TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-06-03, n. 202201526

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-06-03, n. 202201526
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202201526
Data del deposito : 3 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2022

N. 01526/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01150/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 1150 del 2018, proposto da:
Agrimatica Software s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. L F e C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia per Lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno, già Agroinvest s. p. a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. F F e L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, al Corso Garibaldi, 103;

nei confronti


per l’opposizione

al decreto ingiuntivo n. 614/18, R. Prov. Pres., depositato in data 23 maggio 2018, notificato all'opponente in data 7 giugno 2018, con cui s’ingiunge il pagamento della somma di € 4.242,00, oltre IVA, interessi legali dalla domanda al soddisfo, nel ric. n. 00736/18 di R.G.;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia per Lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica di smaltimento del giorno 27 maggio 2022, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;


FATTO

La società ricorrente, premesso che con nota della AgroInvest s.p.a., a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del 2 novembre 2017, avente ad oggetto: “Conguaglio ex art. 3 atto pubblico di assegnazione lotto P.I.P. località F I del Comune di Nocera Inferiore”, le era stato chiesto il pagamento del conguaglio dei costi d’espropriazione del terreno, assegnatole nell’ambito del P.I.P. suddetto, con invito a provvedere al pagamento della somma di € 4.242,00 oltre Iva;
che era seguito il decreto ingiuntivo opposto, articolava, avverso il medesimo, le seguenti censure in diritto:

- A) INAMMISSIBILITÀ.

- I) ASSENZA DEI REQUISITI DI CERTEZZA, LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ DEL CREDITO, SECONDO L’ART. 642 CPC.

Tali condizioni non ricorrevano nella nota dell’AgroInvest, con la quale si richiedeva, ad ogni impresa assegnataria di lotti nel P.I.P. suddetto, una somma diversa, senza specificazione del calcolo, laddove “una corretta esegesi della normativa in tema di cessione delle aree P.I.P., non prevede il cosiddetto metodo della spalmatura sull’intero comparto secondo un criterio arbitrario, difatti ogni convenzione regola uno specifico e concreto intervento, ed il conguaglio previsto o derivante da ciascuna ha ad oggetto gli eventuali costi ulteriori d’acquisizione dell’area, su cui detto intervento insiste e che è oggetto della convenzione”;

B) NEL MERITO.

II) INCOMPETENZA. VIOLAZIONE ART. 120 D. LGS. 18.08.2000, N. 267;
ART. 27 L. N. 865/71 E ART. 107 D. LGS. N. 267/2000: i decreti di esproprio (…) erano stati adottati dal Dirigente della S.T.U., che ad avviso della ricorrente non aveva alcuna competenza, in materia espropriativa;

III) INCOMPETENZA DELL’ORGANO DEPUTATO AD EMETTERE IL DECRETO DI ESPROPRIO ALTRESÌ PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13 E 35 L. 865/71, NONCHE’ PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 106 DEL DPR 24

LUGLIO

1977 N. 616, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 51 DEL T.U SUGLI ENTI LOCALI (L. N. 142/90), VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 L. 247 DEL 1974, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI CAMPANIA N. 23 DEL 1977 E N. 51 DEL 1978, DI

RINVIO AL TITOLO II DELLA LEGGE

22

OTTOBRE

1971, N. 865, VIOLAZIONE DELL'ART. 21 L. R.

CAMPANIA

4/07/1991 N. 11, VIOLAZIONE DELL'ART. 53 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL MEZZOGIORNO,

APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

6

MARZO

1978, N. 218. CARENZA E/O MANCANZA DEL PROVVEDIMENTO CHE CONCLUDE L’ESPROPRIO. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO: l’acquisizione delle aree, da destinare alle imprese assegnatarie, era avvenuta “non già secondo i richiesti canoni di legge, bensì come effetto di un fatto illecito”, con conseguente “lesione dei diritti” delle medesime;
non potevano farsi, allora, ricadere, sui concessionari delle aree e sui loro aventi causa, i maggiori costi, determinatisi in forza di un’acquisizione delle aree, realizzate con un fatto civilisticamente illecito, “quale l’occupazione divenuta irrimediabilmente acquisitiva”, e tanto attesi i vizi, che sempre ad avviso della ricorrente caratterizzavano la procedura espropriativa, e, in primis, l’evidenziata incompetenza ad adottare il decreto di esproprio in capo al Dirigente della S.T.U., laddove competente doveva piuttosto ritenersi il Presidente della Regione Campania;

IV) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO – PERPLESSITÀ – ARBITRARIETÀ). MANCATA CHIUSURA DEL PIANO E DEGLI ESPROPRI. VTOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TIPICITÀ E NOMINATIVITÀ DEGLI ATTI AMM1STRATIVI (ART. 1 L. N. 241/90;
ART. 34 D. LGS. 18.8.2000 N. 267;
ARTT. 7 E 41 QUINQUIES L. N. 1150/42;
L.R.C. 20.3.82 N. 14). VIOLAZIONE ART. 42 COST.: la prova della mancata chiusura del P.I.P. affidato ad AgroInvest (…) era data dal fatto che, per alcuni dei lotti assegnati, il procedimento espropriativo non s’era proprio perfezionato, sicché, “sorte le criticità, il P.I.P. approvato doveva essere sottoposto a procedimento di variante e riapprovato, nonché coordinato con il P.R.G.”;

V) VIOLAZIONE ART. 11 L. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE ED AFFIDAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE E GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO INTER PARTES. VIOLAZIONE DELL’ART. 1321 DEL CODICE CIVILE. VIOLAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI DI CUI AGLI ARTT. 1337, E 1429 - 1430 DEL CODICE CIVILE. VIOLAZIONE DELL’ART. 27 L. N. 865/71, ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 41 COST.: AgroInvest s.p.a. s’era riservata la facoltà di richiedere, entro il termine previsto dalla convenzione, il pagamento di un conguaglio per i maggiori costi sostenuti, connessi alle procedure d’esproprio delle aree assegnate;
ma detta clausola “appariva, sin dall’inizio, incomprensibile”, poiché non portava alla reale percezione degli oneri aggiuntivi, né erano indicati i criteri “che avrebbero potuto far percepire un eventuale sovra-costo di tali oneri, secondo la previsione dell’art. 35 l. 685/71, tale da mettere in condizione l’impresa d’effettuare una valutazione in termini d’opportunità dell’investimento”;

VI) VIOLAZIONE ART. 20 D.P.R. 327/01 CHE HA ABROGATO GLI ARTT. 19 E 20 DELLA L. 865/71. ECCESSO DI POTERE PER MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE AI SENSI DELL’ART 24 COST.: l’Amministrazione, nell’accordo sostitutivo, aveva escluso qualsiasi partecipazione delle ricorrenti alla fase di contestazione degli indennizzi, “eliminando ogni spirito collaborativo, pure previsto dalla legge”;

VII) VIOLAZIONE ART. 3 L.241/90. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE PER LA NOTA IMPUGNATA. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELL’AZIONE DI RIPETIZIONE E DEL PRINCIPIO DELLA TRASPAR ENZA: la nota della S.T.U. era carente di motivazione, non comprendendosi “da dove deriva l’obbligo di pagamento pro-quota (che potrebbe valere per le opere di urbanizzazione, ma non per i costi di indennizzo sui lotti, ove non vi è stata opposizione)” né la stessa recava alcuna indicazione dei criteri di ripartizione, secondo cui erano state suddivise le somme richieste, né era indicato quanto, della somma da corrispondere, era da imputare a sorta capitale e quanto invece ad interessi legali e rivalutazione monetaria;
mancava, insomma, “ogni parametro matematico d’attribuzione, da cui far discendere la somma richiesta”.

L’opponente formulava istanze istruttorie e riservava la proposizione di motivi aggiunti.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia per Lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno, già Agroinvest s. p. a., con memoria di stile.

Nell’imminenza della discussione, parte opponente depositava documentazione ed uno scritto difensivo riepilogativo.

L’Agenzia opposta, del pari produceva in giudizio documentazione ed una memoria in cui, premesso in fatto che:

la società Agroinvest s.p.a. (società di trasformazione urbana ai sensi dell’art. 120 TUEL), era soggetto delegato alla realizzazione del Piano di Insediamenti Produttivi di Nocera Inferiore in località F I, in forza di convenzione rep. 2381 del 20 marzo 2000;

in qualità di mandataria del Comune di Nocera Inferiore, la stessa doveva acquisire le aree oggetto di intervento, anche mediante cessione bonaria, realizzare le opere di urbanizzazione primaria ed espletare le procedure finalizzate all’assegnazione dei lotti industriali, ivi compresa la stipula delle relative convenzioni;

in esecuzione della predetta convenzione rep. 2381, la società Agroinvest: aveva realizzato le opere di urbanizzazione;
aveva completato le procedure espropriative, mediante emissione dei decreti d’esproprio ovvero la stipula degli atti di cessione bonaria;
aveva espletato la procedura concorsuale di scelta degli assegnatari, in esecuzione del bando pubblicato nel dicembre 2000;
aveva assegnato, per quanto d’interesse, il lotto 3 alla società Agrimatica Software, per il corrispettivo di € 43.693,58 (oltre IVA), stipulando la relativa convenzione (atto pubblico per notar Calabrese rep. 119084 del 26.07.2002);
aveva previsto espressamente l’obbligo della assegnataria di versare il conguaglio ad integrazione del corrispettivo contrattuale (prezzo/mq. determinato sulla base dei costi sostenuti), nel caso in cui l’Ente epropriante avesse sostenuto maggiori costi per gli espropri (art. 3 convenzione di assegnazione);

a seguito della opposizione a stima di alcuni proprietari e della rideterminazione giudiziaria della indennità di esproprio, tuttavia, il costo per l’acquisizione delle aree ricadenti nel PIP si è incrementato di ben € 605.599,90 (rispetto a quello originario a fondamento del calcolo del corrispettivo pattuito nelle convenzioni di assegnazione), con conseguente obbligo, per gli assegnatari, di versare il conguaglio, in adempimento di quanto previsto della convenzione di assegnazione;

in particolare, per il lotto controverso n. 3, l’assegnataria doveva corrispondere la somma di € 4.242,00 (oltre Iva) a titolo di conguaglio;

non avendo la società Agrimatica Software proceduto al dovuto versamento, nonostante plurime richieste, l’Agro Invest s’era vista costretta ad attivare procedura monitoria ai sensi degli artt. 118 cpc e 633 e ss cpc.;

il T.A.R. Salerno aveva emesso D.I. n. 614/2018, con cui aveva ingiunto alla società opponente il pagamento, in favore della Società Agro Invest (ora Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno), della somma di € 4.242,00 (oltre Iva) da maggiorare degli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
d. i. avverso cui la stessa società aveva proposto la presente opposizione;

preliminarmente eccepiva l’inammissibilità - rectius irricevibilità - dei motivi II, III, IV e VI, con i quali l’opponente aveva contestato la legittimità della procedura espropriativa delle aree, ricadenti nel perimetro del PIP per plurimi asseriti vizi (incompetenza della STU a dare attuazione ad una procedura espropriativa, illegittimità degli espropri per mancata emissione nei termini dei decreti di esproprio di alcune particelle ricomprese nel PIP, illegittimità del PIP perché comprensivo di aree non inserite nello strumento urbanistico, violazione del contraddittorio per omessa partecipazione alla fase di contestazione delle indennità);
rilevava che, in disparte l’omessa indicazione degli atti contestati, dette censure erano sicuramente tardive, essendo state proposte oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla conoscenza degli atti asseritamente illegittimi, atteso che la convenzione tra il Comune di Nocera Inferiore e la STU per la realizzazione del PIP risaliva al marzo 2000;
- i decreti d’esproprio erano stati emessi nel 2002, come risultava dalla convenzione d’assegnazione con la ricorrente;
- l’opponente aveva partecipato alla procedura selettiva per l’assegnazione dei lotti, il cui bando era stato pubblicato nel dicembre 2000 (cfr. premesse dell’atto per notar Calabrese);
e la stipula della convenzione d’assegnazione, nel luglio 2002, confermava la

piena conoscenza, da parte dell’assegnataria, degli atti contestati.

Eccepiva, inoltre, l’inammissibilità del ricorso, per avere la società opponente prestato acquiescenza agli atti in questione, avendo sottoscritto la convenzione d’assegnazione, a valle della procedura ablatoria in questione, accettando espressamente la stessa procedura ed i relativi atti, ormai definitivamente ed irreversibilmente consolidati.

Nel merito, in ogni caso, l’Agenzia opposta poneva in risalto l’infondatezza del gravame, con riferimento a recente giurisprudenza della Sezione.

All’udienza pubblica di smaltimento del 27 maggio 2022, il ricorso in opposizione era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il Tribunale osserva, preliminarmente, che ai sensi dell’art. 74 (“Sentenze in forma semplificata”) del c. p. a., “nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”.

Nella specie, può senz’altro farsi applicazione della disposizione richiamata, atteso che la Sezione ha emesso numerosi precedenti conformi, i quali – in disparte l’eccepita, da controparte, irricevibilità per tardività di molte delle censure sollevate dall’opponente, la quale appare, ictu oculi, sussistere – militano, in ogni caso, anche nel senso dell’infondatezza del presente gravame.

Il riferimento è alle “sentenze da 2150/2019 a 2158/2019, aventi ad oggetto identiche opposizioni avverso i decreti ingiuntivi a carico delle imprese insediate per il pagamento del conguaglio controverso per i maggiori costi di esproprio sostenuti, a seguito di opposizione a stima”, richiamate dalla difesa dell’Agenzia opposta.

In particolare, per quanto qui rileva, nella prima delle predette sentenze, la n. 2150/2019 del 4.12.2019, emessa, dalla Sezione, nel giudizio n. 295/2015 R. G., avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo, proposta da altra società, del pari assegnataria di un lotto nell’ambito del P. I. P. di F I, contro l’Agenzia allora, come oggi, opposta, sentenza non fatta segno d’impugnazione, s’osservava quanto segue:

“FATTO

1. Con ricorso iscritto a r.g. n. 295/2015, la Agro Invest s.p.a., ora Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno (in appresso, Agenzia), adiva, ai sensi degli artt. 118 cod. proc. amm. e 633 ss. cod. proc. civ., questo Tribunale amministrativo regionale per l’ingiunzione, nei confronti della (omissis) s.r.l. (in appresso, S.), del pagamento della somma di € 26.916,59, oltre IVA, interessi moratori e spese processuali.

2. A sostegno dell’esperita azione monitoria, deduceva che:

- il Consiglio comunale di Nocera Inferiore, con delibera n. 48 del 23 novembre1999, aveva approvato il Piano di Insediamenti Produttivi (PIP) di F I, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai sensi dell’art. 27 della l. n. 865/1971, cui aveva fatto seguito il decreto sindacale di approvazione del 9 giugno 2000, prot. n. 23383, pubblicato in BURC del 26 giugno 2000;

- l’amministrazione comunale, con convenzione del 20 marzo 2000, rep. 2381, aveva delegato l’attuazione del PIP alla Agro Invest, società di trasformazione urbana ex art. 120 del d.lgs. n. 267/2000;

- ai sensi dell’art. 2 della citata convenzione, la Agro Invest era, tra l’altro, chiamata a: «a) procedere all’esproprio, ovvero, se possibile, alla acquisizione bonaria dei suoli individuati;
b) realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
c) ricercare, selezionare ed assegnare i lotti industriali alle imprese interessate»;

- in esecuzione della medesima convenzione, la Agro Invest, previ decreti sindacali di occupazione d’urgenza emessi nel periodo 2000-2001, aveva acquisito le aree destinate al PIP mediante stipula di appositi atti di cessione volontaria ovvero mediante emissione di appositi decreti di esproprio;

- a valle del completamento della procedura espropriativa, aveva, quindi, assegnato i lotti alle imprese candidate, tra cui l’odierna ricorrente, stipulando l’atto pubblico di trasferimento con cui erano stati regolati, tra l’altro, i criteri per la determinazione del prezzo, l’importo dovuto in atto pubblico con riserva di conguaglio, le modalità ed i tempi di pagamento;

- tale convenzione, dopo avere determinato il prezzo a metro quadrato del lotto assegnato ed aver dato atto dell’acconto versato, aveva previsto, all’art. 2, che il corrispettivo «corrisponde al costo di esproprio dell’intera superficie del PIP assegnata, comprensivo dei corrispettivi dovuti per le opere di urbanizzazione, per l’acquisizione dei suoli, per maggiori oneri conseguenti alla variazione dell’altezza della linea dell’alta tensione che attraversa l’intera area PIP e per tutto quanto previsto dalla convenzione tra Agro Invest s.p.a. ed i Comuni soci»;
e, all’art. 3, che «l’impresa assegnataria si obbliga a pagare un conguaglio a favore della parte concedente qualora il costo dell’esproprio risulti comunque superiore a quello previsto e pertanto il corrispettivo totale relativo alla cessione dell’area di cui innanzi, determinato convenzionalmente, risulti inferiore ai costi sostenuti dalla parte concedente … il pagamento del conguaglio dovrà essere effettuato dall’impresa assegnataria, a fronte di semplice richiesta della parte concedente ed entro tre mesi da essa … il costo definitivo di esproprio delle aree costituenti il PIP, ai fini dell’applicazione del presente articolo, sarà quello definitivamente fissato a seguito della conclusione del procedimento di stima dell’indennità di esproprio prevista dalla legge, dell’offerta e del pagamento della medesima, nonché della conclusione di eventuali contenziosi dinnanzi all’autorità giudiziaria competente ad esprimersi sull’importo dell’indennità medesima;
il suddetto corrispettivo, oltre al costo relativo al valore dei terreni acquistati, dovrà essere comprensivo di tutte le spese, onorari ed ogni altro onere, anche finanziario, sopportato dalla parte concedente per la definizione del costo finale dei suoli costituenti il PIP»;

- le indennità espropriative riconosciute erano state contestate da taluni soggetti espropriati e, quindi, rideterminate in aumento (per un ammontare complessivo di € 605.599,90) nelle adite sedi giurisdizionali (cfr. sentenza della Corte d’appello di Salerno, sez. civ., n. 240 del 12 marzo 2013;
sentenze della Corte di Cassazione civile, sez. I, n. 6221 del 13 marzo 2013, n. 15400 del 19 giugno 2013, n. 15489 del 20 giugno 2013, n. 17472 del 17 luglio 2013), con conseguente incremento del costo di acquisizione delle aree PIP attribuite alle singole imprese assegnatarie;

- di qui, dunque, la richiesta di conguaglio di € 26.916,59, oltre IVA, formulata dalla Agro Invest con nota del 20 dicembre 2013, prot. n. 4093, e rimasta senza esito da parte dell’interpellata S.

3. La proposta domanda di ingiunzione di pagamento della suindicata somma, richiesta a titolo di conguaglio del maggior costo di acquisizione del lotto assegnato alla S., era accolta da questo Tribunale amministrativo regionale con decreto presidenziale n. 136 del 13 marzo 2015.

4. Nel proporre ed argomentare l’opposizione avverso l’emesso decreto ingiuntivo (notificata il 7 maggio 2015 e depositata il 20 maggio 2015), la S. deduceva, in estrema sintesi, che: a) l’esperita azione monitoria sarebbe stata inammissibile per insussistenza dei requisiti di certezza ed esigibilità del credito vantato, essendo quest’ultimo già controverso nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto a r.g. n. 602/2014, avverso la nota della Agro Invest prot. n. 4093 del 20 dicembre 2013, recante la richiesta di relativo pagamento;
b) la procedura ablatoria dell’area PIP sarebbe stata illegittima, in quanto: ba) non tutti i decreti di esproprio relativi ai singoli lotti assegnati sarebbero stati emessi né, comunque, sarebbero stati emessi tempestivamente;
bb) essi sarebbero stati, per di più, emessi, in difetto di attribuzioni e in carenza di potere, dalla Agro Invest, anziché dal Comune di Nocera Inferiore;
bc) in ogni caso, gli stessi avrebbero dovuto promanare dal Presidente della Giunta regionale della Campania, a tanto competente ai sensi degli artt. 13 della l. n. 865/1971, 4 della l. n. 247/1974 e 53 del d.p.r. n. 218/1978, e, quindi, non dal Comune di Nocera Inferiore;
bd) il subprocedimento di determinazione dell’indennità di espropriazione sarebbe infirmato dall’omesso coinvolgimento partecipativo dell’impresa assegnataria del lotto PIP, in veste di soggetto beneficiario dell’espropriazione;
c) la perimetrazione dell’area PIP sarebbe stata illegittima, siccome compiuta in violazione delle destinazioni di zona previste dal sovraordinato strumento urbanistico generale;
e cioè, in particolare, in quanto: ca) il lotto n. 11, assegnato ad altra ditta, avrebbe interferito con un’area pertinenziale in proprietà di Autostrade per l’Italia s.p.a.;
cb) sul lotto n. 10, assegnato ad altra ditta, insisterebbe un fabbricato abusivo non demolito, impediente la divisata fruizione a fini produttivi;
d) la clausola di conguaglio contenuta nell’atto pubblico di trasferimento del lotto in favore dell’impresa assegnataria sarebbe nulla, essendo inficiata da indeterminatezza e lesiva della buona fede negoziale, e non sarebbe stata, quindi, validamente costitutiva della pretesa creditoria azionata in sede monitoria;
e) la quantificazione di quest’ultima sarebbe infirmata da deficit motivazionale.

5. L’Agenzia ricorrente resisteva, con successive memorie, all’opposizione esperita dalla S., eccependo la tardività degli ordini di doglianze rivolti alla procedura ablatoria dell’area PIP, nonché la carenza di interesse a far valere gli stessi da parte di un soggetto (cessionario del lotto PIP) diverso dal privato espropriato.

6. All’udienza pubblica del 25 settembre 2019, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In limine, è da intendersi assorbita la censura di inammissibilità dell’introduttivo ricorso per decreto ingiuntivo, incentrata dall’opponente sull’asserita insussistenza dei requisiti di certezza ed esigibilità del credito vantato, essendo quest’ultimo già controverso nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto a r.g. n. 602/2014, avverso la nota della Agro Invest prot. n. 4093 del 20 dicembre 2013, recante la richiesta di relativo pagamento.

La cognizione piena del giudizio instaurato mediante opposizione all’emesso decreto presidenziale n. 136 del 13 marzo 2015 consente, infatti, di sospingere il sindacato giurisdizionale oltre i limiti di ammissibilità della tutela sommaria ab origine invocata, sino all’accertamento della fondatezza o infondatezza della pretesa creditoria fatta valere con l’azione monitoria.

2. Sempre in limine, meritevole di favorevole apprezzamento si rivela, invece, l’eccezione di irricevibilità e inammissibilità delle censure rivolte dalla S. alla procedura espropriativa dell’area PIP (cfr. retro, in narrativa, sub n.

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