TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2021-04-29, n. 202101076

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2021-04-29, n. 202101076
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202101076
Data del deposito : 29 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2021

N. 01076/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00561/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 561 del 2021, proposto da:
Ente Nazionale Protezione Animali, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano D'Emma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 126;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M V D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Gennaro Lancellotti non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento n. 2021/0116633 del 2.03.2021, con il quale la Regione Campania disponeva l’annullamento della sanzione, di cui al verbale accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevato dall'ENPA;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto, mediante Teams, ai sensi dell’art. 25 DL 137/2020, la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

Premesso che

con il provvedimento n. 2021/0116633 del 2.03.2021, la Regione Campania disponeva “l’annullamento della sanzione edittale conseguenziale a processo verbale viziato da incompetenza del soggetto accertatore (ENPA) e quindi affetto da nullità”, muovendo da un richiamato parere dell’Ufficio Speciale- Avvocatura Regionale, n. 57 del 05.07.2018, nel quale si chiariva che “non esiste alcuna possibilità da parte delle guardie zoofile di cui alla L.189/2004, tra cui l’ENPA, di esercitare vigilanza venatoria in carenza di un atto autorizzatorio rilasciato dall’Amministrazione regionale”;
avverso i suddetti atti insorge l’ENPA, proponendo gravame di annullamento, mediante ricorso notificato il 6.04.2021 e depositato il 14.04.2021, assistito da una serie di vizi di illegittimità;

Considerato che

Sussistono le condizioni per una definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex artt. 60 e 74 cpa;

in via ricostruttiva, lo scenario normativo di riferimento è scandito nei termini che seguono;

la Legge 11.2.1992, n. 157, nell’art. 27, comma 1, affida la vigilanza sull'applicazione della normativa posta dalla stessa legge e dalle leggi regionali, in materia di caccia: 1) agli agenti dipendenti dagli Enti locali delegati dalle Regioni (ai quali è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza);
2) alle guardie volontarie delle Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, nonché a quelle delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, che abbiano la qualifica di guardie giurate ai sensi del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza;
nel comma 2, estende, poi, i poteri di vigilanza ai dipendenti del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, alle guardie private riconosciute ai sensi del T.U. delle leggi di P.S. ed infine alle "guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali;

L'art. 28 della stessa legge conferisce a tutti i soggetti preposti, a norma del precedente articolo, alla vigilanza venatoria, i poteri di accertamento e vigilanza analiticamente indicati nei commi 1 e 5, mentre con la norma di cui al comma 2 riserva ai soli agenti ed ufficiali di P.G. il potere di procedere al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati;

la fattispecie sottoposta allo scrutinio del Collegio, così inserita in questo panorama normativo, afferisce all’impugnazione dell’atto di annullamento di un verbale di accertamento e contestazione di un illecito venatorio, redatto dall’ENPA;

il gravame è inammissibile, per difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, che non si appalesa titolare di una posizione giuridicamente apprezzabile, perciò solo, meritevole di tutela, riscontrandosi, in ragione della natura dell’atto gravato, un mero interesse di fatto, che non vale, in quanto tale, a conferirgli alcuna tutela giuridicamente rilevante;

infatti, il verbale di contestazione, così come la sanzione amministrativa e l’annullamento della stessa, rappresentano atti tipici disciplinati dalla legge n. 689/1981, che non prevedono l’esistenza di altri soggetti interessati alla loro impugnazione, che non siano gli incolpati;

stante la natura processuale della presente pronuncia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti;

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