TAR Parma, sez. I, ordinanza collegiale 2022-12-15, n. 202200358

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, ordinanza collegiale 2022-12-15, n. 202200358
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202200358
Data del deposito : 15 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2022

N. 00372/2022 REG.RIC.

N. 00358/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00372/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

ai sensi dell’art. 117 cod.proc.amm.


sul ricorso numero di registro generale 372 del 2022, proposto da


Associazione Guardie Ecozoofile Ambientali (GeaOdv), in persona del Presidente p.t. N D F, rappresentata e difesa dall’avv. A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;

per l’accertamento

del silenzio serbato dall’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia sulle istanze di nomina di guardie ecozoofile ambientali;

………… per la condanna

dell’Amministrazione al versamento dell’indennizzo ex art. 2- bis della legge n. 241 del 1990.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 il dott. I C, nessuno intervenuto per le parti;


Considerato che con quattro distinte istanze, trasmesse alla Prefettura di Reggio Emilia - Ufficio Territoriale del Governo in data 14 marzo 2022, in data 24 aprile 2022, in data 20 maggio 2022 e in data 23 maggio 2022, il Presidente dell’Associazione Guardie Ecozoofile Ambientali (GeaOdv) chiedeva il rilascio del decreto di nomina di guardia giurata zoofila, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 189 del 2004, per sei volontari che avevano frequentato il relativo corso di preparazione;

che, in particolare, si trattava dei sigg. S G, S C, S P, Paola Gatti, Gino Orlandini e Giliola Fossa;

che, decorso invano il termine di novanta giorni previsto dall’ordinamento per la chiusura del procedimento, e richiamata altresì una diffida inviata dal legale dell’Associazione, quest’ultima ha infine adito il giudice amministrativo per vedere accertato l’obbligo di provvedere dell’Amministrazione sulle suindicate istanze;

che a tal fine rivendica la legittimazione ad agire, per prevedere la legge che a presentare le domande in questione sia tenuta proprio l’Associazione – chiamata poi anche a curare l’ iter preordinato all’approvazione del regolamento e delle divise –, mentre il termine di novanta giorni per dare seguito alle istanze emergerebbe da una circolare ministeriale del 2021;

che, inoltre, richiama la previsione generale di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e la conseguente necessità che, una volta presentata l’istanza, il procedimento sia concluso mediante l’adozione di un provvedimento espresso;

che, pertanto, invoca una pronuncia che soddisfi l’interesse azionato, anche con l’eventuale nomina di un Commissario ad acta chiamato ad intervenire in caso di reiterata inottemperanza dell’obbligo di provvedere, ed infine reclama la condanna dell’Amministrazione al versamento dell’indennizzo ex art. 2- bis della legge n. 241 del 1990;

che si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame;

che, successivamente, con relazione prefettizia depositata il 2 novembre 2022 l’Amministrazione ha richiamato le istanze concernenti le associate S G, S C e S P, adducendo di avere “… risposto comunicando l’impossibilità di aderire alle richieste, stante l’assenza di un’unità locale dell’Associazione nella provincia di Reggio Emilia …” e concludendo che “… dopo aver ricevuto comunicazione dell’apertura di una Sezione Gea-Odv nel comune di Carpineti, in provincia di Reggio Emilia, questo Ufficio ha avviato il procedimento amministrativo volto al rilascio dei decreti di guardia giurata zoofila nei confronti degli aspiranti volontari …”;

che, a seguito di ciò, con memoria difensiva del 22 novembre 2022 la ricorrente ha evidenziato che per le tre volontarie indicate dall’Amministrazione la licenza è stata poi consegnata solo in data 10 novembre 2022 e che la ricostruzione dei fatti ivi esposta non corrisponderebbe al reale succedersi dei fatti (la questione della sede era stata in realtà risolta e chiarita sin del 24 febbraio 2022), mentre per gli altri associati persisterebbe la situazione di inerzia;

che, pertanto, viene obiettato che non vi è cessata materia del contendere e si insiste per il risarcimento del danno da ritardo;

che alla camera di consiglio del 14 dicembre 2022, nessuno intervenuto per le parti, la causa è passata in decisione;

Ritenuto che, ai fini del decidere, si rende necessario acquisire dall’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia una documentata relazione sull’attività svolta a séguito delle istanze ricevute a mezzo p.e.c. il 14 marzo 2022, il 24 aprile 2022, il 20 maggio 2022 e il 23 maggio 2022 relativamente ai sigg. S G, S C, S P, Paola Gatti, Gino Orlandini e Giliola Fossa;

che, in particolare, circa la posizione dei sigg. S G, S C e S P, va chiarito quando l’Amministrazione ha dato avviso dell’impossibilità di aderire alle richieste per l’assenza di un’unità locale dell’Associazione nella provincia di Reggio Emilia e quando ha ricevuto comunicazione dell’apertura di una sezione nel Comune di Carpineti;

che, invece, circa la posizione dei sigg. Paola Gatti, Gino Orlandini e Giliola Fossa, va fornito ogni utile chiarimento sullo stato della pratica e su ogni altro elemento utile alla comprensione dell’evolversi dei fatti oggetto della controversia;

che va a tal fine assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito – secondo le modalità del “processo amministrativo telematico” – della relazione e degli allegati;

che la nuova udienza camerale di trattazione del ricorso è fissata al 25 gennaio 2023, restando sospesa, nel frattempo, ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi