TAR Aosta, sez. I, sentenza 2022-09-02, n. 202200043
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Pubblicato il 02/09/2022
N. 00043/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
De Vizia Transfer S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, G M, M P, F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
In.Va. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M P R, R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Unité Des Communes V W, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) Riguardo al ricorso introduttivo:
a) del bando di gara con il quale è stata indetta la procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio del sub ATO E della Valle d'Aosta pubblicato sulla G.U.R.I. del 14 marzo 2022;
b) del disciplinare di gara e dei relativi allegati;
c) del capitolato speciale di appalto e dei relativi allegati;
d) di ogni altro atto premesso, connesso, presupposto e consequenziale, comunque lesivo degli interessi delle ricorrente, ivi compresi, la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unité des Communes valdôtaines Walser n. 4 del 27 gennaio 2022 recante la “Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio del sub ATO e per il quinquennio 2022-2027 eventualmente rinnovabile per ulteriori anni 2 – CIG 9082705546” e la determinazione della Centrale Unica di Committenza In. Va. S.p.A. n. 97 dell'8 marzo 2022 di approvazione degli atti di gara.
2) riguardo al ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 22 aprile 2022:
a) del bando di gara col quale è stata indetta la procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio del sub ATO E della Valle d'Aosta pubblicato sulla G.U.R.I. del 14 marzo 2022;
b) del disciplinare di gara e dei relativi allegati;
c) del capitolato speciale di appalto e dei relativi allegati;
d) di ogni altro atto premesso, connesso, presupposto e consequenziale, comunque lesivo degli interessi delle ricorrente, ivi compresi, si opus sit, la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell' l'Unité des Communes valdôtaines Walser n. 4 del 27 gennaio 2022 recante “Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio del Sub ATO E per il quinquennio 2022-2027 eventualmente rinnovabile per ulteriori anni 2 – CIG 9082705546” e la determinazione della Centrale Unica di Committenza In. Va. S.p.A. n. 97 dell'8 marzo 2022 di approvazione degli atti di gara, nonché
e) della “risposta PI011745-22 al quesito PI010352-22”, pubblicata il 20 aprile 2022, con la quale la stazione appaltante ha, inter alia, comunicato che, a seguito di “un'attenta analisi”, l'importo a base di gara dovrebbe reputarsi congruo;
f) del documento denominato “Chiarimenti”, trasmesso il 21 aprile 2022, con la quale la stazione appaltante trasmetteva una risposta parziale ai quesiti sollevati dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di In.va. Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2022 il dott. G P e uditi per le parti l’avv. G M per la società ricorrente e l’avv. M P R per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. del 14 marzo 2022, In.Va. S.p.A., in qualità di centrale unica di committenza per conto dell’Unità dei Comuni Valdostani Walser (Unité des Communes valdôtaines Walser), ha indetto la gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio del Sub ATO E, per il quinquennio 2022-2027, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni (CIG 9082705546).
Il menzionato Sub ATO E include i comuni del comprensorio Mont Rose e del comprensorio Walser.
La società ricorrente è l’attuale gestore del servizio presso la Unité des Communes Mont Rose.
In questa veste, in adempimento delle direttive ARERA, ha provveduto a trasmettere il piano finanziario contabile relativo all’appalto in essere.
Ad avviso della ricorrente, De Vizia Transfer, dal predetto piano finanziario emerge che l’importo posto a base della gara in argomento, relativamente al territorio relativo ai comuni Mont Rose, sarebbe capiente esclusivamente per le spese correnti di gestione, con conseguente mancata compensazione degli investimenti e degli ammortamenti in mezzi ed attrezzature, previsti dalla lex specialis.
La sottostima dei costi investirebbe anche il comprensorio di Walser, attesa l’unicità della gara e del servizio.
La ricorrente, pur avendo segnalato più volte alla stazione appaltante, sia verbalmente sia con nota di richiesta di adozione di provvedimenti in autotutela, l’asserita erronea sottostima dei costi, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
2.- Per questo, De Vizia Transfer ha proposto l’odierno ricorso, notificato il 13 aprile 2022 e depositato il successivo 14, col quale ha formulato le seguenti censure:
1) Violazione dell'art. 23 d. lgs. n. 50 del 2016;Violazione dell'art. 30 d. lgs. 50 del 2016;eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza d’istruttoria. Irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa.
La lex specialis di gara pone a base d’asta l’importo di € 6.115.915,00 IVA esclusa (per i servizi base e il periodo di cinque anni). Tale importo risulterebbe gravemente sottostimato e notevolmente inferiore ai costi minimi incomprimibili degli investimenti e delle spese di gestione necessari per la corretta esecuzione del servizio. L’importo sarebbe quindi immediatamente lesivo degli interessi dei potenziali concorrenti, i quali sarebbero in grado di aggiudicarsi la gara solo formulando un’offerta in perdita.
I rilievi riguardano, in particolare:
a) Il costo del carburante (gasolio) quantificato nel Progetto Tecnico a base di gara in €/l 1,174 come media nel periodo novembre 2020 - ottobre 2021.
La quantificazione sarebbe palese incongrua in quanto riferita al costo industriale di produzione anziché al prezzo al consumo, il quale, nel medesimo periodo di osservazione, risulta pari ad €/l 1.433, con una sottostima di oltre il 22%. Prendendo come riferimento la stessa base dati utilizzata nel progetto tecnico (Ministero MISE - https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-mensili-carburanti?pid=2 - Andamento del prezzo medio mensile del gasolio), risulta che il costo medio del gasolio è pari a €/l 1,685 (+43,47%), con un valore riferito al mese di marzo e con la riduzione delle accise decise dal Governo di €/l 1,970, ovvero un valore di oltre il 67% superiore rispetto al costo a base di gara. Va inoltre aggiunto che le predette quotazioni fanno riferimento al gasolio ordinario, laddove nei mesi da novembre a marzo, a causa delle temperature che caratterizzano il territorio, è indispensabile alimentare gli automezzi con gasolio invernale, ovvero additivato con prodotti antigelo, il cui costo è mediamente superiore del 15-20% rispetto a quello ordinario.
b) L’errata quantificazione degli importi a base di gara riguarderebbe anche altri profili.
In sintesi, l’importo annuo dei servizi posto a base di gara così come definito nei documenti di gara e pari a € 1.223.183,00, presenterebbe una serie di errori di calcolo tale da determinarne, sulla base degli impieghi, dei costi unitari e delle quantità previsti dalla Stazione Appaltante, una errata quantificazione in difetto per 127.538,77€/anno, ovvero € 956.540,78 considerando l’arco temporale di 7,5 anni posto a base di gara, compresi i 2 anni di rinnovo opzionale e 6 mesi di proroga tecnica.
c) il costo delle forniture e l’elenco prezzi posto a base di gara risulterebbe inadeguato e sottostimato rispetto ai reali valori di mercato (es. container scarrabili, press-container).
d) irrealizzabilità del servizio per arbitraria previsione delle quantità dei rifiuti oggetto di raccolta, con contestuale attivazione del servizio di raccolta stradale del rifiuto organico, in relazione a fattori sia oggettivi sia soggettivi.
e) irrealizzabilità del servizio stradale per arbitraria riduzione delle frequenze di svuotamento e vessatorietà delle condizioni di servizio a carico del futuro gestore.
3.- Successivamente alla notifica dell’odierno ricorso, la ricorrente, in data 16 aprile 2022 – nell’evidenziare l’incongruità della base d’asta - chiedeva alla stazione appaltante l’adozione di provvedimenti in autotutela e, comunque, di differire il termine per presentare le offerte, fissato al 27 aprile 2012, ad una data successiva alla camera di consiglio per la discussione dell’istanza cautelare, prevista per il giorno 10 maggio 2022.
A seguito dell’istanza, la stazione appaltante, in data 20 aprile 2022, pubblicava una risposta (PI011745-22 al quesito PI010352-22) con la quale chiariva che: “l’Amministrazione Committente, sulla base di un’attenta analisi eseguita con la collaborazione dei progettisti, ritiene che l’importo posto a base di gara del servizio sia congruo. Tale circostanza verrà meglio esplicitata dinanzi al TAR Valle d’Aosta in occasione dell’udienza del 10 maggio 2022”.
La ricorrente, a sua volta, con nota del 20 aprile 2022, nel rilevare la carenza di dati o argomentazioni concrete, chiedeva di conoscere i documenti progettuali sui quali si fonderebbe l’assunto della stazione appaltante in merito alla congruità della base d’asta e reiterava la richiesta di differimento del termine per la presentazione delle offerte.
In seguito al sollecito, la stazione appaltante, in data 21 aprile 2022, forniva, con appositi “Chiarimenti”, riscontro che, tuttavia, la ricorrente riteneva parziale, in quanto non contenente alcuna indicazione circa la richiesta di differimento del termine per la presentazione delle offerte.
4.- In relazione a quanto sopra, la ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 22 aprile 2022, col quale ha proposte le ulteriori seguenti censure:
1) Violazione e dell'art. 23 d. lgs. 50 del 2016;Violazione dell'art. 30 d. lgs. n. 50 del 2016;eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria. Difetto di motivazione. Irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa.
Le considerazioni ed i calcoli esposti nel documento trasmesso da ultimo dalla stazione appaltante, lungi dal confutarli, confermerebbero la fondatezza dei rilievi mossi col ricorso introduttivo ed evidenziati anche nel quesito formulato in data 11 aprile 2022 alla stazione appaltante.
I rilievi riguardano in particolare i seguenti profili:
a) Errata stima del costo del personale impiegatizio:
La stima di €/anno 70.000 contenuta nel documento sarebbe errata, atteso che il costo effettivo delle due unità di personale impiegatizio previste dal CSA ammonterebbe ad € 88.475,62 annui.
b) Errata stima del costo dell’Ispettore ambientale:
Il costo della relativa prestazione non viene considerato nel documento trasmesso dalla stazione appaltante per giustificare la presunta congruità dell’importo a base d’asta, nonostante sia esplicitamente riportato nell’Allegato 17, Capitolo 5 – Quadro economico generale su base annua, ed ammonta ad €/anno 22.080 + 15% a titolo utile e spese generali, ovvero all’importo annuo di €/anno 25.392,00.
c) Errata quantificazione dei costi di ammortamento delle attrezzature.
Nei documenti di gara ed in quelli forniti in sede di chiarimento, l’ammortamento sarebbe stato erroneamente calcolato dalla stazione appaltante in 7 e 15 anni anziché nei 5 anni, corrispondenti alla durata dell’appalto. La dilatazione del periodo di ammortamento si tradurrebbe nell’imporre a carico dell’impresa aggiudicataria un onere, anche successivo alla cessazione del rapporto contrattuale, riferito ad attrezzature che non avrebbero alcuna concreta possibilità di essere utilizzate in altri appalti, atteso che le stazioni appaltanti chiedono in genere, in occasione dell’affidamento del servizio, la fornitura di attrezzature nuove specificamente acquistate per il servizio richiesto. La quantificazione risulterebbe, nel caso in questione, ancora più arbitraria atteso che la stazione appaltante pretende che le attrezzature al termine dell’appalto restino di sua proprietà.
Pertanto, prendendo a base i valori indicati nel documento di chiarimento, ne deriva che, riportando a 5 anni il periodo di ammortamento per i contenitori per i quali la stazione appaltante ha indicato i diversi periodi di 7 e 15 anni, si perviene ad importi annui superiori, rispettivamente, di € 26.329,94 e di € 36.244,64.
d) Maggiori oneri per acquisto di gasolio:
Il chiarimento fornito dalla stazione appaltante confermerebbe la sottostima del costo del carburante. Prendendo a base i valori di riferimento desumibili dal piano contabile finanziario, trasmesso in adempimento alle direttive ARERA, e facendo riferimento al costo del gasolio per il servizio anche del solo territorio di Mont-Rose gestito dalla ricorrente medesima, al netto della maggiorazione per gasolio “invernale”, del costo del gasolio del sub-appaltatore e del gasolio previsto nel territorio di Walser, emerge che i “pochi punti percentuali” citati dalla stazione appaltante, che rappresenterebbero lo scostamento del costo reale, nel mese di marzo (ovvero con la condizione di favor derivante dalla provvisoria riduzione delle accise da Decreto del Governo), ammontano al 37,6%.
Pertanto, il costo del gasolio a marzo, come da tabelle ministeriali, al netto di IVA, avrebbe dovuto essere stabilito in €/litro 1,615, contro gli €/litro 1,174 posti a base di gara.
e) Affitto e spese cantiere:
Trattasi di oneri ricompresi tra le spese generali, come indicato dall’Art.