TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2024-04-24, n. 202401382
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/04/2024
N. 01382/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00442/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 442 del 2024, proposto da Marelibero s.r.l.s. unipersonale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati V S e S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, via Principe di Belmonte n. 94;
contro
- la Presidenza della Regione Siciliana;
- l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Mariano Stabile n. 182, sono per legge domiciliati;
nei confronti
di Mondello Immobiliare Italo Belga S.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè e Andrea Ciulla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, via Caltanissetta n. 2/d;
per l'annullamento
previa sospensione,
- del Decreto Assessoriale n. 1784 del 30.12.2023 dell’Assessore del Territorio e Ambiente della Regione Sicilia, pubblicato il 2 febbraio 2024 nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Anno 78, n. 6, nella parte in cui, a seguito di un’errata ed illegittima lettura della situazione giurisprudenziale e normativa relativa alle scadute concessioni balneari, ha decretato la proroga fino al 31.12.2024 e fino al 31.12.2025 delle concessioni demaniali marittime, autorizzando i concessionari all’occupazione degli spazi di demanio marittimo in deroga all’art, 1161 cod. nav.;
- Ove necessario della Legge n. 118 del 2022, come modificata dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, che si strutturerebbe alla stregua di una legge-provvedimento, in quanto intervenendo su un numero delimitato di situazioni concrete, recepisce e “legifica”, prorogando il termine delle concessioni demaniali già rilasciate, senza lasciare alla pubblica amministrazione alcuna discrezionalità, ma gravandola di una attività in tutto e per tutto vincolata alla legge stessa, frutto di un bilanciamento di interessi operato in sede legislativa e non di un procedimento amministrativo;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche non conosciuto, che abbia l’attitudine a determinare l’efficacia e/o la validità del superiore provvedimento e, comunque, idoneo a consentire alla Italo Belga, ed alle altre società o ditte siciliane concessionarie di spazi demaniali marittimi di perpetuare fino al 31.12.2024 e fino al 31.12.2025 le concessioni marittime in forza delle quali hanno fino al 31.12.2023 gestito la spiaggia di Mondello così come tutte le altre spiagge o stabilimenti del litorale siciliano, sottraendo gli stessi delle regolari gare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana e dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società Mondello Immobiliare Italo Belga S.A.;
Vista la memoria delle resistenti Amministrazioni, e viste la memoria e la documentazione depositate da Mondello Immobiliare Italo Belga S.A.;
Vista la memoria di replica di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 55 e 60 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 il consigliere M C, e uditi i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso in esame, notificato il 2 aprile 2024 e depositato il giorno successivo, la società istante ha impugnato il D.A. n. 1784 del 30 dicembre 2023 dell’intimato Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, pubblicato nella G.U.R.S. il 2 febbraio 2024, nella parte in cui è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2024 (e, a determinate condizioni, fino al 31 dicembre 2025) delle concessioni demaniali marittime. Con lo stesso mezzo ha impugnato, ove necessario, la l. n. 118/2022, come modificata dalla l. n. 14/2023.
Espone in punto di fatto:
- di essere iscritta da poco nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Palermo, e di essere pronta a svolgere l’attività del proprio oggetto sociale (esercizio di stabilimenti balneari, lidi, alberghi, residence);
- che le concessioni demaniali rilasciate risultano scadute da oltre un decennio, come per esempio quelle rilasciate alla società Mondello Immobiliare Italo Belga S.A.;con proroga delle stesse per mezzo di norme ritenute illegittime sia dalla Corte di Giustizia UE con la nota sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14 e C-67/15), sia dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze gemelle n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021 – solo la seconda cassata per questioni relative all’illegittima estromissione dal giudizio di associazioni di categoria intervenute – le quali hanno indicato quale termine ultimo per le proroghe il 31 dicembre 2023;
- l’ultima proroga fino al 2033 avevano suscitato anche la reazione della Commissione Europea, la quale il 16 novembre 2023 ha emesso un motivato parere invitando l’Italia a conformarsi alle norme europee;ma, ciò nonostante, il legislatore nazionale ha ulteriormente prorogato il suddetto termine fino al 31 dicembre 2024 con l’art. 3 co. 2 della l. n. 118/2022 e, a determinate condizioni, fino al 31 dicembre 2025 per effetto delle modifiche al successivo comma 3 da parte della l. n. 14/2023.
La ricorrente, pertanto, avendo interesse a partecipare alle gare per l’aggiudicazione delle nuove concessioni in Sicilia, si duole del decreto regionale impugnato – e, ove necessario, della l. n. 118/2022 – deducendo la censura di Violazione di Legge. Violazione dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 e dell’articolo 49 TFUE, della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14.7.2016 della Quinta Sezione resa nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15, dell’art. 117 Costituzione, dei principi comunitari in materia con riferimento agli artt. 2, 30 e 31 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Carenza di potere. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza motivazionale .
Ha quindi chiesto l’annullamento degli atti impugnati, previa misura cautelare, con vittoria di spese.
B. – Si sono costituiti in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana;nonché, la società Mondello Immobiliare Italo Belga S.A..
C. – La difesa erariale ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e/o di legittimazione ad agire, nonché la disintegrità del contraddittorio;chiedendo comunque la reiezione del ricorso e della contestuale istanza cautelare, con vittoria di spese.
D. – La difesa della controinteressata ha eccepito preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività, l’inammissibilità per carenza di interesse e/o di legittimazione ad agire, nonché la disintegrità del contraddittorio;chiedendo comunque la reiezione del ricorso e della contestuale istanza cautelare, con vittoria di spese.
La ricorrente ha replicato alle eccezioni e alle deduzioni avversarie, insistendo nelle conclusioni rassegnate.
E. – Alla camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024, presenti i difensori delle parti come specificato nel verbale, il difensore di parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, di cui ha ribadito la tempestività, anche sotto il profilo della nullità dell’atto impugnato;la difesa della controinteressata ha ribadito la carenza di legittimazione ad agire e la carenza di periculum in mora , e la difesa erariale ha eccepito anche la disintegrità del contraddittorio.
Quindi, il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, e la causa è stata posta in decisione.
F. – Ritiene preliminarmente il Collegio di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti;possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio alle parti (v. verbale d’udienza).
G. – Deve prioritariamente essere esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla difesa della controinteressata.
L’eccezione non può essere accolta.
Osserva il Collegio che – sebbene gli atti della p.a. assumano valore legale, ai sensi dell’art. 12, co. 3, della l.r. n. 5/2011, con l’inserimento nei siti telematici “opportunamente pubblicizzati” – per quanto attiene ai decreti assessoriali l’art. 68 della l.r. n. 21/2014 stabilisce che “ I decreti presidenziali e i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione siciliana ”.
Ne consegue che, secondo quanto recentemente stabilito dal giudice di appello, di tali norme deve essere data una lettura costituzionalmente orientata ai fini della maggior tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., sicché il valore di pubblicità legale dell’inserimento nei siti informatici implica il rispetto di entrambe le condizioni indicate dalle due disposizioni regionali (v. C.G.A., Sez. giurisd., 15 settembre 2023, n. 576);circostanza non verificatasi nel caso in esame, in cui la pubblicazione nella G.U.R.S. è avvenuta a distanza di circa un mese dalla pubblicazione sul sito, quale documentato dalla difesa della controinteressata.
Deve anche aggiungersi che, al momento in cui il D.A. n. 1784 del 30 dicembre 2023 risulta essere stato pubblicato in pari data sul sito, la società ricorrente non era ancora stata costituita, in quanto, come risulta dalla documentazione in atti, l’atto di costituzione è del 25 marzo 2024.
Ne consegue che non sarebbe prospettabile in capo alla ricorrente un onere di impugnazione decorrente dal suddetto termine.
H. – Va a questo punto esaminata l’eccezione, sollevata sia dalla difesa erariale che dalla controinteressata, di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire.
L’eccezione è fondata, il che esime il Collegio dal porsi il delicato problema della disintegrità del contraddittorio in relazione all’impugnazione di un atto generale che coinvolge una pluralità di destinatari nell’intero territorio regionale.
Deve premettersi che:
- la legittimazione e l’interesse al ricorso integrano condizioni dell’azione necessarie per consentire al giudice adito di pronunciare sul merito della controversia;e siffatte condizioni devono esistere al momento della proposizione della domanda processuale, e persistere fino alla decisione (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9;Sez. V, 27 gennaio 2016, n.265);
- per giurisprudenza consolidata, “… il sistema di tutela giurisdizionale amministrativa ha il carattere di giurisdizione soggettiva e non di difesa dell'oggettiva legittimità dell'azione amministrativa, alla stregua di un'azione popolare, e non ammette, pertanto, un ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (Cons. Stato sez. IV 6 dicembre 2013 n. 5830;sotto tale profilo cfr. anche Ad. Plen. n. 4/2011).
La legittimazione processuale si rinviene solo in capo ai soggetti che presentino una posizione differenziata, in virtù della titolarità, a monte, di una posizione giuridica soggettiva sostanziale precipua. Il presupposto e nel contempo l'effetto, è che nel processo amministrativo, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa l'azione popolare (ad esempio il giudizio elettorale), non è consentito adire il relativo giudice unicamente al fine di conseguire la legalità e la legittimità dell'azione amministrativa, ove ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, il quale, a sua volta, deve trovarsi in una situazione differenziata rispetto al resto della collettività e non sia un quisque de populo …” (Consiglio di Stato, Sez. I, Adunanza di Sezione del 4 dicembre 2019, parere n. 03182/2019);
- la legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo deve essere infatti direttamente correlata alla situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal provvedimento, e postula l’esistenza di un interesse attuale e concreto all’annullamento dell’atto (v. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 dicembre 2014, n. 6309).
Applicando i su esposti principi al caso in esame, deve rilevarsi che:
- la ricorrente è una neonata s.r.l.s., costituita con atto del 25 marzo 2024 e con un capitale sociale di (soli) € 500,00 con socio unico;
- dalla visura camerale in atti la società risulta al momento “inattiva”;
- detta società non risulta avere presentato all’Assessorato Territorio e Ambiente alcuna specifica istanza per l’assegnazione in concessione di una parte del demanio marittimo, neppure con riguardo alla spiaggia di Mondello in ordine alla quale dichiara di avere preminente interesse ad operare;né risulta che abbia presentato un progetto alternativo alla situazione in atto esistente.
Osserva pertanto il Collegio che la ricorrente non ha fornito la prova di una situazione attiva di interesse legittimo giuridicamente differenziata, che si possa riferire direttamente al bene della vita cui dichiara di aspirare;né ha evidenziato, con atti specifici e concreti, una specifica attività di opposizione riferibile a tali beni demaniali al cui ottenimento in concessione la predetta dichiara di aspirare.
Di quanto rilevato – e della correlata carenza di legittimazione ad agire – costituiscono del resto indici rivelatori: la costituzione della società solo pochi giorni prima della notifica del ricorso;lo stato di società inattiva, la quale non esercita alcuna attività economica imprenditoriale nel settore in interesse, né dimostra di essere nelle condizioni di potere avviare prontamente l’attività economica in interesse.
Ritiene, pertanto, il Collegio che la posizione della ricorrente – sebbene avente un oggetto sociale astrattamente coerente con l’ utilitas cui aspira (esercizio di stabilimenti balneari, lidi, alberghi, residence) – sia equiparabile a quella di qualsiasi altro quisque de populo solo genericamente interessato, quantomeno in atti, all’esercizio del potere amministrativo, non avendo provato neanche una concreta possibilità (chance) di potere svolgere tale attività.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna reale e concreta posizione da tutelare, qualificata in relazione all’attività imprenditoriale.
I. – Conclusivamente, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ad agire.
L. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo in favore della controinteressata e, quanto alle resistenti Amministrazioni, in favore dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, distrattaria per legge.