può essere proposto anche in relazione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 2 legge n. 89/2001, in ragione della loro natura decisoria e dell’idoneità degli stessi ad acquisire efficacia di giudicato (cfr., per tutte, Cons. St., Sez. IV, n. 820/2011).

Deve, quindi, ordinarsi all’Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe.

In conclusione il ricorso va accolto nei limiti sopra specificati, dovendo quindi ordinarsi al Ministero della Giustizia di dare esecuzione, nei termini di cui in motivazione, al decreto in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina il Dirigente della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro presso il Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro - con facoltà di delega ad altro Dirigente del medesimo ufficio - quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni sessanta.

Sono dovuti, inoltre, gli interessi legali, sino al soddisfo, sulla somma complessiva in quanto, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza (assolutamente prevalente dell’Amministrazione statale) e sono liquidate in dispositivo in misura ridotta attesa la serialità della presente controversia con altre identiche trattate dal medesimo difensore nell’odierna camera di consiglio.

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