TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-10-14, n. 202200797

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-10-14, n. 202200797
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202200797
Data del deposito : 14 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2022

N. 00797/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00260/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 260 del 2018, proposto da
E P S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato V P A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Inail - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M Z, M C e V S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M Z in Bologna, via Amendola 3;

Inail Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro -Sede di Reggio Emilia, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento dell’

INAIL

Sede di Reggio Emilia comunicato in data 29.01.2018, recante il rigetto delle osservazioni riferite alla valutazione di non ammissibilità a contributo del progetto presentato;

- del provvedimento dell’

INAIL

Sede di Reggio Emilia comunicato in data 21.11.2017, recante il preavviso di rigetto dell’istanza di ammissione a contributo;

- degli atti di svolgimento della procedura selettiva pubblica di avviso pubblico ISI 2016 per il finanziamento alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione 4 dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e successive modifiche e integrazioni;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque collegato a quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inail - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 settembre 2022 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente ha presentato domanda di ammissione a contributo in relazione a progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese, in particolare per perseguire un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

Dopo un primo giudizio di non ammissibilità del progetto in quanto, non essendo datato il certificato di taratura dell’accelerometro adoperato per le misurazioni, è stato ritenuto impossibile determinare la validità delle operazioni effettuate e, quindi, non si è potuto ritenere provato il miglioramento delle condizioni post intervento (la sostituzione di due escavatori con altri due dello stesso modello di quelli sostituiti), la ricorrente ha formulato le proprie osservazioni.

Ciononostante, INAIL ha ritenuto che il progetto presentato dalla ricorrente non fosse comunque ammissibile a contributo in quanto, “Per le attività svolte durante la misurazione delle vibrazioni riportate nell’integrazione al rischio vibrazioni prodotta con le osservazioni non stati riportati i tempi di misura;
si ritiene che in perizia giurata e nelle tabelle degli Allegati tecnici al Documento di valutazione del rischio vibrazioni siano stati riportati valori di esposizione WBV complessivi (sia per le macchine da sostituire che per quelle da acquisire) e che non risultino distinte le suddette attività, i tempi di misura a queste corrispondenti ed i corrispondenti livelli di vibrazione. Si ritiene quindi che non sia tuttora possibile comparare la situazione ante operam con la situazione post operam e di conseguenza che non sia adeguatamente documentato il miglioramento”.

Nel fare ciò l’amministrazione sarebbe incorsa, secondo quanto dedotto in ricorso, nelle seguenti violazioni:

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