TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-11-17, n. 202102035
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Testo completo
Pubblicato il 17/11/2021
N. 02035/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00592/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 592 del 2018, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Bombardiere, Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Crotone del 16.03.2018, prot. n. -OMISSIS-, di diniego del rinnovo di iscrizione nella white list .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il Dott. Arturo Levato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La -OMISSIS-, società operante nel settore dell’edilizia, impugna il provvedimento n. -OMISSIS- del 16.03.2018 adottato dalla Prefettura di Crotone, con cui è stata respinta la richiesta di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco di fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, c.d. white list , sull’assunto della mancata ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. b) D.P.C.M. 18.04.2013.
La determinazione avversata è stata adottata in quanto la società risulta menzionata nell’ordinanza di applicazione di misura coercitiva ex art. 292 c.p.p., -OMISSIS-R.G.N.R. del 28.12.2017, emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Catanzaro nell’ambito del procedimento penale originato dall’operazione di polizia denominata “ -OMISSIS- ”.
In particolare è emerso che -OMISSIS-, classe 1991, accusato del reato di cui agli artt. 110 e 629, comma 2, c.p. e art. 7, l. n. 203/1991 e figlio del capo cosca -OMISSIS-, avrebbe, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dall’associazione mafiosa strongolese, minacciato e costretto -OMISSIS-, titolari della società ricorrente, ad assumere come operaio il familiare-OMISSIS-, nonché a noleggiare un escavatore riconducibile a tale famiglia, in occasione dei lavori di riqualificazione del centro storico di -OMISSIS-, aggiudicati dal Comune nel 2014.
Con un unico e articolato motivo, la ricorrente prospetta quindi l’illegittimità del provvedimento gravato, poiché viziato da violazione dell’art. 2, comma 2, lett. b) D.P.C.M. 18.04.2013, in relazione all’art. 84, commi 3 e 4, D. Lgs. n. 159/2011, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità ed eccesso di potere.
2. Resiste il Ministero dell’Interno, che confuta le avverse deduzioni, chiedendo la reiezione della domanda di annullamento.
3. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS--previo incombente istruttorio, adempiuto dalla p.a. intimata- la richiesta di tutela interinale è stata respinta per carenza di fumus boni iuris .
4. All’udienza pubblica del 20 ottobre 2021, in prossimità della quale sono state depositate memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Per mezzo dell’indicata e unica doglianza, la deducente sostiene l’erroneità della statuizione di diniego, in quanto gli elementi posti a base della stessa risulterebbero inidonei a comprovare il rischio per la società di sottoposizione al condizionamento mafioso.
In tal senso, la ricorrente evidenzia il ridotto arco temporale in cui-OMISSIS- ha lavorato alle dipendenze della società -pari a 63 giorni, sebbene nell’atto