TAR Bari, sez. III, sentenza 2014-12-11, n. 201401542
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N. 01542/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2008, proposto da:
Kebar S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. G B, F L, con domicilio eletto presso G B in Bari, Via Marchese di Montrone, n.106;
contro
Regione Puglia in Persona del Presidente P.T., rappresentata e difesa dall'avv. L F, con domicilio eletto presso L F in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n.31-33;
Comune di Bari in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. V B, con domicilio eletto presso V B in Bari, c/o Avv.ra Comunale Via P.Amedeo, n. 26;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 313561 del 21 novembre 2007 con cui il Direttore della Ripartizione Sviluppo economico del Comune di Bari, ha comunicato il definitivo arresto del procedimento amministrativo avviato su istanza di parte ricorrente per la concessione demaniale marittima di area ex sciala San Michele in Bari - S. Spirito;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente, in quanto lesivo della propria sfera giuridica, ivi comprese -ove occorra- la presupposta nota prot. n. 196008/VIII/7delI'8.8.2005 della medesima Ripartizione comunale (unitamente alla nota prot. n. 315827 del 28.11.1.2006) e la nota della Ripartizione Urbanistica ed edilizia privata prot. n. 332119 del 10.12.2007 (unitamente alla nota prot. n. 180522 del 19.7.2005).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia in Persona del Presidente P.T. e di Comune di Bari in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 35, co. 1 lett. C cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Caterina Bavaro e L F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Va preliminarmente evidenziato che il Collegio non ritiene di accogliere la richiesta di riunione (e contestuale rinvio) del giudizio con il procedimento n. 151/09, instaurato dalla ricorrente avverso il definitivo rigetto dell’istanza di concessione demaniale marittima.
La vetustà del presente giudizio e la circostanza che esso sia ormai maturo per la decisione (non altrettanto è a dirsi per il ricorso del 2009), sconsigliano di procedere nel senso richiesto dal ricorrente.
Con ricorso notificato il 26/28 gennaio 2008 e depositato il 7/2/2008, Kebar s.r.l. ha impugnato - in primis - la nota del 21/11/2007 con la quale il Direttore della Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari ha notiziato la società di aver concluso il procedimento avente ad oggetto il rilascio della concessione demaniale marittima richiesta dall’odierna ricorrente, “trasmettendo l’intero fascicolo alla Regione Puglia - settore demanio marittimo - in qualità di ente gestore del demanio, per le valutazioni ed i provvedimenti di competenza”.
A detta della ricorrente, la nota sarebbe illegittima per violazione e falsa applicazione dell’art. 105 co. 2 lett L d. l.vo 112/98 (avendo erroneamente il Comune declinato la propria competenza), nonché per violazione del termine finale di conclusione del procedimento (art. 7 D.M. 30/3/1994 n. 765) e dell’art. 10 bis l. 241/90.
La Regione Puglia ed il Comune di Bari hanno resistito alla domanda.
All’udienza del 26/11/2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
Va dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse: ed invero, come risultante ex actis (cfr. relazione datata 20/5/2014 di adempimento all’ordinanza presidenziale a firma del dirigente del ufficio demanio marittimo regionale), l’impugnata nota risulta “superata” dall’intervenuto rigetto dell’istanza di concessione recato dal provvedimento prot. n. 20/12471/P emesso dal dirigente del settore demanio e patrimonio della Regione Puglia in data 25/11/08 (atto oggetto del giudizio n. 151/09, tuttora pendente).
Non può che rilevarsi, dunque, il difetto sopravvenuto di interesse in relazione al presente giudizio, in quanto dall’accoglimento del gravame il ricorrente non trarrebbe alcuna utilità, essendo intervenuto un nuovo e diverso provvedimento negativo su cui si sposta evidentemente l’interesse processuale della società ricorrente.
In definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile.
L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.