TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2016-01-13, n. 201600086

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2016-01-13, n. 201600086
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201600086
Data del deposito : 13 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01891/2014 REG.RIC.

N. 00086/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01891/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1891 del 2014, proposto da:
Vibo Sviluppo S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. D C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F I in Catanzaro, Larghetto Spirito Santo, 3;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34;

per l'annullamento

del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, Direzione Generale incentivi alle imprese, n. 4407 del 27/10/2014 di revoca parziale finanziamento;di ogni altro atto connesso, collegato, precedente, presupposto e consequenziale ed in particolare, ove occorra, dei seguenti atti: l) la nota ministeriale n. 57924 del 29.10.2014, in allegato alla quale è stato inviato il decreto;
2) la nota ministeriale n. 51032 del 3.10.2014 con cui sono state esposte le asserite ragioni della revoca de qua;
3) la nota ministeriale n. 43517 del 5.9.2014 contenente anch'essa l’indicazione delle asserite ragioni della revoca de qua;
4) la nota ministeriale n. 20761 del 26.5.2014 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca;
5) la nota n. 17246 del 9.5.2014 con cui è stato ritenuto non ammissibile il rendiconto trasmesso dalla società ricorrente nel febbraio 2014 e relativo alle spese di gestione dell'anno 2013;
6) la nota ministeriale n. 26813 dell'1.8.2013 con cui è stata, tra I'altro, richiesta la restituzione dell'importo di euro 1.657.93 8,64;
7) la nota ministeriale n. 19863 del 10.6.2013, con cui è stata contestata l'iscrizione nel bilancio della società ricorrente della somma di euro 8.157.938,64 riconosciuta con decreto n. 9803 del 28 settembre 2011 e liquidata con decreto n. 9992 del 5.12.2011;
8) la nota ministeriale n. 14654 del 29.04.2013, con cui è stata ribadita la richiesta di versamento presso la Banca d'Italia della somma di euro 8.157.938,64 riconosciuta con decreto n. 9803 del 28 settembre 2011 e liquidata con decreto n. 9992 del 5.12.2011;
9) la nota ministeriale n. 33625 dell'11.10.2012, con cui è stato chiesto il versamento presso la Banca d'Italia della somma di euro 8.157.938,64 riconosciuta con decreto n. 9803 del 28 settembre 2011 e liquidata con decreto n.9992 del 5.12.2011.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2015 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Vibo Sviluppo, società a capitale pubblico maggioritario, è il soggetto responsabile del Patto territoriale della Provincia di Vibo Valentia.

Ha esposto che, a seguito di richiesta (nota n.106 del 20 novembre 2007) di rimodulazione del patto generalista - allo scopo di riutilizzare, per la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali, le risorse originariamente impegnate ma non impiegate a seguito di rinunce e/o revoche -, con decreto n.9803 del 28 settembre 2011, il competente Direttore Generale impegnava la somma di € 8.157.938 (nella nota ministeriale di proposta di rimodulazione n.38991 del 25.11.2010, la somma veniva ripartita in € 6.500.000 per la realizzazione dell’opera infrastrutturale e € 1.631.587,73 quale 20% per lo svolgimento dei compiti amministrativi, ai sensi dell’art.3 della delibera CIPE del 17 marzo 2000);
lo stesso dirigente, con successivo decreto n.9992 del 05 dicembre 2011, liquidava l’importo impegnato a favore della Vibo Sviluppo spa.

Il Ministero, a seguito di approfondimenti, con nota prot. n.33625 del 11 ottobre 2012, invitava la Vibo Sviluppo s.p.a. a rendere disponibile, presso apposito conto, l’importo corrisposto e, con successive note di diffida, la invitava alla restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite quale Soggetto responsabile;
quindi, con nota prot. n.20761 del 26 maggio 2014, comunicava l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del provvedimento di liquidazione n.9992 del 5 dicembre 2011 e del presupposto provvedimento di impegno n.9803 del 28 settembre 2011.

Il Ministero, quindi, disponeva la revoca parziale, con il provvedimento n.4407 del 27.10.2014, dell’importo pari a euro 1.631.587,73, sulla base delle seguenti argomentazioni: “ non spetta al soggetto responsabile … a valere sulle predette economie, alcuna ulteriore somma a titolo di contributo globale, essendo già stato liquidato l’incremento pari al 25 % previsto dal citato art.8 bis del d.l. n.81/2007 ”.

Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha proposto l’odierno ricorso, deducendo i seguenti motivi:

I) Violazione dell’art.7 della L.n.241/1990. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione : l’amministrazione non avrebbe tenuto conto delle deduzioni difensive prodotte dalla società nell’ambito del contraddittorio procedimentale e la partecipazione procedimentale sarebbe stata priva di qualsiasi valenza sostanziale;

II) Violazione dell’art.3 della L.n.241 del 1990. Difetto di motivazione. Violazione delle norme e dei principi in materia di autotutela. Violazione del principio di imparzialità sotto il profilo della mancata comparazione degli interessi. Violazione dell’art.21 nonies della L.n.241/1990 : il provvedimento impugnato non avrebbe indicato l’interesse pubblico attuale e concreto a tutela del quale è stata disposta la revoca parziale del beneficio concesso alla società ricorrente;
avrebbe omesso la doverosa comparazione tra l’interesse pubblico perseguito dal Ministero e il consolidato interesse della società Vibo Sviluppo a mantenere i fondi de quibus;
non avrebbe valutato la buona fede della società;

III) Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Difetto di motivazione. Illogicità : la revoca riguarderebbe solo il provvedimento di impegno e non anche quello di liquidazione (decreto n.9992 del 5 dicembre 2011);

IV) Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi