TAR Bolzano, sez. I, ordinanza cautelare 2011-11-22, n. 201100159
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N. 00159/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00241/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 241 del 2011, proposto da:
C M Z, rappresentato e difeso dagli avv.ti D D P e L A M, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest’ultimo in Bolzano, via Duca D'Aosta, 51;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, domiciliata per legge in Trento, Largo Porta Nuova, 9;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della difesa del 24 agosto 2011, notificato il 6.9.2011.
Visti il ricorso e l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 il dott. Peter Michaeler e uditi per le parti i difensori l'avv. Prof. Daria de Pretis per il ricorrente e l’avv. De Nicolò Guido per l’amministrazione resistente.
Da un primo sommario esame il ricorso non pare infondato sotto il profilo del fumus boni iuris (dubbia applicazione retroattiva di una norma disciplinare e automatismo espulsivo, più volte censurato dalla Corte Costituzionale).
Essendo il ricorrente privo di stipendio dal settembre 2011, sussiste anche il periculum in mora.