TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-03-12, n. 202400324

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-03-12, n. 202400324
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400324
Data del deposito : 12 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2024

N. 00324/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01106/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P C, V R D, P L, S F M, D S, rappresentati e difesi dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sannicandro di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

A P, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo ufficio, in Bari, corso Trieste 27;

nei confronti

M D P, rappresentato e difeso dagli avvocati Ignazio Lagrotta, Emilia Straziuso e P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Wind Tre S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Cellnex Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'accertamento e la declaratoria

- del carattere abusivo della stazione radio base installata in Sannicandro di Bari, sul terrazzo dell'edificio di Via Mascagni civ. 7-9,

con annullamento,

previa concessione di idonea misura cautelare,

- del provvedimento dirigenziale del Comune di Sannicandro di Bari, Sezione Tecnica - Servizio Lavori Pubblici, prot. n. 7586 del 17.07.2023, ad oggetto “STAZIONE RADIO BASE A SERVIZIO DELLA TELEFONIA MOBILE WIND TRE S.P.A. SU INFRASTRUTTURA DI PROPRIETÀ GALATA S.P.A., COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI (BA) VIA MASCAGNI, 9”;

- del parere

ARPA

Puglia prot. n.41186 del 30.06.2020;

- della nota

ARPA

Puglia prot. n. 80390 del 17.11.2020;

- del provvedimento dirigenziale del Comune di Sannicandro di Bari, Sezione Lavori Pubblici, prot. n. 11361 del 5.12.2020, recante invito a riprendere le lavorazioni per l'installazione della su indicata stazione radio base;

- di ogni atto connesso, ancorché ignoto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Chimienti Pasquale il 4-5.12.2023:

per l’accertamento

del carattere abusivo dell’edificio per civile abitazione con stazione radio base sul terrazzo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sannicandro di Bari, di M D P, di A P, di Wind Tre S.p.A. e di Cellnex Italia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2024 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori l'avv. L P, per la parte ricorrente, l'avv. M D, per il Comune resistente, l'avv. M L C, per l'A P, l'avv. G S, per la Wind Tre spa, e l'avv. P C, per il controinteressato D P M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 28.09.2023 e depositato in Segreteria in data 11.10.2023, P C, V R D, P L, S F M, D S adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.

Esponevano in fatto che con deliberazione consiliare n. 55 del 28.06.2000 il Comune di Sannicandro di Bari (BA) approvava la disciplina regolamentare per l’installazione delle antenne di telefonia cellulare e similari, compresi gli impianti per antenne emittenti e ripetitori di segnali televisivi.

Successivamente, nel 2006 la Regione Puglia approvava il Regolamento n. 14 che statuiva quanto segue all’art. 1, capo B, comma 5: “L’insediamento di nuovi impianti radiotelevisivi è consentito unicamente in aree esterne al perimetro del centro abitato, secondo la definizione di cui all’art. 3 D.Lgs. 285/1992, salvo comprovate e documentate esigenze di servizio”.

In tesi dei ricorrenti, con istanza acquisita dal SUAP in data 01.05.2020, la società Galata S.p.A. - oggi Cellnex S.p.A. - in violazione delle dette norme regolamentari chiedeva al Comune di Sannicandro di Bari l’autorizzazione all’installazione di impianto di telefonia mobile sul terrazzo dell’edificio di Via Mascagni 7-9 posto nel cuore del menzionato centro abitato.

Dopo novanta giorni, Galata S.p.A. reputando, in tesi erroneamente, formato il silenzio-assenso sulla detta istanza, provvedeva a dare avvio ai lavori edilizi.

Con atto stragiudiziale del 26.06.2023, gli odierni ricorrenti, nella qualità di cittadini residenti nella zona di Via Mascagni, come tali esposti alle emissioni elettromagnetiche dell’impianto, invitavano il Comune di Sannicandro di Bari ad attivare immediato procedimento repressivo stante:

(i) la consumata violazione di legge conseguente all’avvio dei lavori edilizi sul falso presupposto dell’avverato silenzio-assenso alla data del 30.07.2020;

(ii) la consumata violazione del Regolamento comunale del 2000 e del Regolamento regionale del 2006, recanti divieto di installare stazioni radio base nel centro abitato;

(iii) il conseguente carattere abusivo dell’intervento edilizio sul terrazzo di Via Mascagni 7-9;

(iv) l’irregolarità urbanistica ed edilizia dello stesso edificio di Via Mascagni 7-9, catastalmente censito al foglio di mappa 53, particella 379;

(v) il grave pericolo per l’incolumità pubblica correlato alla mancata verifica della sicurezza statica del detto edificio e al posizionamento della stazione radio base all’altezza della ringhiera del terrazzo che sporge su stradina priva di marciapiedi, avente larghezza di mt. 3,15.

In risposta, il dirigente della Sezione Tecnica del menzionato Comune comunicava a mezzo della nota impugnata l’insussistenza dei presupposti per un intervento repressivo.

Ulteriore dato che secondo i ricorrenti doveva sottolinearsi era il fatto che nel corso dell’anno 2020 il Comune di Sannicandro di Bari, con nota dirigenziale prot. n. 10480 del 13.11.2020, aveva sospeso i lavori di realizzazione dell’impianto di telefonia mobile in esame per ragioni di salute pubblica correlate alla vicinanza di una scuola materna, salvo poi, con nota prot. n. 11361 del 5.12.2020, autorizzarne la ripresa.

Avverso tali esiti procedimentali insorgevano i ricorrenti, impugnando i provvedimenti meglio indicati in epigrafe.

Con un primo motivo di ricorso gli istanti si dolevano dell’illegittimità degli atti per “ Violazione dell’art. 87 c. 9 d.lgs 01.08.2003, n. 259, avuto riguardo all’art. 37 d.l. 08.04.2020. n. 23. convertito con la legge n. 40/2020.”

Secondo la prospettazione fornita dai ricorrenti, i lavori di installazione della stazione radio base avvenivano sull’erroneo presupposto per cui, in data 30.07.2020, si fosse perfezionato il silenzio-assenso per il decorso dei 90 giorni a far data dall’istanza acquisita dal SUAP in data 1.05.2020.

Mediante un secondo motivo di ricorso gli interessati lamentavano l’illegittimità degli atti per “ Violazione del Regolamento comunale in materia di antenne di telefonia cellulare e simili approvato con Delibera consiliare n. 55 del 28.06.2000 in relazione all’art. 1, Capo B, c. 5 del Regolamento della Regione Puglia 14.09.2006, n. 14, tenuto conto della legge regionale Puglia 08.03.2002, n.

5. Violazione dell’art. 8 u.c. della legge 22.02.2001, n. 36, nel testo vigente alla data del 30.07.2020, cioè alla data del supposto silenzio-assenso comunale. Violazione del D.M. 10.09.1998, n. 381. Eccesso di potere per erronea presupposizione.”

In tesi, alla data di avvio dei lavori di installazione della stazione radio base per cui era causa, erano vigenti nel territorio di Sannicandro di Bari:

(i) il Regolamento comunale approvato con la delibera consiliare n. 55/2000 che poneva tassativo divieto per siffatte installazioni nel centro abitato;

(ii) il Regolamento della Regione Puglia n. 14/2006 che ribadiva detto divieto.

Poiché la Via Mascagni era posta nel centro abitato di Sannicandro di Bari conseguiva l’illegittimità dell’intervento edilizio eseguito da Wind Tre S.p.A. e Galata S.p.A. per violazione dei detti due Regolamenti e per falsa presupposizione in ordine all’impossibile avveramento del silenzio assenso in data 30.07.2020.

Tramite terzo motivo di doglianza i ricorrenti lamentavano l’illegittimità degli atti per “ Violazione dell’art. 97 comma 2 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, per carente motivazione e per illogicità manifesta.”

Il dirigente comunale, a fronte della richiesta a firma degli odierni ricorrenti di verificare l’irregolarità urbanistica ed edilizia dell’edificio di Via Mascagni 7-9 inficiato da pregressi plurimi interventi edilizi senza titolo, confessava, secondo i ricorrenti, di non aver eseguito istruttoria sul punto, perché gli atti permissivi in sanatoria rilasciati al proprietario dell’immobile sarebbero stati riconducibili al suo predecessore.

Mediante quarto motivo di ricorso gli istanti si dolevano dell’illegittimità degli atti per “ Violazione della normativa statale e regionale in materia di sicurezza statica degli edifici. Violazione degli artt. 64, 65, 71,72 DPR 06.06.2001, n. 380. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria in relazione all’art. 2730 cod. civ.”.

Secondo la visione presentata dagli interessati, la installazione di stazione radio base sul terrazzo di un edificio era idonea ad incidere sulla sicurezza e sulla statica dell’edificio stesso e pertanto necessitava del previo rilascio dell’autorizzazione e del collaudo tecnico a tutela della sicurezza dell’abitato.

Di conseguenza ed in tesi, le società controinteressate non avevano depositato presso il Comune la documentazione richiesta dal Testo Unico edilizia.

Per il tramite di un quinto motivo di ricorso gli interessati lamentavano l’illegittimità degli atti impugnati per “ Violazione degli articoli 1, 3 c. 2 e 10 c. 1 delle Preleggi. Violazione dei princìpi di buon andamento e di autolimitazione della discrezionalità amministrativa. Violazione del Regolamento comunale di Sannicandro di Bari approvato con Delibera consiliare n. 55/2000 in relazione all’art. 1, Capo B, c. 5 del Regolamento della Regione Puglia 14.09.2006, n. 14, tenuto conto della legge regionale Puglia 08.03.2002, n.

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