TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-06-21, n. 202102010
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Pubblicato il 21/06/2021
N. 02010/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04687/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4687 del 2004, inizialmente proposto da -OMISSIS-e successivamente proseguito da -OMISSIS-), rappresentati e difesi dagli avvocati G D G, M D G e U D G ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Andrea Suderi, sito in Catania, via V. Giuffrida, n. 37;
contro
il Comune-OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. G L ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. G. Caltabiano, sito in Catania, via Pasubio, n. 45;
per l'annullamento:
dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune;
Visti i documenti e le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2021 il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;
Visto l’art. 25 d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente espone di essere proprietaria di un terreno sito -OMISSIS-, c/da-OMISSIS-, in cui asseritamente insteva un vecchio fabbricato di circa 140 mq, alto m 6, sottoposto a lavori di consolidamento e restauro, nel corso dei quali sarebbe crollato e di aver quindi provveduto a ricostruirlo.
Trattandosi di vecchio edificio in manutenzione e restauro assumeva non necessitare il permesso edilizio.
Impugna quindi l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune.
Lamenta la violazione dell’art. 7 l.r. n. 47/1985 e della l.r. n. 37/1985, l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti e l’illogicità perché trattandosi di immobile preesistente esonerato dalla concessione, non poteva ordinarsene la demolizione.
Conclude quindi per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituito in giudizio il Comune per resistere al ricorso, depositando memoria e documenti.
Il giudizio è stato proseguito dagli eredi del ricorrente.
All’udienza pubblica del 14 giugno 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, l’ordinanza di demolizione ha ad oggetto una “struttura in cemento armato in aderenza con un vecchio fabbricato a piano terra di 40 mq. La struttura si eleva per 2 piani fuori terra con tetto a falde. La superficie interna risulta di 100 mq a piano”.
La natura delle opere è comprovata dal verbale di infrazione urbanistica n. -OMISSIS-richiamato nell’ordinanza e soprattutto dalla documentazione fotografica depositata in atti dal Comune, da cui emerge che si tratta di un organismo edilizio imponente e del tutto nuovo, ancorché aderente ad un vecchio edificio, di cui non è comunque documentata l’epoca di realizzazione.
E’ evidente quindi che un immobile di tal genere mai avrebbe potuto essere realizzato in assenza di titolo edilizio, nemmeno se quello originario ne fosse stato esentato (il che non è stato comunque dimostrato).
L’ordinanza di demolizione costituisce pertanto atto vincolato legittimamente adottato.
In conclusione il ricorso, in quanto infondato, va rigettato.
Ragioni di giustizia sostanziale, collegate all’epoca di proposizione del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio.