TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-01-12, n. 202400035
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 12/01/2024
N. 00035/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00965/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 965 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Aero Club Marina di Massa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F P e M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato D I in Firenze, via de' Rondinelli 2;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'ordinanza di sgombero a seguito di occupazione senza titolo dell'area aeroportuale sita in Massa, via Intercomunale, a firme del Dirigente del Comune di Massa Settore Tributi Entrate-Demanio e Patrimonio Servizio e Gare, prot. n. 516 del 2 luglio 2019, notificata in data 3 luglio 2019, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, conseguente, precedente e/o successivo, ancorché non conosciuto, ivi per quanto occorrer possa:
della nota prot. n. 37987 del 21.06.2016 Settore Tributi Entrate-Demanio e Patrimonio Servizio e Gare Comune di Massa;
e, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Aeroclub Marina di Massa il 23/12/2022:
per l'annullamento e/o la riforma dell'intimazione al rilascio spontaneo dell'Area Aeroportuale di via Intercomunale nel Comune di Massa da parte della Polizia Municipale del Comune di Massa ad esecuzione dell'ordinanza dirigenziale n. 516 del 2.7.2019, notificata in data 6 dicembre 2022;
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti, ivi per quanto occorrer possa, laddove lesivi degli interessi di parte ricorrente:
delibera Giunta Comunale del 24.11.2022 n. 385 con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo per l'adozione del nuovo Regolamento di scalo dell'aeroporto di Massa Cinquale;
determinazione dirigenziale n. 3134 del 5.12.2022 di adozione del nuovo regolamento di scalo per l'aeroporto Cinquale Marina di Massa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 il dott. P G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Ricorre l’Aero Club Marina di Massa, associazione sportiva dilettantistica che, sin dal 1980, ha avuto la concessione in uso dell’area adibita ad aeroporto sita nel Comune di Massa, località Cinquale, di proprietà dello stesso Comune (l’aeroporto Marina di Massa – Cinquale).
A partire dal 1999, in ordine all’adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto concessorio è insorto fra le parti un articolato contenzioso civile, definito in via transattiva solo nel 2011. La concessione, dal canto suo, è stata da ultimo rinnovata fino al 31 dicembre 2015 mediante il contratto sottoscritto l’11 settembre 2014, alla cui scadenza l’odierna ricorrente è peraltro rimasta nella materiale disponibilità dell’aeroporto.
Con ingiunzione fiscale n. 3/2018, il Comune di Massa ha rivendicato il pagamento della somma di 312.555,47 euro, asseritamente dovuta dall’Aero Club in virtù di quanto pattuito nell’accordo transattivo del 2011 e a titolo di indennità di occupazione maturata fino all’ottobre 2018.
L’ingiunzione è stata opposta dall’Aero Club dinanzi al Tribunale di Massa. In costanza del nuovo contenzioso civile, con provvedimento del 2 luglio 2019 il Comune ha ordinato alla concessionaria di rilasciare l’area aeroportuale, con avvertimento che in difetto di esecuzione spontanea avrebbe proceduto coattivamente.
1.1. Nei confronti dell’ordine di rilascio, l’odierna ricorrente ha chiesto a questo T.A.R. la pronuncia di misure cautelari ante causam , negata con decreto presidenziale n. 441/2019.
È seguita l’instaurazione del presente giudizio, nel quale il Comune di Massa si è costituito per resistere all’impugnazione.
Nella camera di consiglio dell’11 settembre 2019, il collegio ha respinto la domanda cautelare di sospensione proposta con il ricorso, che era stata interinalmente accolta con decreto n. 445/2019.
1.2. Successivamente, con motivi aggiunti depositati il 23 dicembre 2022, l’Aero Club ha esteso l’impugnativa all’intimazione al rilascio spontaneo dell’aeroporto, notificata dal Comune il 6 dicembre 2022, nonché al nuovo regolamento di scalo dell’aeroporto approvato con determinazione dirigenziale del 5 dicembre 2022, e relativi atti presupposti.
Con i motivi aggiunti è stata riproposta la domanda cautelare, nuovamente respinta dal collegio nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2023.
1.3. Nel merito, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica